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In data 20.11.1997 la società Abengoa, in relazione ad un appalto commissionato dall’Ente Elettrico di<br />
Porto Rico (“Prepa”), affidava ad Ansaldo Energia un contratto di subfornitura, per i lavori di ripotenziamento<br />
della centrale elettrica di San Juan di Porto Rico.<br />
In relazione al contratto tra Abengoa e Prepa, la American International Insurance Company of Puerto Rico<br />
(“AIIP”) del Gruppo AIG emetteva a favore di Prepa un Performance Bond ed un Payment Bond ciascuno del<br />
valore di 125 milioni di US$ che Ansaldo Energia, in relazione al proprio scopo di fornitura, controgarantiva<br />
per 36 milioni di US$ ciascuno.<br />
Nel corso del 2000 Abengoa procedeva unilateralmente, senza informare Ansaldo Energia, a risolvere il<br />
proprio contratto e a citare in giudizio il committente presso il Tribunale di Porto Rico per la risoluzione del<br />
contratto ed il risarcimento dei danni. Prepa a sua volta, richiedeva ad Abengoa ed al garante AIIP un<br />
risarcimento danni pari a 500 milioni di US$.<br />
Al fine di evitare l’escussione delle garanzie predette, Ansaldo Energia ha, quindi, promosso un’ azione<br />
presso il Tribunale di Milano, per far dichiarare l’inefficacia delle proprie garanzie ed in subordine chiedere di<br />
essere manlevata da Abengoa.<br />
AIIP e Abengoa hanno contestato tale impostazione, ed in particolare AIIP ha chiesto che Ansaldo Energia sia<br />
obbligata in solido a manlevare AIG per qualsiasi richiesta di Prepa e dei subappaltatori anche di Abengoa.<br />
In data 9 Luglio 2010 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza i cui i contenuti possono così sintetizzarsi:<br />
1) è stata dichiarata la non escutibilità a prima domanda delle garanzie ed è stato riconosciuto un obbligo<br />
residuale di pagamento di Ansaldo nei confronti di AIIP nella sola ipotesi in cui il Tribunale di Porto Rico<br />
dovesse condannare Abengoa e questa non dovesse provvedere al pagamento ed AIIP dopo aver<br />
provveduto al pagamento non riuscisse ad ottenere integrale rimborso da Abengoa.<br />
2) non è stata accolta la domanda di inefficacia delle garanzie ne’ l’accertamento dell’importo fino alla<br />
concorrenza di 36 milioni di dollari.<br />
A parere del legale la sentenza deve essere valutata positivamente in ragione del fatto che qualifica l’obbligo<br />
di Ansaldo come fideiussione di regresso consentendo un diritto di rivalsa verso Abengoa che è comunque<br />
un soggetto solvibile.<br />
Nel corso del 2004, nell’ambito di un’indagine promossa dalla Magistratura sugli appalti commessi dalla<br />
Enipower S.p.A., Ansaldo Energia S.p.A., quale fornitore della stessa, è stata rinviata a giudizio dal Giudice<br />
dell’udienza preliminare di Milano ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone<br />
giuridiche ex Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 per presunta mancata vigilanza su un dipendente della società,<br />
successivamente dimessosi, che avrebbe commesso delle irregolarità.<br />
In data 19/12/2011 è stata depositata la motivazione della sentenza il cui dispositivo, letto il 20/9/2011<br />
riconosceva la Società Ansaldo Energia responsabile della violazione del decreto 231/2001 e la condannava<br />
pertanto alla pena pecuniaria di Euro 150.000 l’attuale del 3’ comma dell’art. 12 dello stesso decreto<br />
disponeva, ex legge, la confisca per equivalente del profitto, che quantificava nel 10% del valore della<br />
commessa e quindi in Euro/migliaia 98.700.<br />
La motivazione della sentenza non chiarisce i dubbi sulla ricostruzione del fatto e sulla responsabilità della<br />
Società prospettati dall’accusa, sì che l’impugnazione che verrà presentata a febbraio c.a. alla Corte<br />
d’Appello di Milano sarà una richiesta di riesame di tutti i fatti emersi nel procedimento e una richiesta di<br />
rivalutazione completa di tutti gli atti processuali finalizzati ad ottenere la modifica di una decisione del<br />
Tribunale che si manifesta lacunosa. Poichè, il Tribunale non ha dato corso di tutto quanto è stato esposto<br />
tutte le questioni saranno riportate alla Corte di Appello e nell’eventuale successivo giudizio di Cassazione.<br />
La serietà e decisività delle questioni avanzate consentono una ragionevole garanzia di accoglimento delle<br />
impugnazioni anche se allo stato non è dato di assicurare l’accoglimento anche in considerazione del fatto che<br />
molte delle questioni presenti sono più di fatto che di diritto per cui la giurisprudenza non può essere d’aiuto.<br />
Pertanto la società ha stanziato un fondo rischi a medio termine di Euro/migliaia 98.700 attualizzati a 4<br />
anni pari a un valore attuale di Euro/migliaia 82.548