AAA Bilancio 2011 def senza foto - Acri
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La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, poiché svolge<br />
esclusivamente attività non commerciali.<br />
Non essendo possibile, di conseguenza, operare la detrazione dell’imposta a fronte degli<br />
acquisti effettuati, l’imposta pagata aumenta il costo del bene o del servizio acquistato come<br />
avviene per qualunque consumatore finale che non sia soggetto IVA.<br />
IRES – Imposta sul reddito delle società<br />
Il nuovo sistema tributario delineato dalla legge delega 7 aprile 2003, n. 80 ("Delega al<br />
Governo per la riforma del sistema fiscale statale") assoggetta le fondazioni all’applicazione<br />
dell’IRE.<br />
In attesa della completa attuazione della riforma, il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.<br />
344 (emanato in attuazione delle legge delega 80/2003) ha previsto che dall’1/1/2004 le<br />
fondazioni siano temporaneamente assoggettate all’IRES (Imposta sul reddito delle Società).<br />
Sempre dal 2004 vi è stato un cambiamento significativo del regime di tassazione delle<br />
fondazioni bancarie, la cui aliquota IRES, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del decreto<br />
legislativo 153/1999, è stata portata in un primo tempo dal 16,50% al 33% e, dall’esercizio<br />
2008, è stata ridotta al 27,50%.<br />
Nell’ambito della revisione del TUIR 917/1986 (Testo unico delle Imposte sui Redditi), i<br />
dividendi percepiti dagli enti non commerciali diversi dalle società sono ora tassati nel limite del<br />
5% del loro ammontare, almeno temporaneamente [art. 4, comma 1, lett. q), delle disposizioni<br />
transitorie del TUIR]; è stato abolito, inoltre, il regime del credito d’imposta sui dividendi.<br />
Gli altri redditi di capitale diversi dagli utili sono assoggettati alla tassazione del 12,50% a<br />
titolo <strong>def</strong>initivo.<br />
Pertanto il reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di<br />
bilancio, ma è formato dai redditi fondiari e di capitale, a esclusione di quelli esenti e di quelli<br />
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.<br />
Conseguentemente la maggior parte dei costi di bilancio non assume alcun rilievo fiscale.<br />
Risultano deducibili o detraibili i soli oneri previsti dagli articoli 10 e 15 del TUIR, nonché le<br />
erogazioni fatte ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (“Disposizioni urgenti<br />
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”).<br />
IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive<br />
L’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell'imposta<br />
regionale sulle attività produttive) viene determinata, per le fondazioni, secondo il sistema<br />
cosiddetto “retributivo”, ed é calcolata applicando l’aliquota del 3,90% sull’ammontare<br />
complessivo di retribuzioni al personale dipendente e redditi assimilati, compensi erogati per<br />
collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, e compensi per attività di lavoro<br />
autonomo non esercitate abitualmente.<br />
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