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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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no come gli oggetti fondamentali dei contratti stesi dal nostro notaio31.<br />

Prima di esaminare le caratteristiche del contenuto del cartulare da<br />

noi edito, desideriamo fermarci brevemente sulla figura del nostro notaio<br />

e sulla sua attività. Egli proveniva da una famiglia, in cui, evidentemente,<br />

lo studio della giurisprudenza costituiva una tradizione. Suo padre, ser<br />

Nicoloxìus, era notaio, e suo fratello Pietro dottore « in ambedue i<br />

diritti » (civile e canonico: utriusque legum doctor); i figli di Pietro,<br />

nipoti di Antonio, furono anch’essi notai ed ereditarono la clientela<br />

dello zio.<br />

Antonio fu un importante, ma non certo l’unico, notaio nel ter<br />

ritorio del feudo32. Notiamo anche che Antonio Bonizi fu non soltanto<br />

un notaio, ma anche un giudice (iudex ordinarius) e, di conseguenza,<br />

anche membro della curia signorile. Il cartulare che pubblichiamo si ri<br />

ferisce soltanto a 8 anni della pratica di Antonio, dal 1417 al 1425, vi<br />

sono, però, validi motivi per pensare che egli abbia iniziato la sua atti<br />

vità molto prima del 1417. Nella rilegatura del libro si è conservata una<br />

grande B mezzo cancellata; da ciò si può dedurre che esisteva un altro<br />

libro più antico, contrassegnato dalla lettera A; inoltre, in uno dei suoi<br />

atti vi è il rimando ad un altro atto, steso precedentemente, che non<br />

compare nel nostro cartulare 33.<br />

Antonio terminò la sua attività non più tardi del 1427, poiché<br />

1atto del 16 aprile 1427, che cassa un contratto steso dal nostro notaio,<br />

è fatto e autenticato da suo nipote Iacopino Bonizi 34. Iacopino e suo<br />

fratello Franceschino35 proseguirono la pratica di Antonio ed il suo car<br />

31 Nello stesso tempo è necessario osservare una caratteristica, che per 0Ta<br />

non possiamo spiegare: la completa assenza nella nostra fonte di contratti su<br />

bestiame, nemmeno un atto di compra-vendita o di affìtto di bestiam e. C ostituisce<br />

un’eccezione l’atto n. 169, secondo il quale, per accordo delle parti, il pagam ento<br />

avviene non in denaro, ma in bestiame.<br />

Rimandi ad altri notai si incontrano ripetutamente nelle pagine del suo<br />

cartulare: a ser Iohannes de Pognana (cfr. n. 171), a Antonius notarius de Montecello<br />

(cfr. n. 56), a ser Andriolus de Carpena (cfr. n. 176), a ser Azzo notarius<br />

de Fivizzano (cfr. n. 118).<br />

33 Cfr. n. 175.<br />

34 Nota al n, 65.<br />

Iacopinus f.q. egregii legum doctoris domini Petri de Bonizis de Verucula;<br />

Franciscbinus f.q. domini Petri de Bonizis de Verucula, utriusque legum doctoris.<br />

— 124 —<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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