13.07.2015 Views

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il caso Salern<strong>it</strong>ana 59tifosi che cost<strong>it</strong>uiscono il pubblico <strong>di</strong> riferimento 14 per la qual cosa tal<strong>ed</strong>enominazione <strong>di</strong>venta esattamente l’immagine speculare del marchio debole,così come innanzi defin<strong>it</strong>o. Id est, l’elemento <strong>di</strong>fferenziale, seppur minimo,delle parole «calcio 1919» è stato r<strong>it</strong>enuto sufficiente per la negazione dellaprivativa rinvenendo l’original<strong>it</strong>à e la capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong>stintiva «non soltantodall’aver posto in sequenza logica due parole tra loro non collegate… maanche dall’aver creato una sequenza anomala rispetto all’uso corrente dellalingua <strong>it</strong>aliana» e tanto sod<strong>di</strong>sfa il dettato giurisprudenziale in materia <strong>di</strong>marchi «deboli».Ad analoga conclusione si giunge anche argomentando sullacircostanza che il marchio Salern<strong>it</strong>ana è un toponimo che già <strong>di</strong> per sé soloescluderebbe un <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> privativa ai sensi dell’art. 13, comma primo, Co<strong>di</strong>c<strong>ed</strong>ella proprietà industriale, salvo a <strong>di</strong>mostrare che lo stesso sia «scollegato»dal mero dato geografico <strong>di</strong> guisa che, in tale ultimo caso, potrebbe cost<strong>it</strong>uirevalido marchio. 15Nella vicenda in esame, però, alcun elemento in tal senso è statoforn<strong>it</strong>o <strong>ed</strong> anzi, così come puntualmente riscontrato dal Collegio, «vi è unaprofonda interazione tra denominazione, squadra <strong>di</strong> calcio e c<strong>it</strong>tà» per laqual cosa alcuna tutela poteva essere invocata.Va, pertanto, con<strong>di</strong>visa la decisione sul reclamo del Collegio anchenel punto in cui il m<strong>ed</strong>esimo riscontra l’assenza <strong>di</strong> prospettazione del possibilerafforzamento del marchio «debole» Salern<strong>it</strong>ana per secondary meaning 16con ciò imp<strong>ed</strong>endo una analisi sul punto, salvo ad incorrere nella sanzion<strong>ed</strong>ell’ultrapetizione.____________________perchè appartiene alla cultura me<strong>di</strong>a della collettiv<strong>it</strong>à, ivi stanziata, o perchè le sue ripercussionisono tanto ampie <strong>ed</strong> imme<strong>di</strong>ate che la collettiv<strong>it</strong>à ne faccia esperienza comune anche in vistadella sua incidenza sull’interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettiv<strong>it</strong>àstessa a conoscerlo. Anche il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può <strong>di</strong>ventare notorio,allorquando la collettiv<strong>it</strong>à sia perio<strong>di</strong>camente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altrimezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa o da altre forme pubblic<strong>it</strong>arie.»14Cass., 26 marzo 2004, n. 6080 in Il <strong>di</strong>r. ind., 2004, 534.15In tal senso Cass., 11 agosto 1998, n. 7861, in Arch. civ., 1998, 1227, secondo cui «anche unadenominazione geografica può essere inser<strong>it</strong>a in un marchio e dare luogo ad un marchio “forte”,purché l’insieme del segno, in concreto, faccia desumere la avvenuta trasposizione del messaggiodal piano <strong>di</strong> riferimento al luogo a quello della in<strong>di</strong>vidualizzazione del prodotto, sicché,prevalendo le componenti <strong>di</strong> original<strong>it</strong>à e fantasia, l’uso del toponimo non adempia ad unafunzione meramente descr<strong>it</strong>tiva.» Conf. Cass., 23 novembre 1992, n. 12506, in Arch. Civ., 1993,426.16La giurisprudenza sul punto è costante; si v<strong>ed</strong>a, tra le tante, Cass., 09 novembre 2000, n.14560, in Giust. civ., 2000, I, 3114 per la quale «in tema <strong>di</strong> registrazione <strong>di</strong> marchi, il cosiddettosecondary meaning (cioè il fatto dell’acquis<strong>it</strong>a <strong>di</strong>stintiv<strong>it</strong>à nel tempo sulla base dell’uso <strong>di</strong> unsegno, originariamente sprovvisto <strong>di</strong> capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong>stintive per generic<strong>it</strong>à, mera descr<strong>it</strong>tiv<strong>it</strong>à omancanza <strong>di</strong> original<strong>it</strong>à), per poter essere d<strong>ed</strong>otto <strong>ed</strong> esaminato, deve essere esplic<strong>it</strong>amenteallegato, quanto meno in via subor<strong>di</strong>nata, in quanto contrad<strong>di</strong>ce la domanda <strong>di</strong> registrazione.»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!