Cap. II – Tolmino – secoli XVII-XVIII
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il motivo di tal restrizione solo per Gradisca affinché in caso ecc. di cautar il capitolo da<br />
qualche ulteriore imposta per rapporto a sue rendite nella contea di Gorizia". Si prelevano<br />
ducati 1100 da varie fonti, i canonici e Santa Maria del Monte ecc. "in deposito ad oggetto di<br />
servirsene per la nuova faccenda del loro conto. Così il capitolo ora per allora s'impegna di<br />
francar il capitolo medesimo previo però avviso di sei mesi" 104 .<br />
Il can. Giuseppe Maroni arcid. di <strong>Tolmino</strong> "riferisce su quanto concerne la nuova<br />
dichiarazione del Cesareo Regio Consiglio di Gorizia nel punto della resa dei conti delle<br />
chiese con la quale venendo ordinato che anche il capitano di <strong>Tolmino</strong> abbia ad intervenire<br />
ai conti o per sé o per sostituto viene anche inibito a medesimi di prender alcun denaro per<br />
ricognizione o viaggio, ma solo pranzo. Onde cade di pensare se li vicari curati capitolari<br />
abbino da prendere le solite lire 6; onde riflettutosi questo punto fu considerato che le lire 6<br />
non sono mai state percepite nelle revisioni de conti dalli nostri arcidiaconi, ma solamente<br />
dai vicari sostituti a tal officio dallo stesso arcidiacono non come tali, ma per salario per<br />
l'opera annua di registro delle scossioni, conti, locazioni et altro in servizio delle rispettive<br />
chiese, la qual cosa come ragione vuole e giusta non viene imaginabilmente menzionata nel<br />
decreto sovrano, né in quello del Cesareo Regio Consiglio di Gorizia. Così fu dichiarato dal<br />
capitolo che possano continuar li vicari curati a ricever le lire 6 annue per il servizio annuo<br />
prestato, non mai come sostituto arcidiaconale alla revisione dei conti, appoggiando al sig.<br />
arcidiacono di servire alla VV. CC. a senso della presente definizione". Riferisce ancora<br />
"sulle ricerche fatte dall'arcivescovo di Gorizia sul dono volontario per il seminario e<br />
consideratosi il decreto del C. R. Commissario Circolare di Gorizia con cui è stato ordinato<br />
che prima di far alcun esborso sia notificato il ripartimento a detto capitanio Cerdone per<br />
attender gli ulteriori ordini e di più consideratosi l'ultimo decreto Cesareo Regio <strong>Cap</strong>itaneale<br />
Consiglio del primo settembre enunciato e contra circa le parti delle chiese e circa le chiavi<br />
delle casselle, fu ordinato all'arcidiacono rispondersi a mons. Arcivescovo in conformità<br />
della lettera scrittagli dal capitolo sin sotto li 7 cor., accennando anche il decreto del<br />
Cesareo Regio <strong>Cap</strong>itaneale Consiglio da cui poi si attenderà riverite risposte" 105 .<br />
In attesa della cariocinesi ♣ Pre Michele Boneg capp. di <strong>Tolmino</strong> chiede un'assegnazione<br />
sulla berargna riservata al capp. di Dresniza "e ciò per ragione della tenuità delle rendite<br />
d'esso capp. di <strong>Tolmino</strong> e dell'annuo servizio che presta anche nel distretto di Dresniza<br />
particolarmente nella quaresima". Si affida all'arcid. Maroni di provvedere perché "il<br />
cappellano di Dresniza riscuota a proprie spese la berargna di quel distretto e che debba<br />
corrispondere al capp. di <strong>Tolmino</strong> fiorini 16 per gli anni 1757 e 1758 per la servitù prestata<br />
et similmente de cetero fiorini 8 annualmente perché continui il capp. di <strong>Tolmino</strong> a servire in<br />
esso distretto particolarmente nella quaresima". La Sovrana impone la tassazione dei capitali<br />
austriaci, compresi quelli investiti dal capitolo di Cividale del valore di fiorini 2.250 al 5%,<br />
dovuti per richiesta della Sovrana stessa e presi a livello per soddisfare tale richiesta. Si<br />
richiama la situazione aggravante del livello al 5%, per cui alla fine si verrebbe a pagare il<br />
10%. Si dà facoltà all'arcidiacono a parte imperii di stabilire il prezzo delle Xme di <strong>Tolmino</strong><br />
per il 1758, "osservando nel stabilirlo la sempre inculcatagli discretezza. Indi pagar a cassa<br />
di Gradisca l'imposto sussidio bellico di fiorini 10" 106 .<br />
Nel 1759 si concede il permesso di demolire la chiesa di San Paolo sopra il Monte Sabizh.<br />
Il Maroni informa che "nella cura di <strong>Tolmino</strong> si trova la chiesa di San Paolo situata sopra un<br />
erto monte detto di Sabigh lastrioso e difficile accesso, affatto priva di rendite e mantenuta a<br />
spese della chiesa di San Marco di Polubino, ora ridotta in stato rovinoso e molto indecente.<br />
La comunità di Polubino insta a ciò vengane concessa la demolizione tanto più che si trova<br />
altra chiesa di San Marco decente ed in sito assai più comodo per il popolo della comunità di<br />
Polubino e di Sabigh. Ciò udito si dà facoltà all'arcidiacono di esaudire i supplicanti" 107 . La<br />
prima richiesta di Polubino se ha permesso l'erezione della nuova chiesa di San Marco non ha<br />
104 AMC Def n. 54, 18-7-1757.<br />
105 AMC Def n. 54, 23-9-1757.<br />
106 AMC Def n. 54, 16-11-1758. 2-12-1758. 23-5-1759.<br />
107 AMC Def n. 54, 29-9-1759.<br />
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