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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Sentenza causa C- 519/04 David Meca-Me<strong>di</strong>na 143con la motivazione che la regolamentazione antidoping controversa nonrientrava né nell’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> applicazione dell’art. 49 CE né nel <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to in materia<strong>di</strong> concorrenza. Occorre, quin<strong>di</strong> annullare la sentenza impugnata, senza cheoccorra esaminare né le altre parti del primo motivo né gli altri motivi d<strong>ed</strong>ottidai ricorrenti.Nel mer<strong>it</strong>o35 Conformemente all’art. 61 <strong>dello</strong> Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia, poichélo stato degli atti lo consente, va statu<strong>it</strong>o nel mer<strong>it</strong>o sulle conclusioni dellericorrenti <strong>di</strong>rette all’annullamento delle decisioni controverse.36 Occorre ricordare al riguardo che i ricorrenti hanno d<strong>ed</strong>otto tre motivi asostegno del loro ricorso. Essi hanno addeb<strong>it</strong>ato alla Commissione <strong>di</strong> averconsiderato, da un lato, che il CIO non era un’impresa ai sensi dellagiurisprudenza comun<strong>it</strong>aria, dall’altro, che la regolamentazione antidopingcontroversa non cost<strong>it</strong>uiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art.81 CE, infine, che la loro denuncia non conteneva fatti che potessero portarealla conclusione che poteva essersi verificata una violazione dell’art. 49 CE.Sul primo motivo37 I ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe sbagliato a nonqualificare il CIO come impresa ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE.38 È tuttavia pacifico che, per decidere sulla denuncia <strong>di</strong> cui era invest<strong>it</strong>adai ricorrenti alla luce delle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 81 CE e 82 CE, laCommissione ha inteso considerare, come risulta esplic<strong>it</strong>amente dal punto37 della decisione controversa, che il CIO doveva essere qualificato comeimpresa e, in seno al movimento olimpico, come una associazione <strong>di</strong>associazioni internazionali e nazionali <strong>di</strong> imprese.39 Tale motivo, essendo fondato su una lettura errata della decisionecontroversa, è ininfluente e per tale ragione deve essere respinto.Sul secondo motivo40 I ricorrenti sostengono che la Commissione ha ingiustamente considerato,per respingere la loro denuncia, che la regolamentazione antidopingcontroversa non cost<strong>it</strong>uiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art.81 CE. Secondo loro, la Commissione ha erroneamente applicato i cr<strong>it</strong>eristabil<strong>it</strong>i dalla Corte nella c<strong>it</strong>ata sentenza Wouters e a. per giustificare glieffetti restr<strong>it</strong>tivi della regolamentazione antidoping controversa sulla libertàd’azione dei ricorrenti. A loro avviso, da un lato, la detta regolamentazione,infatti, non inerirebbe per niente, contrariamente a quanto r<strong>it</strong>enuto dallaCommissione, ai soli obiettivi intesi a preservare l’integr<strong>it</strong>à della competizionee quella della salute degli atleti, ma mirerebbe a garantire gli interessieconomici del CIO. Dall’altro, tale regolamentazione, fissando il lim<strong>it</strong>e mas-

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