42 Mattia Grassani2. Il lavoro subor<strong>di</strong>nato, il lavoro autonomo e l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> allenatore<strong>di</strong>lettante: la reale volontà delle parti.Innumerevoli sono i contratti esistenti, <strong>di</strong>sciplinati e non <strong>di</strong>sciplinati dallalegge. Tra questi vi è il contratto <strong>di</strong> lavoro, che cost<strong>it</strong>uisce e regola il rapportogiuri<strong>di</strong>co tra il lavoratore <strong>ed</strong> il datore <strong>di</strong> lavoro.È bene comprendere quale sia quello subor<strong>di</strong>nato, onde valutare econcludere che l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> allenatore <strong>di</strong>lettante non si scosta dalla <strong>di</strong>sciplinadel lavoro subor<strong>di</strong>nato esclusivamente per il <strong>di</strong>fferente nomen iuris, maproprio per la <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à intrinseca delle regole poste a fondamento delcontratto tipico <strong>di</strong>sciplinato (il primo, infatti, per essere tutelato abbisognadella mer<strong>it</strong>evolezza dell’interesse persegu<strong>it</strong>o). 5Il regime subor<strong>di</strong>nato è <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 2094 c.c. che rec<strong>it</strong>a: «èprestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato chi si obbliga me<strong>di</strong>ante retribuzione acollaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manualealle <strong>di</strong>pendenze e sotto la <strong>di</strong>rezione dell’impren<strong>di</strong>tore»; l’art. 2094 c.c. siriferisce al rapporto alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> un’impresa, che cost<strong>it</strong>uisce il mo<strong>dello</strong>,ma poi l’art. 2239 c.c. estende la <strong>di</strong>sciplina, in quanto compatibile, a tutti irapporti anche con datori non impren<strong>di</strong>tori (lavoro domestico).Essenza della subor<strong>di</strong>nazione sono la <strong>di</strong>pendenza, la soggezione alpotere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro e la continu<strong>it</strong>à del rapporto. Quest’ultimarappresenta la messa a <strong>di</strong>sposizione continua del lavoratore a favore della____________________4Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1981, n. 4845; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545, secondola quale le violazioni <strong>di</strong> norme dell’or<strong>di</strong>namento sportivo non possono non riflettersi sulla vali<strong>di</strong>tà<strong>di</strong> un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto or<strong>di</strong>namento anche perl’or<strong>di</strong>namento <strong>dello</strong> Stato, poiché se esse non ne determinano <strong>di</strong>rettamente la null<strong>it</strong>à per violazione<strong>di</strong> norme imperative (art. 1418 c.c.) incidono necessariamente sulla funzional<strong>it</strong>à del contrattom<strong>ed</strong>esimo, vale a <strong>di</strong>re sulla sua idone<strong>it</strong>à a realizzare un interesse mer<strong>it</strong>evole <strong>di</strong> tutela secondol’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co (art. 1322, co. 2, c.c.). Non può quin<strong>di</strong> r<strong>it</strong>enersi idoneo, sotto il profilodella mer<strong>it</strong>evolezza della tutela dell’interesse persegu<strong>it</strong>o dai contraenti, un contratto posto inessere in frode alle regole dell’or<strong>di</strong>namento sportivo, e senza l’osservanza delle prescrizioniformali all’uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio inquell’or<strong>di</strong>namento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.5La <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> inquadramento dell’o<strong>di</strong>erna fattispecie, che ha fatto propendere il giu<strong>di</strong>c<strong>ed</strong>’appello per la compensazione integrale delle spese, senza che queste seguissero, come è regola,la soccombenza, è ulteriormente rafforzata da alcuni prec<strong>ed</strong>enti in materia, nei quali il vincologiuri<strong>di</strong>co intercorrente tra società/associazione e tesserato non è <strong>di</strong> così cristallina definizione.Infatti, in giurisprudenza, per la necess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> tale indagine, da svolgersi avvalendosi dei cr<strong>it</strong>eriforn<strong>it</strong>i dal <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to comune del lavoro, si rinvia a Cass. civ., sez. lavoro, 28 <strong>di</strong>cembre 1996, n.11540; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1998, n. 4207. Per le modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> tale indagine,si v<strong>ed</strong>a Pret. Napoli, 14 febbraio 1995, secondo cui «al fine <strong>di</strong> accertare se un rapporto <strong>di</strong> lavoropossa ricondursi al genus della subor<strong>di</strong>nazione ovvero a quello del lavoro autonomo devecompiersi un’indagine, circa, sia la volontà negoziale manifestata dalle parti, sia le modal<strong>it</strong>àconcretamente assunte nel corso del suo svolgimento».
