13.07.2015 Views

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’autonomia e la specific<strong>it</strong>à <strong>dello</strong> <strong>Sport</strong> nell’Unione Europea 21Nella sentenza Bosman, 20 i giu<strong>di</strong>ci comun<strong>it</strong>ari hanno r<strong>it</strong>enuto contrarieall’art. 39 CE le norme emanate da associazioni sportive secondo le quali uncalciatore professionista c<strong>it</strong>ta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro, alla scadenza delcontratto che lo vincolava a una società, poteva essere ingaggiato da unasocietà <strong>di</strong> un altro Stato membro solo se questa avesse versato all’altraun’indenn<strong>it</strong>à <strong>di</strong> trasferimento, <strong>di</strong> formazione o <strong>di</strong> promozione. 21Tali norme erano idonee a lim<strong>it</strong>are la libera circolazione dei calciatoriche volessero svolgere la loro attiv<strong>it</strong>à in un altro Stato membro poichéimpe<strong>di</strong>vano loro <strong>di</strong> lasciare le società <strong>di</strong> appartenenza ovvero li <strong>di</strong>ssuadevanodal farlo, anche dopo la scadenza del contratto <strong>di</strong> lavoro. Esse non potevanocost<strong>it</strong>uire un mezzo adeguato per conseguire obiettivi leg<strong>it</strong>timi, come laconservazione dell’equilibrio finanziario e sportivo fra le società e il sostegnodella ricerca <strong>di</strong> calciatori <strong>di</strong> talento e della formazione dei giovani calciatori.Le <strong>di</strong>sposizioni controverse, infatti, non impe<strong>di</strong>vano alle societàeconomicamente più forti <strong>di</strong> procurarsi i servizi dei migliori calciatori néimpe<strong>di</strong>vano che i mezzi finanziari <strong>di</strong>sponibili cost<strong>it</strong>uissero un elementodecisivo nella competizione sportiva e che l’equilibrio fra le società nerisultasse notevolmente alterato. 22In secondo luogo, le indenn<strong>it</strong>à in questione si caratterizzavano perincertezza e aleatorietà e, comunque, non avevano alcun rapporto con lespese effettivamente sostenute dalle società per formare giovani calciatori.Gli stessi scopi, poi, potevano essere consegu<strong>it</strong>i in modo altrettanto efficacecon altri mezzi che non intralciavano la libera circolazione dei lavoratori. 23La Corte ha anche <strong>di</strong>chiarato contrarie all’art. 39 CE le normeemanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle part<strong>it</strong>e dellecompetizioni che esse organizzavano, le società calcistiche potevano schieraresolo un numero lim<strong>it</strong>ato <strong>di</strong> calciatori professionisti c<strong>it</strong>ta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> altri Statimembri.Inoltre, le norme controverse, che non riguardavano competizionifra rappresentative nazionali, ma si applicavano a tutti gli incontri ufficialifra società calcistiche, non potevano essere giustificate da motivi noneconomici, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé, come la preservazion<strong>ed</strong>el legame tra<strong>di</strong>zionale fra ogni società calcistica e il proprio Paese, poiché____________________20Corte <strong>di</strong> Giustizia, c<strong>it</strong>..21Per un’analisi della sentenza Bosman alla luce del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to della concorrenza ve<strong>di</strong> A. PAPPALARDO,Le dro<strong>it</strong> de la concurrence et le sport professionnel par équipe: quelques appréciations cr<strong>it</strong>iquessur la notion de marché en cause, en marge de l’ affaire Bosman, in Revue du Marché UniqueEuropéen n. 1, 1996, 57.22Corte <strong>di</strong> Giustizia, Bosman, c<strong>it</strong>., punto 108.23Corte <strong>di</strong> Giustiza, Ibidem, punto 109.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!