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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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atti) e atti di pegno della terra72. In qualità di creditori, in questi casi,<br />

vengono fuori tu tti i cittadini agiati: alcuni di essi si occupano di usura.<br />

Così, per esem pio, un certo Antonio, figlio di Nocco, abitante di Fivizzano,<br />

dapprim a s’incontra nelle pagine del nostro libro in qualità di venditore<br />

di un vigneto di notevole estensione, del valore di 25 fiorini73; ma in seguito<br />

egli appare soltanto come partecipante ad operazioni di strozzinaggio:<br />

presta denaro sotto pegno di terre, di fucine, di case, fa prestiti<br />

di denaro e grano sotto obbligazioni74; talvolta in un solo giorno conclude<br />

parecchi di tali contratti75.<br />

I term ini d ell’ipoteca su appezzamenti di terreno, di regola, erano<br />

brevi, da 2 a 5 anni; talvolta la terra era impegnata soltanto fino al futuro<br />

raccolto. Erano frequenti i casi in cui il termine del pegno non era<br />

stabilito; ci si limitava ad una vaga formula: ad omnem voluntatem et<br />

requisitionem dicti venditoris, cioè fino al completo rimborso da parte<br />

del debitore. Evidentemente, in tali casi, il creditore è più interessato<br />

al rim borso del denaro che, in caso di insolvenza del debito entro il<br />

term ine, all’acquisto in piena proprietà dell’appezzamento. In ogni caso<br />

veniva posta una severa riserva sul termine entro il quale doveva essere<br />

restituita o riscattata la terra; di regola ciò avveniva nei mesi primaverili<br />

o invernali per non turbare il regolare andamento dei lavori agricoli. In<br />

un caso ciò è espresso abbastanza chiaramente: un appezzamento ipotecato<br />

— un prato — doveva essere restituito secondo il desiderio del<br />

venditore (ad omnem voluntatem ecc.), e in più è aggiunta una precisazione:<br />

dopo il raccolto del fieno, fino al 1° gennaio (videlicet recolecto<br />

feno usque ad calendas ianuarii)16.<br />

II pignoram ento della terra, con ogni probabilità, era il primo passo<br />

verso la sua perdita. Talvolta, per la verità, al contadino riusciva di recuperare<br />

la sua terra (di ciò testimoniano gli atti stesi dal nostro notaio<br />

72 P er la Lunigiana era caratteristica come forma di pegno non l’ipoteca, ma la<br />

cosiddetta venditio in pignus, che si aveva allorché, come cauzione del pagamento<br />

del debito, la cosa, più spesso di tutto la terra (ma si incontrano casi di pegno di<br />

case e anche dell’officina: cfr, nn. 75-76), passava in pieno godimento del creditore.<br />

73 Cfr. n. 12.<br />

74 Cfr. nn. 69-79, 82-84, 92 ecc.<br />

75 Cfr. nn, 88-89.<br />

76 Cfr. nn. 7-8.<br />

— 137 -<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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