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Cap. II – Tolmino – secoli XVII-XVIII

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non volessero comparirvi afine di attingere alla dovuta ubbidienza per mezzo del braccio<br />

secolare, esso sig. Conte con lettera del medesimo giorno contro la consuetudine finora<br />

praticata negò tal mandato protestandoli di non voler concedere in avvenire se non mandati<br />

particolari dopo li sarà specificato il nome e cognome della persona che dovesse comparire<br />

et a qual effetto. Terzo: che avendo esso arcidiacono fatto citare un uomo della villa... di<br />

nome... acciò dovesse comparire avanti il suo tribunale per causa di matrimonio promesso a<br />

N.N. della villa di esso signor Conte abbia, come si è rilevato, fatto correr al detto uomo un<br />

mandato di non dover comparire avanti all'arcidiacono capitolare per qualsiasi cagione sotto<br />

pena di ducati 25. Quarto: che avendo esso arcidiacono nel novembre dell'anno passato<br />

pronunciato sentenza tra il comune e uomini di Doblar e Nemscvench dall'una ed il vicario di<br />

Volzana dall'altra parte e successivamente li... gennaro di quest'anno rilasciato un mandato<br />

esecutivo di detta sentenza, colla quale si dichiarava che esso Conte abbia con un mandato ex<br />

officio de 14 c. giugno proibito al detto comune e uomini che sotto pena di ducati 25 d'esser<br />

loro irremissibilmente levati non debbino agire e meno comparire avanti l'officio<br />

arcidiaconale per causa dell'amministrazione dei Santissimi Sacramenti trattandosi com'egli<br />

dice di puro possessorio. Poi il can. Domenico Dini riferisce che dal giorno di sant'Ilario e<br />

Taziano 10 marzo sino al giorno di san Giorgio giusto l'antichissima consuetudine riscosso in<br />

natura le decime capitolari da quei debitori che avevano voluto portare il formento et altri<br />

biade, erasi portato a <strong>Tolmino</strong> et altri luoghi in tempo e per occasione della visita<br />

arcidiaconale come si è sempre praticato affine di conseguire il prezzo et il pagamento da<br />

quei debitori di decime i quali nel suddetto tempo non le avevano pagate in natura; et perché<br />

fino al mese di aprile eransi offerti pronti i debitori a pagare in denaro dette decime a<br />

ragione lire 24, cioè fiorini quattro e grossi 16 per una delle maggiori, e così a proporzione<br />

delle minori esso sig. canonico decimario, considerando e per questo il prezzo giusto e<br />

corrente e vedendo che molti concorrevano al di lui ritorno in quelle parti a pagarle molto<br />

volentieri per il suddetto prezzo giusto la determinazione del medesimo abbia continuato la<br />

riscossione delle medesime decime sino a Circhina ove il g. 19 c.m. il co. Giovanni Coronini<br />

fece un Proclama col quale pubblicamente proibì a tutti i suoi sudditi che non dovessero<br />

pagare al capitolo le sue decime se non a ragione di lire 22 per una, cioè grossi otto meno del<br />

prezzo giusto e corrente tra esso can. decimario et i debitori, volendo inoltre che quelli<br />

avessero già pagato a ragione di lire 24 per una, potessero risarcirsi e compensarli l'anno<br />

venturo. Nonostante però questo proclama conoscendo comunemente per giusto il prezzo di<br />

lire 24 e sapendosi che il capitanio di <strong>Tolmino</strong> com'è certissimo non abbia né debba avere<br />

alcuna ingerenza circa la determinazione del prezzo delle decime capitolari, alcuni anche<br />

dopo detta pubblica inibizione hanno pagato a ragione del suddetto prezzo di lire 24. Ma<br />

perché gli altri temevano il rigore del conte hanno tralasciato di farne il dovuto pagamento e<br />

perciò ad esso sig. can. decimario è convenuto ritornare bene a Cividale senza aver potuto<br />

proseguire la sua riscossione che manca ancora in gran parte con danno notabile della<br />

mensa capitolare" 74 .<br />

Non c'è situazione che non sia ambigua, non c'è scelta che non sia contestabile, non c'è<br />

nessuna volontà di riconoscere una qualsiasi autonomia al capitolo "forestiero", un<br />

giusnaturalismo che è la pura rivendicazione del ruolo del Basileus bizantino. Nei paesi<br />

asburgici, cattolicissimi, il papa, il patriarca, il vescovo sono cappellani di corte ed un capitolo<br />

pari ad una sacrestia.<br />

Per un concordio con il capitano di <strong>Tolmino</strong> si spedisce il can. Andrea Foramiti a Graz per<br />

sottoporlo ad una valutazione autentica, quindi presa visione "di quanto comanda la Regenza<br />

di colà", fu sospesa ogni deliberazione in attesa del ritorno da Idria del cancelliere. Ancora<br />

"lettesi le commissioni Regimentali di Graz che escludono gli arcidiaconi capitolari a parte<br />

Imperii di ragione estera, comandando la delegazione di arcidiacono capitolare austriaco, fu<br />

deliberato antequam ecc. di consigliare ed informarsi sopra la presente materia con l'Ill.mo<br />

signor dott. Giulio Romano in Gorizia". Incaricato il can. Andrea Foramiti. "Fattosi nuovo<br />

riflesso sopra le presenti angustie nelle quali s'attrova il capitolo per cagione delle<br />

regimentali cesaree risoluzioni di Graz quanto alla privazione dell'esercizio della<br />

74 AMC Def n. 52, 28-6-1735.<br />

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