DELLA SOCIETÃ LIGURE DI STORIA PATRIA
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no come gli oggetti fondamentali dei contratti stesi dal nostro notaio31.<br />
Prima di esaminare le caratteristiche del contenuto del cartulare da<br />
noi edito, desideriamo fermarci brevemente sulla figura del nostro notaio<br />
e sulla sua attività. Egli proveniva da una famiglia, in cui, evidentemente,<br />
lo studio della giurisprudenza costituiva una tradizione. Suo padre, ser<br />
Nicoloxìus, era notaio, e suo fratello Pietro dottore « in ambedue i<br />
diritti » (civile e canonico: utriusque legum doctor); i figli di Pietro,<br />
nipoti di Antonio, furono anch’essi notai ed ereditarono la clientela<br />
dello zio.<br />
Antonio fu un importante, ma non certo l’unico, notaio nel ter<br />
ritorio del feudo32. Notiamo anche che Antonio Bonizi fu non soltanto<br />
un notaio, ma anche un giudice (iudex ordinarius) e, di conseguenza,<br />
anche membro della curia signorile. Il cartulare che pubblichiamo si ri<br />
ferisce soltanto a 8 anni della pratica di Antonio, dal 1417 al 1425, vi<br />
sono, però, validi motivi per pensare che egli abbia iniziato la sua atti<br />
vità molto prima del 1417. Nella rilegatura del libro si è conservata una<br />
grande B mezzo cancellata; da ciò si può dedurre che esisteva un altro<br />
libro più antico, contrassegnato dalla lettera A; inoltre, in uno dei suoi<br />
atti vi è il rimando ad un altro atto, steso precedentemente, che non<br />
compare nel nostro cartulare 33.<br />
Antonio terminò la sua attività non più tardi del 1427, poiché<br />
1atto del 16 aprile 1427, che cassa un contratto steso dal nostro notaio,<br />
è fatto e autenticato da suo nipote Iacopino Bonizi 34. Iacopino e suo<br />
fratello Franceschino35 proseguirono la pratica di Antonio ed il suo car<br />
31 Nello stesso tempo è necessario osservare una caratteristica, che per 0Ta<br />
non possiamo spiegare: la completa assenza nella nostra fonte di contratti su<br />
bestiame, nemmeno un atto di compra-vendita o di affìtto di bestiam e. C ostituisce<br />
un’eccezione l’atto n. 169, secondo il quale, per accordo delle parti, il pagam ento<br />
avviene non in denaro, ma in bestiame.<br />
Rimandi ad altri notai si incontrano ripetutamente nelle pagine del suo<br />
cartulare: a ser Iohannes de Pognana (cfr. n. 171), a Antonius notarius de Montecello<br />
(cfr. n. 56), a ser Andriolus de Carpena (cfr. n. 176), a ser Azzo notarius<br />
de Fivizzano (cfr. n. 118).<br />
33 Cfr. n. 175.<br />
34 Nota al n, 65.<br />
Iacopinus f.q. egregii legum doctoris domini Petri de Bonizis de Verucula;<br />
Franciscbinus f.q. domini Petri de Bonizis de Verucula, utriusque legum doctoris.<br />
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Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012