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<strong>24</strong> Terra e Vita [ LEGGI, LAVORO E FISCO ] n. <strong>24</strong>/2012<br />
16 giugno 2012<br />
LA STORIA<br />
Elevato<br />
il limite<br />
prodotti inclusi nella Parte I della Tabella<br />
A allegata al Dpr. 633/72 (la gran<br />
parte dei normali prodotti agricoli)<br />
non superiore a € 7.000.<br />
I produttori agricoli che nell’anno<br />
solare precedente hanno realizzato o,<br />
in caso di inizio di attività, prevedono<br />
di realizzare un volume d’affari non<br />
superiore a € 7.000, costituito per almeno<br />
due terzi da cessioni di prodotti<br />
agricoli, sono esonerati dal versamento<br />
dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali<br />
e contabili, compresa la dichiarazione<br />
annuale, fermo restando<br />
l’obbligo di numerare e conservare le<br />
fatture e le bollette doganali.<br />
CHI ACQUISTA FA AUTOFATTURA<br />
Quindi è sufficiente che il produttore<br />
agricolo conservi le fatture, dando un<br />
ordine cronologico e una numerazione<br />
per data di ricevimento di tutti i documenti.<br />
Coloro che, titolari di partita Iva,<br />
acquistano i beni o utilizzano i servizi<br />
nell’esercizio dell’impresa dai soggetti<br />
esonerati devono emettere autofattura,<br />
con le modalità e nei termini della normale<br />
fatturazione, indicando tutti i dati<br />
(nome e cognome o ragione sociale, sede<br />
o domicilio, codice fiscale e partita<br />
Iva) della ditta esonerata, natura dei<br />
beni e delle prestazioni di servizio imponibili<br />
e la relativa imposta, determinata<br />
applicando le aliquote corrispon-<br />
testo della norma è quello risultante dal comma 1 lettera c) dell’articolo<br />
11 del Dpr. n. 542/99 modificato dal c. 1, art. 4, del Dl. n. 262/2006. <strong>Il</strong> testo<br />
L’attuale<br />
attuale modifica il precedente nei seguenti aspetti:<br />
– viene precluso per i contribuenti in regime di esonero l’accesso al regime delle<br />
attività connesse (art. 32-bis, Dpr. n. 633/72);<br />
– è stato elevato da € 2.582,28 a 7.000 il limite previsto per l’applicazione del regime<br />
di esonero, con l’eliminazione del differente regime che era applicabile ai produttori<br />
agricoli che avevano realizzato un volume d’affari superiore a € 2.582,28, oppure<br />
superiore a € 7.746,85 (se esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni<br />
montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti<br />
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive Regioni come previsto<br />
dall’articolo 16 della L. n. 97/94) ma non superiore a € 20.658.<br />
Fatto salvo queste ultime modifiche dall’introduzione nel regime fiscale italiano<br />
dell’Iva (1/1/1973) le modifiche intervenute in sostanza hanno solo riguardato l’entità<br />
dell’esonero che originariamente era previsto per 29 milioni di lire e che poi passò a 10<br />
milioni di lire. L.B.<br />
denti alle percentuali di compensazione.<br />
Detto documento sarà consegnato<br />
in copia al produttore agricolo e registrato<br />
dall’acquirente separatamente<br />
nel registro degli acquisti Iva.<br />
In caso di superamento del limite di<br />
€ 7.000, a partire dall’anno solare successivo<br />
a quello in cui è stato superato<br />
il limite a condizione che non sia superato<br />
il limite di un terzo delle cessioni<br />
di altri beni, il prodottore rientra nel<br />
regime speciale di cui all’art. 34 del<br />
Dpr. 26/10/1972 e succ. mod. ed integrazioni<br />
salvo che voglia optare in detta<br />
sede per il regime Iva normale.<br />
<strong>Il</strong> regime di esonero non è obbligatorio<br />
e quindi i produttori agricoli hanno<br />
facoltà di non avvalersi delle disposizioni<br />
di esonero esercitando l’opzione<br />
o la revoca in sede di prima<br />
iscrizione Iva e annualmente in sede di<br />
dichiarazione.<br />
CONFERIMENTO A COOPERATIVE<br />
I conferimenti dei prodotti agricoli<br />
agli enti, alle cooperative o agli altri<br />
organismi associativi, ai fini della<br />
vendita, anche previa manipolazione<br />
o trasformazione, si considerano effettuati<br />
all’atto del versamento del<br />
prezzo ai produttori agricoli soci o<br />
associati. L’obbligo di emissione dell’autofattura<br />
può essere adempiuto<br />
dagli enti stessi per conto dei produttori<br />
agricoli conferenti; in tal caso a<br />
questi è consegnato un esemplare della<br />
fattura ai fini dei successivi adempimenti<br />
prescritti. Analogamente si<br />
applicano anche ai passaggi di prodotti<br />
ittici provenienti da acque marittime,<br />
lagunari e salmastre effettuati<br />
dagli esercenti la pesca nelle predette<br />
acque alle cooperative fra loro costituite<br />
e relativi consorzi nonchè alle<br />
società consortili e agli altri organismi<br />
associativi.<br />
NO ISCRIZIONE AL REGISTRO<br />
L’agricoltore che rientra in detto regime<br />
Iva non è obbligato all’iscrizione al<br />
registro delle Imprese tenuto a cura<br />
delle Camere di Commercio (c. 3 art. 2<br />
della L. n. 77/97). Infatti la norma<br />
esplicitamente indica: “Per i produttori<br />
agricoli di cui al quarto comma, primo periodo,<br />
dell’articolo 34 del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.<br />
633 (5), l’iscrizione al registro delle impre-