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La comunicazione istituzionale e la gestione delle risorse ... - Formez

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L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASPETTI NORMATIVI<br />

tico<strong>la</strong>re <strong>la</strong>ddove per <strong>la</strong> stessa esige un coordinamento che ne gestisca, con efficacia,<br />

le interazioni e le sinergie. Infatti, solo una “buona <strong>comunicazione</strong> interna”,<br />

riflesso di un’ampia circo<strong>la</strong>zione <strong>delle</strong> informazioni e di un pieno coinvolgimento<br />

del personale nei progetti di cambiamento organizzativo, assicura <strong>la</strong> costruzione<br />

di una nuova identità <strong>istituzionale</strong>, implementa il senso di appartenenza<br />

all’amministrazione, corrobora in melius l’immagine del<strong>la</strong> sfera pubblica.<br />

A tal fine, si auspica che le amministrazioni assicurino il raccordo operativo<br />

tra i segmenti di <strong>comunicazione</strong> attivati (Portavoce, Ufficio stampa, URP, analoghe<br />

strutture) e prevedano “forme organizzative di coordinamento <strong>delle</strong> loro attività<br />

per massimizzare l’utilizzo <strong>delle</strong> <strong>risorse</strong> umane ed economiche, e creare<br />

sinergie ed integrazione tra le azioni di <strong>comunicazione</strong> per contribuire a rendere<br />

efficaci e soddisfacenti le re<strong>la</strong>zioni con i cittadini” 57 .<br />

Agli Uffici per le re<strong>la</strong>zioni con il pubblico ed alle analoghe strutture deve essere,<br />

inoltre, riconosciuta <strong>la</strong> possibilità di ricorrere a procedure di <strong>comunicazione</strong> interna<br />

codificate ed efficaci così da divenire “il terminale di destinazione di atti e documenti<br />

che consentano sollecite ed esaurienti risposte alle richieste dei cittadini” 58 .<br />

57 Così <strong>la</strong> cit. direttiva, par. “Modalità operative: il coordinamento degli strumenti del<strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong>”.<br />

58 Direttiva cit., par. “Funzioni degli organi dell’informazione e del<strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong>”. All’ufficio<br />

re<strong>la</strong>zioni con il pubblico dedica spazio normativo, inoltre, l’art. 11 del D.Lgs. 2001, n. 165,<br />

secondo cui: “1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire <strong>la</strong> piena attuazione del<strong>la</strong><br />

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell’ambito<br />

del<strong>la</strong> propria struttura uffici per le re<strong>la</strong>zioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le re<strong>la</strong>zioni con<br />

il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio<br />

all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III del<strong>la</strong> legge 7 agosto 1990, n. 241, e<br />

successive modificazioni ed integrazioni; b) all’informazione all’utenza re<strong>la</strong>tiva agli atti e allo<br />

stato dei procedimenti; c) al<strong>la</strong> ricerca ed analisi finalizzate al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione di proposte al<strong>la</strong><br />

propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 3. Agli<br />

uffici per le re<strong>la</strong>zioni con il pubblico viene assegnato, nell’ambito <strong>delle</strong> attuali dotazioni organiche<br />

<strong>delle</strong> singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità<br />

di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al<br />

fine di assicurare <strong>la</strong> conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche<br />

programmano ed attuano iniziative di <strong>comunicazione</strong> di pubblica utilità; in partico<strong>la</strong>re, le<br />

amministrazioni dello Stato, per l’attuazione <strong>delle</strong> iniziative individuate nell’ambito <strong>delle</strong> proprie<br />

competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del<strong>la</strong> Presidenza<br />

del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di<br />

coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente<br />

del Consiglio dei ministri. 5. Per le comunicazioni previste dal<strong>la</strong> legge 7 agosto 1990, n.<br />

241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono<br />

<strong>la</strong> tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell’ufficio per le re<strong>la</strong>zioni con il pubblico<br />

e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto<br />

<strong>delle</strong> procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, al<strong>la</strong> semplificazione<br />

e all’accelerazione <strong>delle</strong> procedure e all’incremento <strong>delle</strong> modalità di accesso informale alle<br />

informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L’organo di<br />

vertice del<strong>la</strong> <strong>gestione</strong> dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione<br />

<strong>delle</strong> iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento del<strong>la</strong> verifica positiva nel fascicolo<br />

personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in

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