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LO SAPEVATE CHE...<br />
Il parere del legale<br />
a cura dello Studio legale Palombarini – Casini Ropa<br />
per inviare le vostre domande e richieste di pareri scrivete a: info@anact.it<br />
Sicurezza e salute sul lavoro<br />
Anche gli operatori dell’ippica, qualora operino in forma imprenditoriale<br />
(allevamenti, scuderie, centri di monta ecc.), e<br />
quindi tutte le volte che impieghino personale dipendente,<br />
devono osservare le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.<br />
Appare dunque importante fornire un quadro generale, ma <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e<br />
esaustivo, delle disciplina attualmente in vigore in tale settore<br />
dell’attività degli imprenditori ippici.<br />
1. Organizzazione della Sicurezza<br />
In tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, la sicurezza sul lavoro deve<br />
essere organizzata secondo le indicazioni del Decreto legislativo<br />
81/08 (conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza) e successive modifiche<br />
e integrazioni.<br />
Oltre al Testo Unico, naturalmente, sono riferimenti fondamentali i<br />
principi stab<strong>il</strong>iti dalla Costituzione (particolarmente l’art. 32 che definisce<br />
<strong>il</strong> diritto alla salute come “fondamentale diritto dell’individuo e<br />
interesse della collettività”) e dai Codici (l’art. 2087 codice civ<strong>il</strong>e che<br />
stab<strong>il</strong>isce <strong>il</strong> principio in base al quale <strong>il</strong> Datore di Lavoro è tenuto ad<br />
adottare le misure necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza<br />
ed alla tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità<br />
morale dei lavoratori”, straordinaria norma “di chiusura” del sistema,<br />
che spinge all’evoluzione positiva delle misure di sicurezza applicate<br />
in azienda) e dal codice penale: gli art 437 e 451 che sanzionano le<br />
omissioni o rimozioni di cautele contro infortuni sul lavoro (anche in<br />
assenza di infortunio) e gli artt. 589 e 590 che trattano di lesioni personali<br />
e di omicidio colposo.<br />
Il D. Lgs. 81/08 (e prima di lui <strong>il</strong> “famoso” 626/94) ha recepito norme<br />
comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori ed ha introdotto un<br />
modello di “azienda sicura”, basato su alcune idee portanti che vale la<br />
pena di sottolineare:<br />
• i rischi sul lavoro si combattono non solo con soluzioni tecniche<br />
ma anche con soluzioni organizzative e gestionali<br />
• tra queste sono fondamentali <strong>il</strong> coinvolgimento dei lavoratori, l’informazione,<br />
la formazione e l’addestramento<br />
• <strong>il</strong> percorso per la sicurezza sul lavoro deve partire dalla valutazione<br />
dei rischi presenti (valutare insieme la probab<strong>il</strong>ità che si verifichi<br />
un certo danno per la sicurezza o la salute dei lavoratori e l’entità<br />
del danno stesso), per programmare l’attuazione delle misure<br />
di sicurezza, interventi migliorativi attuati per eliminare o controllare<br />
i rischi<br />
• le misure di sicurezza possono essere tecniche (es. l’adeguamento<br />
dell’impianto elettrico), organizzative (es. <strong>il</strong> divieto ai lavoratori di<br />
effettuare interventi sull’impianto elettrico e l’incarico ai manutentori<br />
elettrici, esperti e attrezzati) o procedurali (es. descrizione<br />
della sequenza corretta di operazioni per effettuare in modo sicuro<br />
un intervento all’interno di una cabina elettrica)<br />
• tra i rischi da valutare e controllare devono rientrare quelli legati<br />
alle situazioni di emergenza, quelle situazioni che si presentano<br />
raramente ma che possono creare rischi molto elevati.<br />
Molta importanza hanno gli aspetti organizzativi e di gestione della<br />
sicurezza, articolati sull’attribuzione ai diversi soggetti, di ruoli e responsab<strong>il</strong>ità<br />
chiaramente definite.<br />
Datore di lavoro<br />
E’ la persona titolare dei poteri decisionali e di spesa. Di conseguenza<br />
ha le maggiori responsab<strong>il</strong>ità nei confronti della salute e sicurezza dei<br />
suoi lavoratori. Tra queste ha l’obbligo di esercitare l’attività in modo<br />
conforme alle norme, di valutare i rischi e gestire al meglio la sicurezza,<br />
di informare e formare i lavoratori, di pianificare la sicurezza e la<br />
gestione delle emergenze.<br />
Dirigenti e preposti<br />
Sono i collaboratori del datore di lavoro. In funzione dell’autonomia e<br />
dei poteri che rivestono, condividono una parte delle responsab<strong>il</strong>ità<br />
del datore di lavoro. In particolare, i dirigenti hanno responsab<strong>il</strong>ità<br />
organizzative ed attuative, mentre abitualmente i preposti hanno incarichi<br />
e responsab<strong>il</strong>ità di supervisione e vig<strong>il</strong>anza sul corretto svolgimento<br />
delle attività da parte dei sottoposti, anche dal punto di vista<br />
della sicurezza.<br />
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e suo Responsab<strong>il</strong>e<br />
(RSPP)<br />
Insieme di persone e mezzi, interni o esterni, incaricati dal datore di<br />
lavoro di coordinare le attività e le valutazioni in materia di sicurezza.<br />
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)<br />
Sono eletti o designati dai lavoratori per rappresentarli in materia di<br />
sicurezza. Non hanno responsab<strong>il</strong>ità legate al loro ruolo ma un ruolo<br />
importante per la sicurezza di tutti i colleghi.<br />
Medico Competente<br />
Medico specialista in medicina del lavoro o discipline analoghe, incaricato<br />
dal datore di lavoro di curare la sorveglianza sanitaria (viste<br />
mediche) per i lavoratori che svolgono mansioni con rischi specifici<br />
per la salute.<br />
Addetti alle Emergenze (Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso)<br />
Sono alcuni lavoratori incaricati dal datore di lavoro della gestione di<br />
eventuali emergenze, per quanto possib<strong>il</strong>e, tenendo conto che non si<br />
tratta di operatori professionali dell’emergenza. Devono per questo<br />
essere informati, formati e addestrati con corsi specifici.<br />
2. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori<br />
Nel modello di azienda sicura, <strong>il</strong> lavoratore non viene più visto solo<br />
come un soggetto debole, da proteggere anche contro la sua stessa<br />
distrazione, inesperienza o negligenza ma come uno degli attori importanti.<br />
L’informazione e la formazione assumono grande importanza.<br />
Uno dei concetti chiave è che un lavoratore informato e formato è in<br />
grado di contribuire a rendere sicuro <strong>il</strong> suo posto di lavoro molto più<br />
che non un lavoratore visto solo come soggetto passivo, da proteggere.<br />
E’ bene chiarire <strong>il</strong> significato dei tre termini: informazione, formazione<br />
e addestramento.<br />
Informazione riguarda <strong>il</strong> campo del sapere, delle conoscenze: quando<br />
ho ricevuto un’informazione, so qualcosa che prima non sapevo.<br />
Addestramento riguarda <strong>il</strong> campo del saper fare, delle capacità: quando<br />
sono stato addestrato, sono in grado di fare qualcosa che prima<br />
non sapevo fare.<br />
La formazione è, delle tre, la meno fac<strong>il</strong>e da definire e capire. Formazione<br />
riguarda gli atteggiamenti, <strong>il</strong> nostro modo di essere, nei confronti<br />
della sicurezza. Quando la formazione ha avuto effetto, <strong>il</strong> mio<br />
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