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Cap. II – Tolmino – secoli XVII-XVIII

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eneficii de majori quanto de minori prima di prendere il possesso spirituale siano consumati<br />

gli atti esecutivi del possesso temporale, fu ordinato che siano fatti gli opportuni registri e<br />

nell'archivio e nella cancelleria ad spiritualia di questo capitolo. Benefici segnati negli Offizi<br />

Pretori nelle Cancellerie Vescovili capitolari abbaziali e di ogni altra figura ecclesiastica la<br />

quale in codesta nostra giurisdizione esercitasse il diritto di rilasciar Bolle di canonica<br />

istitutione e patenti benefiziali ecc.". Il capitolo riflette sui sequestri praticati sopra tutte le<br />

rendite capitolari in parte Austriaca per deliberare tam in montibus quam in planis. Si<br />

scelgono 6 canonici con piena facoltà di provvedere all'affare e porre riparo per quanto è<br />

possibile ai gravi danni per la mensa capitolare 137 .<br />

La cariocinesi ♣ Siamo alla stretta finale dei rapporti mixtae politicae e tutti si danno da<br />

fare per documentare la resa dei conti rispettivi secondo il principio do ut des. Il 3 gennaio<br />

1784 "il Sovrano Decreto dell'Ecc. Senato" stabilisce "la separazione delle chiese venete che<br />

erano soggette a Parrocchie austriache"; si tratta delle cure di Bergogna, Lonch, Luico e<br />

Drenchia. I cappellani curati sono autorizzati ad esercitare i diritti parrocchiali nelle rispettive<br />

cappellanie 138 . Il portavoce del capitolo in Udine can. Porta ha notizia privata che c'è il<br />

decreto del Senato in curia a Udine per l'erezione in vicarie delle nuove cure delle chiese<br />

venete prima dipendenti dalle parrocchie austriache. Deputati per sbrigare 139 .<br />

Il capitolo è come sorpreso e sollevato, dopo tante traversie con le autorità austriache sia<br />

civili che religiose, dell'inopinata soluzione delle cure miste o in terra "straniera". Si chiude<br />

l'epoca delle giurisdizioni sovrapposte e frammiste che ne complicavano la gestione e<br />

offrivano ai "delinquenti" facili occasioni di farla franca, superando confini fasulli in un<br />

balzo; si apre l'epoca degli Stati nazione, con problemi non minori per le attese e pretese.<br />

"Letto decreto del 2 marzo 1786 ricevuto da Trieste inesivo ad aulico Rescritto del 2<br />

febbraio in vigor del quale è già stata ordinata la liberazione delli sequestri sopra le rendite<br />

capitolari nel Basso piano austriaco stati praticati sin dall'anno 1784 e rapporto alle rendite<br />

di <strong>Tolmino</strong> e Plez viene insinuato a questo capitolo un amichevole componimento che sia<br />

fondato sopra limiti di vicendevole convenienza e come più definito nel Decreto qui sotto<br />

registrato". Deputati i 6 canonici "li quali con singolare assiduità e benemerito impegno<br />

hanno fino ad ora diretto ed assistito a questo travagliatissimo affare continuino li detti<br />

sequestri e d'istituire li rispetivi opera loro e zelo sin all'intiero termine con ampia facoltà<br />

ecc.". Decreto: "Sopra l'umilissimo rapporto con cui questo Governo fu accompagnato al<br />

Sovrano Trono il ricorso di esso ven.le <strong>Cap</strong>itolo onde ottenere la liberazione de sequestri<br />

dalli quali sono vincolate le sue rendite ne Cesarei Regi Stati Austriaci è pervenuto aulico<br />

Rescritto segnato 20 febbraio col quale viene ordinata l'immediata revocazione di detti<br />

sequestri e l'integrale restituzione ad esso ven.le capitolo delle interinalmente percepite<br />

rendite sopra beni di Aiello Visco Chiopris Versa Cormons Crauglio San Vito oltre la Torre,<br />

Muruzzis e Dolegna, giacché esso li possiede unicamente jure laicali e senza che annesso vi<br />

sia qualche obbligo relativo alla cura delle anime. In esecuzione dunque de surriferiti<br />

clementissimi sovrani comandi è stato incaricato sotto il giorno d'oggi il Cesareo Regio<br />

<strong>Cap</strong>itaneato Circolare di Gorizia non solamente di tosto rivocare li detti sequestri e d'istruire<br />

li rispettivi deputati amministratori di consegnare li detti beni alla persona che da esso ven.le<br />

capitolo sarà destinata per riceverli, come pure le rendite senza fare verun ribasso di<br />

rimunerazione per la sostenuta amministrazione, ma in oltre di ultimare e cercare li rispettivi<br />

loro conti sino al giorno dell'effettuata consegna da essere rimessi a questo Governo sino<br />

all'ultimo mese corrente. Per quello poi che concerne il sequestro sopra le rendite delli beni<br />

posseduti da esso ven.le capitolo nelli capitaneati di <strong>Tolmino</strong> e di Plitzch mendiante l'istesso<br />

aulico Rescritto si dichiara che quantunque a giusto titulo si potesse ordinare la riunione di<br />

queste rendite al fondo di Religione in riguardo all'obbligo della cura d'anime sopra le<br />

medesime radicato, ciò non ostante preferendosi un amichevole componimento ad una<br />

formale contestazione venga insinuato al suddetto ven.le capitolo di destinare persona munita<br />

137 AMC Def n. 56, 7-6-1783. 31-10-1783. 15-4-1784.<br />

138 AMC Def n. 56, 24-1-1784 / 22-3-1784.<br />

139 AMC Def n. 56, 6-5-1785.<br />

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