28.05.2013 Views

Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei ...

Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei ...

Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Articolo 4<br />

I Membri compileranno e pubblicheranno annualmente per ciascun anno solare le statistiche <strong>delle</strong> cause di<br />

morte per il territorio nazionale globalmente considerato o per quella parte per la quale è disponibile<br />

l‟informazione, indicando la parte di territorio coperta dalle statistiche.<br />

Articolo 5<br />

I Membri adotteranno un modello del certificato medico di causa di morte che prevede la registrazione <strong>delle</strong><br />

condizioni morbose o <strong>dei</strong> traumatismi che abbiano condotto o contribuito alla morte, con una chiara<br />

indicazione della causa iniziale.<br />

Articolo 6<br />

Ciascun Membro, in base all‟articolo 64 della Costituzione, fornirà all‟Organizzazione, su richiesta,<br />

statistiche preparate in accordo con questo Regolamento e non comunicate in base all‟articolo 63 della<br />

Costituzione.<br />

Articolo 7<br />

1. Questo Regolamento andrà in vigore dal 1° gennaio del 1968.<br />

2. All‟atto della loro entrata in vigore queste norme, tranne le eccezioni più avanti segnalate,<br />

sostituiranno nelle relazioni sia tra i Membri che tra i Membri e l‟Organizzazione le disposizioni<br />

relative al Regolamento per la Nomenclatura 1948 e successive revisioni.<br />

3. Tutte le revisioni della <strong>Classificazione</strong> <strong>Internazionale</strong> <strong>delle</strong> <strong>Malattie</strong> adottate dall‟Assemblea Mondiale<br />

della Sanità in base all‟Articolo 2 di questo Regolamento entreranno in vigore alla data prevista<br />

dall‟Assemblea Mondiale della Sanità e, tranne le eccezioni segnalate più avanti, sostituiranno le<br />

precedenti classificazioni.<br />

Articolo 8<br />

1. Il periodo previsto per rifiutare tale regolamento o formulare riserve sarà, secondo l‟Articolo 22 della<br />

Costituzione dell‟Organizzazione, di sei mesi dalla data di notificazione, da parte del Direttore<br />

Generale, dell‟adozione di questo Regolamento dall‟Assemblea Mondiale della Sanità. I rifiuti o le<br />

riserve ricevuti dal Direttore Generale dopo tale scadenza non avranno alcun effetto.<br />

1089

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!