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CRITERI e INDIRIZZI per la TUTELA del PAESAGGIO - Regione ...

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5.2.4. Patrimonio arboreoTIPI D’INTERVENTOQuesta scheda da alcune indicazioni sui principali tipi di interventi sul patrimonio boschivo che inmisura diversa hanno conseguenze sull’aspetto esteriore e sulle valenze ecologiche <strong>del</strong> soprassuoloboscato, andando quindi ad interferire sia con il territorio nel suo aspetto paesaggistico-visivo sia inquello ecosistemico.Genericamente si distinguono:• interventi di trasformazione di bosco in altra destinazione d’uso;• utilizzazioni forestali (ad es. tagli raso nei boschi d’alto fusto, taglio a raso o matricinato nel casodi boschi cedui, ecc.) 43 ;• a<strong>per</strong>ture di strade, piste forestali e di esbosco, sentieri, ecc. ;• cure colturali (o<strong>per</strong>azioni silvo-colturali previste nelle prescrizioni di massima e di PoliziaForestale ). 44Innanzi tutto è opportuno chiarire cosa <strong>la</strong> normativa nazionale 45 intende <strong>per</strong> foresta o bosco 46 :“si considerano bosco i terreni co<strong>per</strong>ti da vegetazione forestale arborea associata omeno a quel<strong>la</strong> arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, icastagneti, le sugherete e <strong>la</strong> macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici eprivati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti difrutticoltura e d’arboricoltura da legno[…]. Le suddette formazioni vegetali e i terreni sucui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e <strong>la</strong>rghezzamedia non inferiore a 20 metri e co<strong>per</strong>tura non inferiore al 20 <strong>per</strong> cento”,sono inoltre assimi<strong>la</strong>ti a bosco 47 :“i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento <strong>per</strong> le finalità di difesa idrogeologica <strong>del</strong>territorio, qualità <strong>del</strong>l’aria; le aree forestali temporaneamente prive di co<strong>per</strong>turaarborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche,eventi accidentali, incendi; le radure e tutte le altre su<strong>per</strong>fici d’estensione inferiore a2000 metri quadrati che interrompono <strong>la</strong> continuità <strong>del</strong> bosco” 48 .In termini ecologici il bosco è un ecosistema costituito dall’insieme di organismi viventi (pianteerbacee, arbustive ed arboree, animali, microrganismi come funghi, alghe, batteri, ecc..), di fattorifisici (tem<strong>per</strong>atura, precipitazioni, umidità, quota, esposizione, pendenza, substrato roccioso e quindi43 In linea di massima <strong>per</strong> i tagli definitivi o a raso tipici <strong>del</strong>le fustaie coetanee (il piano dominante è formato da soggetti aventi tuttipiù o meno <strong>la</strong> stessa età) è sempre richiesta specifica autorizzazione paesaggistica; il taglio a raso nel ceduo (senza quindi il ri<strong>la</strong>sciodi matricine che vanno a sostituire le ceppaie esaurite o de<strong>per</strong>ienti) è soggetto ad autorizzazione di cui al Titolo II <strong>del</strong> D. Lgs 490/99quando il bosco ceduo su<strong>per</strong>a l’estensione di 10 ha (Circo<strong>la</strong>re regionale n° 18/PET <strong>del</strong> 22 agosto 1989).44 In base al<strong>la</strong> normativa vigente in Piemonte (cfr. cap. 1.2 e <strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re regionale n° 18/PET <strong>del</strong> 22 agosto 1989, esplicativasull’applicazione <strong>del</strong><strong>la</strong> l r. n. 20/89) tutte le o<strong>per</strong>azioni finalizzate al mantenimento, al<strong>la</strong> conservazione ed al miglioramento <strong>del</strong>patrimonio boschivo, che non ne comportano l’alterazione qualitativamente riduttiva, né compromettono l’aspetto esteriore <strong>del</strong> bosco,in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale, non richiedono autorizzazione regionale (quindi non richiedono autorizzazioneinterventi silvocolturali previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, eseguiti in conformità con esse).45 Cfr. art. 2, comma 6 <strong>del</strong> D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, “Orientamento e modernizzazione <strong>del</strong> settore forestale a norma<strong>del</strong>l’articolo 7 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 5 marzo 2001, n. 57”46 Termini equiparabili47 Al comma 3 <strong>del</strong> medesimo articolo 2 <strong>del</strong> D. Lgs. 227/0148 Il medesimo art. 2, al comma 6, specifica in termini di su<strong>per</strong>fici, <strong>la</strong>rghezza media e co<strong>per</strong>tura i limiti entro i quali si può par<strong>la</strong>re dibosco, <strong>la</strong>sciando alle Regioni, in base a comma 2 <strong>del</strong>l’art. 2, <strong>la</strong> possibilità legis<strong>la</strong>tiva di meglio definirne i parametri <strong>per</strong> i territori dipropria competenza.58

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