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<strong>24</strong> Terra e Vita [ LEGGI, LAVORO E FISCO ] n. <strong>24</strong>/2012<br />

16 giugno 2012<br />

LA STORIA<br />

Elevato<br />

il limite<br />

prodotti inclusi nella Parte I della Tabella<br />

A allegata al Dpr. 633/72 (la gran<br />

parte dei normali prodotti agricoli)<br />

non superiore a € 7.000.<br />

I produttori agricoli che nell’anno<br />

solare precedente hanno realizzato o,<br />

in caso di inizio di attività, prevedono<br />

di realizzare un volume d’affari non<br />

superiore a € 7.000, costituito per almeno<br />

due terzi da cessioni di prodotti<br />

agricoli, sono esonerati dal versamento<br />

dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali<br />

e contabili, compresa la dichiarazione<br />

annuale, fermo restando<br />

l’obbligo di numerare e conservare le<br />

fatture e le bollette doganali.<br />

CHI ACQUISTA FA AUTOFATTURA<br />

Quindi è sufficiente che il produttore<br />

agricolo conservi le fatture, dando un<br />

ordine cronologico e una numerazione<br />

per data di ricevimento di tutti i documenti.<br />

Coloro che, titolari di partita Iva,<br />

acquistano i beni o utilizzano i servizi<br />

nell’esercizio dell’impresa dai soggetti<br />

esonerati devono emettere autofattura,<br />

con le modalità e nei termini della normale<br />

fatturazione, indicando tutti i dati<br />

(nome e cognome o ragione sociale, sede<br />

o domicilio, codice fiscale e partita<br />

Iva) della ditta esonerata, natura dei<br />

beni e delle prestazioni di servizio imponibili<br />

e la relativa imposta, determinata<br />

applicando le aliquote corrispon-<br />

testo della norma è quello risultante dal comma 1 lettera c) dell’articolo<br />

11 del Dpr. n. 542/99 modificato dal c. 1, art. 4, del Dl. n. 262/2006. <strong>Il</strong> testo<br />

L’attuale<br />

attuale modifica il precedente nei seguenti aspetti:<br />

– viene precluso per i contribuenti in regime di esonero l’accesso al regime delle<br />

attività connesse (art. 32-bis, Dpr. n. 633/72);<br />

– è stato elevato da € 2.582,28 a 7.000 il limite previsto per l’applicazione del regime<br />

di esonero, con l’eliminazione del differente regime che era applicabile ai produttori<br />

agricoli che avevano realizzato un volume d’affari superiore a € 2.582,28, oppure<br />

superiore a € 7.746,85 (se esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni<br />

montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti<br />

ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive Regioni come previsto<br />

dall’articolo 16 della L. n. 97/94) ma non superiore a € 20.658.<br />

Fatto salvo queste ultime modifiche dall’introduzione nel regime fiscale italiano<br />

dell’Iva (1/1/1973) le modifiche intervenute in sostanza hanno solo riguardato l’entità<br />

dell’esonero che originariamente era previsto per 29 milioni di lire e che poi passò a 10<br />

milioni di lire. L.B.<br />

denti alle percentuali di compensazione.<br />

Detto documento sarà consegnato<br />

in copia al produttore agricolo e registrato<br />

dall’acquirente separatamente<br />

nel registro degli acquisti Iva.<br />

In caso di superamento del limite di<br />

€ 7.000, a partire dall’anno solare successivo<br />

a quello in cui è stato superato<br />

il limite a condizione che non sia superato<br />

il limite di un terzo delle cessioni<br />

di altri beni, il prodottore rientra nel<br />

regime speciale di cui all’art. 34 del<br />

Dpr. 26/10/1972 e succ. mod. ed integrazioni<br />

salvo che voglia optare in detta<br />

sede per il regime Iva normale.<br />

<strong>Il</strong> regime di esonero non è obbligatorio<br />

e quindi i produttori agricoli hanno<br />

facoltà di non avvalersi delle disposizioni<br />

di esonero esercitando l’opzione<br />

o la revoca in sede di prima<br />

iscrizione Iva e annualmente in sede di<br />

dichiarazione.<br />

CONFERIMENTO A COOPERATIVE<br />

I conferimenti dei prodotti agricoli<br />

agli enti, alle cooperative o agli altri<br />

organismi associativi, ai fini della<br />

vendita, anche previa manipolazione<br />

o trasformazione, si considerano effettuati<br />

all’atto del versamento del<br />

prezzo ai produttori agricoli soci o<br />

associati. L’obbligo di emissione dell’autofattura<br />

può essere adempiuto<br />

dagli enti stessi per conto dei produttori<br />

agricoli conferenti; in tal caso a<br />

questi è consegnato un esemplare della<br />

fattura ai fini dei successivi adempimenti<br />

prescritti. Analogamente si<br />

applicano anche ai passaggi di prodotti<br />

ittici provenienti da acque marittime,<br />

lagunari e salmastre effettuati<br />

dagli esercenti la pesca nelle predette<br />

acque alle cooperative fra loro costituite<br />

e relativi consorzi nonchè alle<br />

società consortili e agli altri organismi<br />

associativi.<br />

NO ISCRIZIONE AL REGISTRO<br />

L’agricoltore che rientra in detto regime<br />

Iva non è obbligato all’iscrizione al<br />

registro delle Imprese tenuto a cura<br />

delle Camere di Commercio (c. 3 art. 2<br />

della L. n. 77/97). Infatti la norma<br />

esplicitamente indica: “Per i produttori<br />

agricoli di cui al quarto comma, primo periodo,<br />

dell’articolo 34 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 26 ottobre 1972, n.<br />

633 (5), l’iscrizione al registro delle impre-

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