L’allenatore <strong>di</strong>lettante non può essere lavoratore subor<strong>di</strong>nato 43controparte. Secondo parte della dottrina, <strong>di</strong>pendenza e soggezione sarebberoequivalenti: lavorare alle <strong>di</strong>pendenze significherebbe lavorare sotto la<strong>di</strong>rezione. Non v’è dubbio che siano complementari, ma a ciascuno puòessere attribu<strong>it</strong>o un significato in parte <strong>di</strong>verso dall’altro.Per in<strong>di</strong>viduare il concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza, parte della dottrina hafatto ricorso alla subor<strong>di</strong>nazione socio-economica, intendendo per essal’estrane<strong>it</strong>à del lavoratore rispetto ai mezzi <strong>di</strong> produzione e rispetto alrisultato.L’estrane<strong>it</strong>à rispetto ai mezzi <strong>di</strong> produzione in<strong>di</strong>ca il carattereesclusivamente personale della prestazione <strong>di</strong> lavoro e che questa si svolgasenza prevalente ausilio <strong>di</strong> un cap<strong>it</strong>ale proprio o <strong>di</strong> lavoro altrui; dunque, illavoratore <strong>di</strong>pende dagli strumenti <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> produzione del datore.L’estrane<strong>it</strong>à rispetto al risultato, invece, in<strong>di</strong>ca che è il datore adorganizzare l’attiv<strong>it</strong>à del prestatore e che questi non si obbliga a fornire ilrisultato, ma solo a svolgere <strong>di</strong>ligentemente le mansioni affidategli.La prestazione <strong>di</strong> lavoro va inser<strong>it</strong>a nell’organizzazione aziendal<strong>ed</strong>el datore, che, così, può effettuarne la <strong>di</strong>rezione continua, cui il lavoratoreè assoggettato come sanc<strong>it</strong>o dall’art. 2094 c.c.Si tratta <strong>di</strong> un assoggettamento <strong>di</strong> tipo gerarchico, come appar<strong>ed</strong>all’art. 2086 c.c., secondo cui l’impren<strong>di</strong>tore è il capo dell’impresa e da lui<strong>di</strong>pendono gerarchicamente i suoi collaboratori. In tal modo, il lavoratore,qualunque sia la sua qualifica, è sottoposto alle <strong>di</strong>rettive e alle istruzioniimpart<strong>it</strong>e dal datore (impren<strong>di</strong>tore o non impren<strong>di</strong>tore) e dai collaboratoricon qualifica superiore.L’art. 2094 c.c. fa, inoltre, riferimento alla retribuzione, la quale, puressendo speciale rispetto ad ogni altro tipo <strong>di</strong> corrispettivo, non è elementoidoneo a qualificare la fattispecie <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, in quanto è ad essaesterna, rientrando nella sfera degli effetti: solo una volta accertata la naturasubor<strong>di</strong>nata del rapporto, ad esso dovrà applicarsi la retribuzione, sempreche il contratto non sia a t<strong>it</strong>olo gratu<strong>it</strong>o. La scarsa importanza attribu<strong>it</strong>a allapresenza o meno <strong>di</strong> retribuzione sottolinea la non necessarietà <strong>di</strong> siffattoelemento alla configurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, il quale,come visto, necess<strong>it</strong>a <strong>di</strong> altri fondamentali requis<strong>it</strong>i, non presenti nel caso <strong>di</strong>specie.Al <strong>di</strong> là dell’obbligo della forma vincolata non rispettata, <strong>di</strong> cui si ègià detto, che secondo la società appellante sarebbe <strong>di</strong>scesa dal combinato<strong>di</strong>sposto dell’art. 42, co. 2, Regolamento LND e dell’art. 1352 c.c., conconseguente null<strong>it</strong>à ex art. 1418 c.c. del negozio, in quanto il contratto sarebbestato privo <strong>di</strong> un elemento essenziale del contratto (la forma in quanto richiesta