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AAA Bilancio 2011 def senza foto - Acri

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La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, poiché svolge<br />

esclusivamente attività non commerciali.<br />

Non essendo possibile, di conseguenza, operare la detrazione dell’imposta a fronte degli<br />

acquisti effettuati, l’imposta pagata aumenta il costo del bene o del servizio acquistato come<br />

avviene per qualunque consumatore finale che non sia soggetto IVA.<br />

IRES – Imposta sul reddito delle società<br />

Il nuovo sistema tributario delineato dalla legge delega 7 aprile 2003, n. 80 ("Delega al<br />

Governo per la riforma del sistema fiscale statale") assoggetta le fondazioni all’applicazione<br />

dell’IRE.<br />

In attesa della completa attuazione della riforma, il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.<br />

344 (emanato in attuazione delle legge delega 80/2003) ha previsto che dall’1/1/2004 le<br />

fondazioni siano temporaneamente assoggettate all’IRES (Imposta sul reddito delle Società).<br />

Sempre dal 2004 vi è stato un cambiamento significativo del regime di tassazione delle<br />

fondazioni bancarie, la cui aliquota IRES, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del decreto<br />

legislativo 153/1999, è stata portata in un primo tempo dal 16,50% al 33% e, dall’esercizio<br />

2008, è stata ridotta al 27,50%.<br />

Nell’ambito della revisione del TUIR 917/1986 (Testo unico delle Imposte sui Redditi), i<br />

dividendi percepiti dagli enti non commerciali diversi dalle società sono ora tassati nel limite del<br />

5% del loro ammontare, almeno temporaneamente [art. 4, comma 1, lett. q), delle disposizioni<br />

transitorie del TUIR]; è stato abolito, inoltre, il regime del credito d’imposta sui dividendi.<br />

Gli altri redditi di capitale diversi dagli utili sono assoggettati alla tassazione del 12,50% a<br />

titolo <strong>def</strong>initivo.<br />

Pertanto il reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di<br />

bilancio, ma è formato dai redditi fondiari e di capitale, a esclusione di quelli esenti e di quelli<br />

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.<br />

Conseguentemente la maggior parte dei costi di bilancio non assume alcun rilievo fiscale.<br />

Risultano deducibili o detraibili i soli oneri previsti dagli articoli 10 e 15 del TUIR, nonché le<br />

erogazioni fatte ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (“Disposizioni urgenti<br />

nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”).<br />

IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive<br />

L’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell'imposta<br />

regionale sulle attività produttive) viene determinata, per le fondazioni, secondo il sistema<br />

cosiddetto “retributivo”, ed é calcolata applicando l’aliquota del 3,90% sull’ammontare<br />

complessivo di retribuzioni al personale dipendente e redditi assimilati, compensi erogati per<br />

collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, e compensi per attività di lavoro<br />

autonomo non esercitate abitualmente.<br />

pag. 49

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