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RIFORMA APPROVATA

il giornale completo - Enpam

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AssicurazioniGaranzia pregressa e postumaDue termini da imparare a memoria prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione.E la responsabilità civile parla sempre più inglese: ecco il significato di “loss occurrence” e “claims made”Spettabile Redazione,in riferimento all'articolo “Responsabilità civile, pillolaamara per i medici” comparso sul n. 6 del 2012 delGiornale della previdenza, non ho ben compreso i concettidi garanzia pregressa e, soprattutto, postuma.Al riguardo vorrei un esempio pratico: sono dipendenteospedaliera, quando sarò in pensione sarà ancoravalida l'assicurazione ad oggi in atto nel caso di uneventuale contenzioso che potrà insorgere a distanzadi tempo dal pensionamento per un fatto avvenutodurante il mio servizio? Le denunce che attengono alcodice penale possono avere una ‘latenza’ di dieci annio sbaglio? E quelle civili?Valentina Cristoferi (Vicenza)seguivano per determinare l’esattacronologia), quelle attuali sono inveceassimilabili al regime claimsmade. In questa modalità l’assicurazionesi dichiara disponibile a coprirei danni relativi alle azioni legaliintentate lungo tutto il periodo in cuiil professionista è coperto da unapolizza, indipendentemente dall’esistenzao meno di una copertura assicurativanel momento della prestazione.A condizione, ovviamente,che all’atto della stipula il professionistanon sia a conoscenza del rischiodi un’azione legale.Difficilmente tuttavia le offerte sulmercato prevedono un regimeclaims made ‘puro’: spesso vengonointegrate con clausole cheestendono o, con maggiore frequenza,riducono l’effettiva protezione.Del primo gruppo fa parte lagaranzia postuma, in quanto definisceun arco di tempo dopo la scadenzadella polizza in cui il profesdiAndrea Le PeraGentile dottoressa Cristoferi,il problema che evidenzia nella sualettera è particolarmente rilevantenel contesto assicurativo, perchéal momento di stipulare una polizzal’arco temporale della coperturaè paradossalmente unodei dettagli meno considerati.Eppure si tratta di un vincolo che richiedeattenzioni specifiche, consideratoche in Italia la prescrizionedecennale per il diritto al risarcimentoinizia a decorrere dal momentoin cui il paziente ha la percezionedel danno, secondo una sentenzadella Cassazione. Una datache può seguire anche di diversianni il momento dell’intervento.Mentre in passato le polizze disponibilisul mercato seguivano il regimeloss occurrence, cioè richiedevanoche il professionista fosse assicuratoal momento in cui eseguiva la prestazioneall’origine del danno (contutte le immaginabili difficoltà che ne50sionista può continuare a richiederela copertura per eventuali rimborsiche riguardino prestazioni effettuatenel periodo in cui era assicurato. Trale clausole limitative si inserisce invecela garanzia pregressa: nelcaso di un’azione legale, l’assicurazionerisponderà dei danni solose sono relativi a prestazioni effettuateentro un lasso di tempo bendefinito prima della stipula (solitamenteun massimo di cinque anni).Nel suo caso il suggerimento è diverificare per prima cosa il regimedella sua polizza: se si trattasse diloss occurrence non ci sarebberodifficoltà una volta in pensione, inquanto l’assicurazione coprirebbeogni prestazione relativa al passato.Se però, come probabile, il regimesi rivelasse claims made, dovrebbeverificare l’esistenza di una clausoladi garanzia postuma all’interno dellasua attuale polizza, o valutarne il costocon un agente assicurativo. n

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