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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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L’allenatore <strong>di</strong>lettante non può essere lavoratore subor<strong>di</strong>nato 51da causa a lui non imputabile.Infine, sotto il profilo previdenziale nessun onere graverà sulle società,posto che, non essendoci alcuna subor<strong>di</strong>nazione, non sorgerà neanche ilcorrelato rapporto contributivo.Dall’altro lato, sussiste la competenza del Collegio Arb<strong>it</strong>rale pressola LND (tutela interna al sistema) alla risoluzione della controversia.Esaur<strong>it</strong>a la premessa <strong>di</strong> fondo, le <strong>di</strong>sposizioni f<strong>ed</strong>erali su cui occorrefocalizzare l’indagine sono gli artt. 29 e 94 ter delle NOIF in combinato<strong>di</strong>sposto con l’art. 42, comma 2, del regolamento della lega nazionale<strong>di</strong>lettanti.Agli allenatori tesserati possono essere corrisposti solo indenn<strong>it</strong>à <strong>di</strong>trasferta e rimborsi forfetari <strong>di</strong> spese, nonché “voci premiali” inerenti,<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, all’impegno agonistico.I dati pacifici che emergono dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>anzi c<strong>it</strong>ate sono che:a) gli allenatori <strong>di</strong>lettanti svolgono la loro attiv<strong>it</strong>à senza remunerazione oaltre util<strong>it</strong>à materiali, ma al solo fine della pratica <strong>dello</strong> sport;b) quello che intercorre con la società non va considerato un rapporto <strong>di</strong>lavoro, sia esso in forma autonoma o subor<strong>di</strong>nata;c) è vietato qualsiasi emolumento che possa essere ricondotto ad uncontratto <strong>di</strong> lavoro;d) agli allenatori possono essere corrisposti solo - <strong>ed</strong> entro certi lim<strong>it</strong>iprestabil<strong>it</strong>i - indenn<strong>it</strong>à, rimborsi spese e voci premiali;e) sono vietati e nulli ad ogni effetto gli accor<strong>di</strong> e le convenzioni <strong>di</strong> carattereeconomico fra società <strong>ed</strong> allenatori <strong>di</strong>lettanti, nonché quelli che siano,comunque, in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni delle presenti norme.Per cui l’egida del Libro V del co<strong>di</strong>ce civile necessariamente nonvale per il rapporto intercorrente tra allenatore e società per effetto dellenorme f<strong>ed</strong>erali, le quali espressamente sanciscono che non c’è (rectius, nonpuò esserci) un rapporto <strong>di</strong> lavoro tra un allenatore <strong>ed</strong> una società<strong>di</strong>lettantistica.L’elemento determinante l’intercorrenza <strong>di</strong> un rapporto tra allenatoree società sportiva è forn<strong>it</strong>o dal tesseramento, vincolo che lega il primo allaseconda per la durata <strong>di</strong> un anno e sempre rinnovabile.Dall’analisi delle <strong>di</strong>sposizioni f<strong>ed</strong>erali in prec<strong>ed</strong>enza richiamate sipuò ragionevolmente affermare che quella relazione, poiché ha alla base unaccordo o una convenzione (tra i due soggetti interessati) che <strong>di</strong>sciplina(anche) aspetti <strong>di</strong> natura patrimoniale in quanto suscettibili <strong>di</strong> valutazioneeconomica (quale la erogazione <strong>di</strong> indenn<strong>it</strong>à, rimborsi e premi), vadaricondotta nell’alveo della figura del contratto, rilevato che <strong>di</strong> esso presenta

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