13.07.2015 Views

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’allenatore <strong>di</strong>lettante non può essere lavoratore subor<strong>di</strong>nato 47A tutela dei lavoratori a termine, il legislatore con l’art. 12 della L. n.196/1997, riportato nel decreto n. 368 del 2001 (art. 5), ha stabil<strong>it</strong>o il <strong>di</strong>r<strong>it</strong>todel lavoratore ad una maggiorazione <strong>di</strong> retribuzione, qualora il rapporto <strong>di</strong>lavoro continui non oltre venti giorni dopo la decorrenza del termine inizialeo della proroga, nella misura del 20% fino al decimo giorno e del 40% per i<strong>di</strong>eci giorni successivi. Se il rapporto si protrae dopo il ventesimo giorno nelcaso <strong>di</strong> contratto inferiore a sei mesi ovvero dopo il trentesimo giorno nelcaso <strong>di</strong> durata superiore a sei mesi, si verifica la trasformazione del contratto,con efficacia ex nunc, in contratto a tempo indeterminato. La L. del 1997stabilisce ancora, che, qualora il lavoratore venisse riassunto a termine entroun periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci ovvero venti giorni dalla scadenza del contratto <strong>di</strong> durata,rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto siconsiderava a tempo indeterminato, e che, quando si trattasse <strong>di</strong> dueassunzioni successive a termine, vale a <strong>di</strong>re senza soluzione <strong>di</strong> continu<strong>it</strong>à trail primo <strong>ed</strong> il secondo contratto, il rapporto <strong>di</strong> lavoro si considerava a tempoindeterminato dalla data <strong>di</strong> stipulazione del primo contratto.Anche il contratto a tempo determinato, se si fosse voluta tenereaperta la porta della subor<strong>di</strong>nazione per l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> allenatore <strong>di</strong>lettante,aggrappandosi al termine espresso, è inidoneo non soltanto a contenere lapr<strong>ed</strong>etta figura lavorativa atipica, ma ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura a prestare parti della propria<strong>di</strong>sciplina ad un’analisi più puntuale <strong>di</strong> quella orale <strong>di</strong> cui si tratta.Come visto in questa sintetica analisi della subor<strong>di</strong>nazione consideratanel contratto a tempo indeterminato <strong>ed</strong> a tempo determinato, l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong>allenatore <strong>di</strong>lettante non trova c<strong>it</strong>ta<strong>di</strong>nanza nella consacrata forma <strong>di</strong> lavoroprevista dal legislatore a eccessiva e sperequata tutela del lavoratore. D’altrocanto, assai <strong>di</strong>fficoltoso apparirebbe anche l’inquadramento della <strong>di</strong>sciplinadell’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> allenatore <strong>di</strong>lettante all’interno della macro figura del lavoroautonomo. 7Il contratto <strong>di</strong> lavoro autonomo, secondo l’art. 2222 c.c., si ha«quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera oun servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>na-____________________7Da segnalare, per quanto attiene alla <strong>di</strong>sciplina dell’allenatore professionista, Cass., sez. lav.,17 gennaio 1996, n. 354, secondo cui anche ai sensi della l. 23 marzo 1981, n. 91, è configurabileun rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo tra un allenatore sportivo professionista <strong>ed</strong> una società sportiva,come confermato dall’art. 3, co. 2, che, in relazione alla posizione degli atleti professionisti,prev<strong>ed</strong>e ipotesi <strong>di</strong> lavoro autonomo. Né può escludersi la coesistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavorosubor<strong>di</strong>nato e <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> lavoro autonomo, se sono ben <strong>di</strong>stinte le prestazioni e i compensi relativiai due <strong>di</strong>versi rapporti contrattuali, con la conseguenza che, in caso <strong>di</strong> recesso della societàsportiva da amb<strong>ed</strong>ue i rapporti, la stessa per il rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo è tenuta, a normadell’art. 2237 c.c., solo al compenso per l’opera prestata dal collaboratore, in<strong>di</strong>pendentement<strong>ed</strong>alla causa del recesso.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!