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Atti Diversity Management - Università degli Studi di Torino

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Un ulteriore elemento che dovrebbe fare da barriera alle <strong>di</strong>scriminazioni al rientro dalla maternità è la<br />

previsione normativa dell’art. 2087 del co<strong>di</strong>ce civile, il quale prevede espressamente che il datore <strong>di</strong><br />

lavoro si faccia carico della tutela psico-fisica dei propri <strong>di</strong>pendenti.<br />

Ritengo <strong>di</strong> non <strong>di</strong>re una cosa fuori dal normale se affermo che quando una donna rientra al lavoro e non<br />

trova più il proprio ufficio, la propria scrivania, non viene coinvolta nelle riunioni, viene emarginata, non<br />

le si fanno proposte <strong>di</strong> carriera, ne riceve un detrimento psicofisico notevolissimo, Anche il Dlgs 81 del<br />

2008, come mo<strong>di</strong>ficato nel 2009, che riguarda la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, all’art.<br />

17, fa espresso riferimento alla salute psicofisica del lavoratore.<br />

Non solo c’è un obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> tutela dunque, ma ne consegue un beneficio all’azienda, che avrà dei<br />

<strong>di</strong>pendenti che stanno bene al rientro da una maternità o da una malattia.<br />

Le nostre funzioni sono quin<strong>di</strong>, riassumendo, da un lato la promozione dell’occupazione e dall’altro la<br />

tutela contro le <strong>di</strong>scriminazioni. Io vi ho fatto un esempio <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong> un caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione che si<br />

è risolto con il nostro intervento, ma in maniera stragiu<strong>di</strong>ziale, cioè senza andare in giu<strong>di</strong>zio. Il Co<strong>di</strong>ce<br />

Pari Opportunità, tuttavia, prevede anche la possibilità per le Consigliere <strong>di</strong> Parità <strong>di</strong> promuovere dei<br />

giu<strong>di</strong>zi anti<strong>di</strong>scriminatori, laddove non sia possibile una conciliazione. Abbiamo in programma proprio un<br />

convegno su questo tema: faremo un seminario insieme all’Or<strong>di</strong>ne dei Consulenti del Lavoro e a quello<br />

dei Commercialisti sulla me<strong>di</strong>azione dei conflitti in azienda e su costi e benefici <strong>di</strong> una me<strong>di</strong>azione.<br />

Le Consigliere <strong>di</strong> Parità possono agire su delega delle lavoratrici o ad<strong>di</strong>rittura in loro sostituzione: questa<br />

è una situazione unica nel nostro or<strong>di</strong>namento in quanto non ci sono figure che possano agire in giu<strong>di</strong>zio<br />

in nome e per conto <strong>di</strong> qualcun altro.<br />

Già la L.125, la legge sulle azioni positive, prevedeva che le Consigliere potessero agire in nome e per<br />

conto della lavoratrice, partendo dal presupposto che denunciare una <strong>di</strong>scriminazione e decidere <strong>di</strong> agire<br />

in giu<strong>di</strong>zio da sole non è per nulla semplice. La norma prevede un facilitazione nella prova della<br />

<strong>di</strong>scriminazione: è sufficiente fornire <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>zi dei fatti lamentati come <strong>di</strong>scriminatori, perché siano le<br />

aziende a dovere <strong>di</strong>mostrare che il loro operato non è illegittimo.<br />

Vi faccio un esempio per comprendere questa <strong>di</strong>versità dal punto <strong>di</strong> vista processuale: se in un incidente<br />

d’auto io mi rompo un braccio e chiedo un risarcimento del danno, io personalmente debbo fare un<br />

ricorso, <strong>di</strong>mostrare come è avvenuto l’incidente, la mia assenza <strong>di</strong> colpa e la presenza <strong>di</strong> colpa <strong>di</strong> colui<br />

che mi ha investita ed infine debbo <strong>di</strong>mostrare qual è e a quanto ammonta il mio danno.<br />

Se io invece agisco contro un’azienda, affermando che sono stati promossi ad un livello superiore <strong>di</strong>eci<br />

uomini e nessuna donna, sto fornendo un in<strong>di</strong>zio al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> tipo statistico e sarà l’azienda a dovere<br />

<strong>di</strong>mostrare perché ha promosso quei <strong>di</strong>eci uomini e non ha promosso l’unica donna, questa si chiama<br />

parziale inversione dell’onere della prova e, come vedete, è molto <strong>di</strong>versa rispetto all’esempio fatto<br />

prima.<br />

Questa inversione della prova è molto utile perché significa che, poiché alle volte risulta impossibile<br />

fornire la <strong>di</strong>mostrazione dell’evento <strong>di</strong>scriminatorio, in questo tipo <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi è sufficiente portare <strong>degli</strong><br />

elementi in<strong>di</strong>ziari e non è in<strong>di</strong>spensabile dare la prova <strong>di</strong> ciò che si afferma.<br />

Un altro caso che ho seguito e che vi fornisce un esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione multipla è quello <strong>di</strong> una<br />

madre <strong>di</strong> un bambino <strong>di</strong>sabile, straniera, senza partner che si è vista licenziare perché, le hanno detto,<br />

che rendeva al 30% rispetto alle altre <strong>di</strong>pendenti. Come vedete, c’è un cumulo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni: la<br />

<strong>di</strong>sabilità,la <strong>di</strong>versa nazionalità, il fatto che si è da sole ad occuparsi del figlio. Poiché, in questi casi, si ha<br />

<strong>di</strong>ritto ai permessi in base alla legge <strong>di</strong> tutela per chi ha un parente <strong>di</strong>sabile (Legge 104), potremo fornire<br />

questi in<strong>di</strong>zi come ragioni del licenziamento e sarà l’altra parte che dovrà <strong>di</strong>mostrare che il licenziamento<br />

SAA - Scuola <strong>di</strong> Amministrazione Aziendale - Via Ventimiglia, 115 - 10126 <strong>Torino</strong> - Tel. +39-011-63991<br />

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