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numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani

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abita nella oikìa, nella casa, è il servo domestico.<br />

Doùlos, infi ne, è termine generico<br />

per indicare lo schiavo, attestato trasversalmente<br />

in tutti i contesti letterari e dunque,<br />

ne possiamo dedurre, in molteplici contesti<br />

sociali. Interessante per comprendere la<br />

questione, per entrare in sintonia con una<br />

forma mentis indiscutibilmente tanto lontano<br />

dalla nostra, è notare come la douleia<br />

sia qualcosa di ben più ampio e, parimenti,<br />

altrettanto aborrito dalla mentalità greca. Il<br />

doùlos non è solo lo schiavo in senso stretto<br />

ma anche chi non è libero in un’accezione<br />

più ampia e metaforica, fortemente concettualizzata:<br />

si pensi che uno dei motivi per<br />

cui i greci guardano sprezzanti i “barbari”<br />

persiani all’epoca delle guerre contro Serse<br />

(ne troviamo una formulazione lucida nel<br />

libro VII delle Storie di Erodoto) è proprio<br />

perché nei confronti del Gran Re tutti i<br />

sudditi (e gli stessi ministri) sono sottoposti,<br />

sono per l’appunto dei doùloi.<br />

“E certamente la summa divisio nel<br />

diritto delle persone è questa, che tutti gli<br />

uomini o sono liberi o sono schiavi”. Così<br />

Gaio, giurista romano del II secolo d.C. le<br />

cui Institutiones sono l’unica opera della<br />

giurisprudenza romana classica a esserci<br />

direttamente pervenuta, poneva la principale<br />

distinzione che poteva intercorrere<br />

tra gli individui di fronte all’ordinamento<br />

giuridico. E la Fortuna doveva impegnarsi<br />

affi nché dalla nascita si potesse godere<br />

dello status libertatis e non si fi nisse a<br />

rinforzare la massa di schiavi che, secondo<br />

alcuni storici, arrivava a rappresentare<br />

addirittura il 30% della popolazione<br />

dell’Impero nel I secolo d.C. Sempre<br />

meglio che a Sparta, dove, racconta Erodoto,<br />

la proporzione tra gli iloti, termine<br />

con cui si indicavano gli schiavi, e i liberi<br />

cittadini era di sette a uno! Il fenomeno<br />

schiavistico pervade ogni ambito della<br />

socialità antica, dall’economia al diritto,<br />

ma a Roma assume peculiarità specifi che.<br />

Qui si può, infatti, parlare di “reifi cazione<br />

imperfetta”, in quanto l’assimilazione<br />

dello schiavo a una res non è completa<br />

e subisce <strong>numero</strong>se deroghe. Tali specifi -<br />

cità tenderanno peraltro ad aumentare nel<br />

momento in cui agli schiavi, divenuti perno<br />

dell’economia romana, andrà assicurata<br />

una sempre maggiore tutela giuridica,<br />

non bastando più ricomprenderli tra le res<br />

mancipi, i beni giuridici cui lo ius civile<br />

riconosceva un particolare valore e la cui<br />

proprietà poteva quindi essere trasferita<br />

solo tramite mancipatio, un negozio giuri-<br />

dico contornato da particolari formalità. Il<br />

servo a Roma, ricompreso tra le personae,<br />

era in grado di compiere atti produttivi di<br />

effetti giuridici, tanto da poter parlare di<br />

una “soggettività commerciale” riconosciuta<br />

agli schiavi. Questi, ad esempio, potevano<br />

ottenere dal padrone l’assegnazione<br />

di un piccolo patrimonio (peculium),<br />

cui conseguiva l’obbligo di rispondere,<br />

entro i limiti dell’assegnazione, dei debiti<br />

che il servo avesse contratto nei confronti<br />

di terzi; essi potevano avere rapporti di debito<br />

e credito verso terzi, che davano luogo<br />

a obbligazioni naturali, e pure rapporti<br />

di debito nei confronti del dominus, per il<br />

quale erano peraltro legittimati a compiere<br />

validamente atti di acquisto di cose, diritti<br />

reali e crediti. L’impossibilità di una sussunzione<br />

dello schiavo sotto il concetto di<br />

cosa è resa ancora più evidente dall’essere<br />

questi destinatario di norme penali, cioè<br />

capace di compiere delitti pubblici.<br />

È nel negozio della manumissio, at-<br />

traverso le cui<br />

varie forme era<br />

garantita la possibilità<br />

per i servi<br />

di acquisire la libertà,<br />

che emerge<br />

prepotentemente<br />

la distanza della disciplina schiavile romana<br />

rispetto a quella che ritroviamo nelle<br />

città greche. Se Aristotele inchiodava lo<br />

schiavo nel “paradigma naturalistico della<br />

schiavitù-merce”, a Roma, per quanto non<br />

si arrivi mai a elaborare una teorica dei diritti<br />

umani, non mancano voci di denuncia<br />

La Guerra di Secessione<br />

Sopra: la Grecia, culla della democrazia<br />

antica, non fu molto tenera con gli schiavi<br />

(nella foto l’acropoli di Atene); ad alcuni<br />

di essi vennero garantiti maggiori diritti in<br />

epoca romana (nella pagina precedente:<br />

una stampa ottocentesca rappresenta una<br />

matrona romana e le sue servitrici). Nella<br />

pagina seguente: una statua di Cicerone.<br />

della contrarietà della schiavitù allo ius<br />

naturale. Tale diversità di approccio si riverbera<br />

nelle conseguenze delle manumissiones,<br />

che non solo consentivano l’acquisto<br />

dello status libertatis, ma anche dello<br />

status civitatis, sicché uno schiavo manomesso<br />

si poteva veder attribuita la cittadinanza<br />

romana, con tutti i privilegi del<br />

caso. Nulla di simile si ritrova nel mondo<br />

greco, dove la separazione tra schiavi e<br />

cittadini rimane netta e incolmabile.<br />

Le cause tipiche della schiavitù, oltre<br />

all’ipotesi di essere nato da una schiava,<br />

erano rappresentate dalla sconfi tta militare<br />

– i prigionieri di guerra, divenuti pro-<br />

Sia in Grecia che a Roma non<br />

c’erano radicali opposizioni alla<br />

schiavitù. Essa era considerata<br />

economicamente indispensabile.<br />

prietà dello Stato, venivano venduti al miglior<br />

offerente – e dall’indebitamento, che<br />

faceva del debitore una proprietà del creditore,<br />

il quale poteva decidere di venderlo<br />

nei mercati trans Tiberim, decretandone<br />

il passaggio alla condizione di schiavo.<br />

Vi era inoltre un certo collegamento con<br />

panorama per i giovani • 31

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