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Cap. II – Tolmino – secoli XVII-XVIII

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all'eccelsa Regenza di Graz per essere da quella in ciò protetto e sostenuto onde ne siegua la<br />

dovuta ubbedienza ecc., qualora però così accordi il rev.do capitolo. Sopra di che fu<br />

deliberato d'annuire riservandosi il capitolo di promulgarne il decreto a tempo opportuno.<br />

Che il capitanio di <strong>Tolmino</strong> pretende diritto d'avocazione nelle chiese capitolari come effetto<br />

d'indipendenza dalla Rappresentanza Cesarea di Gorizia; e come ciò viene di essere motivo<br />

di rimarchevoli pregiudizi alla capitolar giurisdizione così esser necessario ricorso formale<br />

alla ecc.ma Reggenza di Graz per la decisione del punto per la dipendenza di esso co.<br />

capitanio di <strong>Tolmino</strong> dal tribunale di Gorizia ed anche per l'altro che il diritto di avvocazione<br />

risieder debba presso il Cesareo rappresentante di Gorizia. Fattosi maturo riflesso fu<br />

deliberato che il can. Andrea Foramiti estenda lettera documentata da prodursi alla<br />

convocazione di Gorizia e Gradisca per la perfetta reintegrazione di questo capitolo come<br />

commembro nobile di quelli contadi a quelle diete".<br />

Il nob. Gabriele Gabriz di Gorizia ottiene il voto del capitolo come esattore pubblico. Per<br />

la visita spirituale a parte imperii il Foramiti ha lire 120 per le spese che incontrerà nel<br />

viaggio, qualora lo faccia con le solite formalità ed accompagnamento, "aggiungendovi anche<br />

l'importare de due pasti soliti corrispondersi all'arcidiacono nella visita al San Mauro dalli<br />

decani di <strong>Cap</strong>oretto e Volzana, quantunque ametta la visita medesima come non necessaria in<br />

quella stagione e perché già risiede in <strong>Tolmino</strong>. Essendo che da qualche anno per ordine di S.<br />

M. C. Carlo VI Imperatore sieno stati esclusi dalle Diete di Gorizia e Gradisca li commembri<br />

nobili ecclesiastici e secolari dello Stato Veneto e che ora veramente si veda riaperto l'adito a<br />

tutti li medesimi per clementissima nuova risoluzione e decreto, fu perciò presa parte in<br />

capitolo di ripigliare l'antichissimo posto con quelle formalità che sono state tenute dagli<br />

altri con speciale ricorso agli ill.mi deputati delle similiter convocazioni di Gorizia e di<br />

Gradisca". Incaricato di tutto il Foramiti con memoriali, documenti, antichissimo rito ecc. e<br />

rappresentante capitolare nelle convocazioni. Sulla Congregazione dei casi di coscienza tra i<br />

vicari a parte imperii l'imperatore ha dato parere favorevole ed ora il capitolo procede a<br />

rilasciare gli ordini opportuni al suo clero 77 .<br />

Ma l'applicazione incontra intoppi locali. Si scrive al capitano Coronini di Quisca "per lo<br />

jus d'avocazia sopra le chiese capitolari, approvata per l'uso necessario presso la eccelsa<br />

regenza di Graz". L'arcidiacono "riferì poi sulle visite recenti fatte da quelle parti e trovò<br />

molte vessazioni praticate dal capitanio Giovanni Ignazio Coronini". Fra l'altro "espose aver<br />

rilevato dalli vicari curati e da più camerari che quando il gastaldo capitaniale interviene alli<br />

conti delle chiese, prende dalla somma del danaro delle medesime col pugno quella quantità<br />

che vuole, senza che alcuno sappia quanto denaro si prenda. Il vicedecano Francesco de<br />

Brandis spedisce a Gorizia l'arcidiacono per esporre la situazione al Luogotenente Cesareo li<br />

capitolari gravami e faccia ricorsi alla reggenza di Graz" 78 .<br />

Questo mettere le mani nel gruzzolo era lo stipendio che costoro presumevano di<br />

rivendicare. Il capitolo delibera di sospendere la provvisione agli ufficiali del contado di<br />

<strong>Tolmino</strong> in ragione di 40 fiorini, stante che considera inutile una tale spesa. Si scrive al<br />

capitano di <strong>Tolmino</strong> per comunicare il carattere superfluo di tale provvigione. "A richiesta del<br />

co. Coronini di Quisca fu deliberato di spedire lettera credenziale al can. Foramiti acciò per<br />

nome del capitolo compaia in forma e ragione in Gorizia impegnando il voto a favore del co.<br />

Coronini. Si lesse poi altro capitolo in pari notifica de pecolo contro il capitanio per cagione<br />

che venne inibito al canonico di <strong>Tolmino</strong> di fare fabricare due confessionali in chiesa<br />

parochiale come anche di far turare una porta della sacrestia; avendo ottenuto esso lo<br />

strumento dall'ecc.mo signor Luogotenente di Gorizia nuovi precetti essentivi degli ordini<br />

d'esso signor amministratore". C'è un tentativo di "corruzione": scambio di voti per un<br />

vicendevole favore. Visto il trasferimento della residenza arcidiaconale in quel di <strong>Tolmino</strong>, il<br />

capitolo decide di acquistare "la casa, ora abitata dall'arcidiacono Andrea Foramiti e<br />

proprietà di Bartolomeo Formentini che sta per venderla" 79 .<br />

77 AMC Def n. 50, 16-5-1738.<br />

78 AMC Def n. 50, 24-5-1738. 26-6-1738<br />

79 AMC Def n. 51, 10-11-1738. 3-5-1740.<br />

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