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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Il caso Salern<strong>it</strong>ana 61nella legge marchi prima all’art. 19 <strong>ed</strong> all’art. 47 bis 22 e nel co<strong>di</strong>ce dellaproprietà industriale poi, laddove si legge all’art. 13, comma secondo, che«… possono cost<strong>it</strong>uire oggetto <strong>di</strong> registrazione come marchio d’impresa isegni che prima della domanda <strong>di</strong> registrazione, a segu<strong>it</strong>o dell’uso che nesia stato fatto, abbiano acquistato carattere <strong>di</strong>stintivo.»La norma non deve, però, indurre a r<strong>it</strong>enere che ogni e qualsiasiparola o segno possa assurgere a rango <strong>di</strong> marchio tutelabile sulla scorta <strong>di</strong>un uso costante che ne sia stato fatto ma, al fine <strong>di</strong> poter sortire «l’effettorafforzante», il giu<strong>di</strong>zio va riservato anche alla effettiva percezione che quellaparola o quel segno abbia nel pubblico dei consumatori. 23Apertis verbis, perché si possa <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> rafforzamento del marchioper secondary meaning occorre la presenza <strong>di</strong> due fattori, uno oggettivoconsistente nella utilizzazione, da parte dell’impren<strong>di</strong>tore, costante e re<strong>it</strong>eratadella parola, ancorché descr<strong>it</strong>tiva, priva <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>stintivo e l’altro,soggettivo, della percezione nel pubblico dei consumatori <strong>di</strong> quella parolacome un quid in<strong>di</strong>vidualizzante. 24Orbene, tornando alla vicenda che ci occupa, è stato correttamenteosservato dal Collegio che, proprio la qualificazione del marchio Salern<strong>it</strong>ana<strong>Sport</strong> come «debole» avrebbe imposto alla ricorrente che lamentava laviolazione dei <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti <strong>di</strong> privativa sul m<strong>ed</strong>esimo, l’onere <strong>di</strong> allegazione <strong>di</strong>elementi tali da giustificare tale pretesa ovvero la <strong>di</strong>mostrazione dell’avvenutorafforzamento del proprio marchio debole per secondary meaning. 25Su tale specifico punto, l’interprete deve indagare come sia possibile____________________22In argomento si rinvia a R. BICHI, L’art. 47 bis della legge marchi e l’uso riabil<strong>it</strong>ante delmarchio, in Riv. Dir. Ind., 1995, 104 ss.23App. Torino, 28 <strong>di</strong>cembre 2002, in Giur. It., 2003, 10 secondo cui «è escluso il fenomeno delsecondary meaning, quando non sia <strong>di</strong>mostrato che l’espressione <strong>di</strong> uso comune o generale, purmantenendo il suo significato originario, con l’andare del tempo abbia assunto un ulteriore,secondario significato, <strong>di</strong> segno <strong>di</strong>stintivo della provenienza dei prodotti dalla impresa, pereffetto dell’uso intenso, accompagnato da una penetrante pubblic<strong>it</strong>à e dalla conseguenteassociazione creatasi nella mente dei consumatori.»24In tal senso App. Milano, 18 novembre 1997, in Il <strong>di</strong>r. ind., 1999, 131 ss. con nota <strong>di</strong> G.BONELLI, Riabil<strong>it</strong>azione e rafforzamento del marchio: spunti <strong>di</strong> riflessione.25La pronuncia in rassegna si pone, relativamente alla prova della sussistenza dell’effettorafforzante, sulla scia <strong>di</strong> una monol<strong>it</strong>ica giurisprudenza sia <strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o che <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. A tal fine,si v<strong>ed</strong>ano, ex multiis, App. Torino, 15 novembre 2002, in Giur. Mer., 2003, I, 1373 secondo cui«incombe sulla parte che lo invoca la prova del fenomeno del secondary meaning, in forza delquale una espressione <strong>di</strong> uso comune e generale, pur mantenendo il significato originario, acquistaulteriore capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong>stintiva della provenienza dei prodotti <strong>di</strong> una impresa per effetto dell’usointenso da questa praticato sul mercato; tale prova non pò essere forn<strong>it</strong>a attraverso una consulenzatecnica <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> carattere demoscopico, svolta dopo l’inizio della causa, lim<strong>it</strong>ata a un campione<strong>di</strong> persone intervistate nei pressi dei punti ven<strong>di</strong>ta del prodotto, circoscr<strong>it</strong>ta nel tempo e articolatasu domande basate più che altro a rilevare la valutazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stintiv<strong>it</strong>à del nome generico e nonl’acquisizione della particolare efficacia <strong>di</strong>stintiva in forza <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> secondo significato.»

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