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n. <strong>24</strong>/2012 [ LEGGI, LAVORO E FISCO ] Terra e Vita 27<br />
16 giugno 2012<br />
DETASSAZIONE<br />
Ridotti tetto<br />
e importi<br />
Sulla Gazzetta ufficiale<br />
n. 125 del<br />
30/5/2012 è stato finalmente<br />
pubblicato il decreto<br />
del Presidente del consiglio<br />
dei ministri<br />
23/3/2012 relativo a “Individuazione dell’importo<br />
massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista<br />
dall’art. 2, c. 1, lettera c), del Dl. 27/5/2008, n. 93,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge <strong>24</strong>/7/2008,<br />
n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo<br />
oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione<br />
sostitutiva”.<br />
In tale decreto sono fissati i requisiti di reddito ai<br />
fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%<br />
per il 2012. Tale imposta del 10% potrà applicarsi ai<br />
soli lavoratori dipendenti del settore privato i quali<br />
abbiano un reddito di lavoro dipendente, comprensivo<br />
di eventuali somme detassate nel corso del 2011,<br />
non oltre € 30.000 e per un importo complessivo di €<br />
2.500 al lordo. Come è facilmente desumibile dal testo<br />
il legislatore ha sforbiciato gli importi dello scorso<br />
anno. Sono stati infatti ridotti sia l’importo massimo<br />
fruibile dal lavoratore, che scende da € 6.000 a € 2.500,<br />
sia l’ammontare del tetto reddituale, che diminuisce<br />
da € 40.000 a € 30.000.<br />
Si rammenta che per poter fruire della minore imposizione<br />
fiscale (10%, contro, nel minimo, l’aliquota del<br />
23% e oltre), l’agevolazione può essere applicata solo se<br />
TAB.3-CD,MEZZADRI E COLONI: ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO<br />
ANNO<br />
TAB. 4 - IAP: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE<br />
ANNO<br />
MAGGIORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
MAGGIORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
ZONA NORMALE ZONA SVANTAGGIATA<br />
ZONE NORMALI<br />
MINORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
MINORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
MAGGIORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
TERRITORI MONTANI<br />
E ZONE SVANTAGGIATE<br />
MAGGIORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
la retribuzione oggetto di premialità, e comunque entro<br />
il tetto di € 2.500, sia stata erogata in ottemperanza ad<br />
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali semprechè<br />
stipulati in precedenza rispetto all’applicazione<br />
delle agevolazioni.<br />
Per ciò che attiene il periodo di tempo nel quale è<br />
possibile riconoscere la detassazione, il decreto conferma<br />
come la predetta imposta sostitutiva del 10% si<br />
possa applicare per l’anno 2012, anche con valenza<br />
retroattiva rispetto alla data di pubblicazione del decreto<br />
odierno e ciò sempre alla condizione che le somme<br />
pagate e legate all’andamento economico dell’impresa<br />
siano state corrisposte sulla base di accordi di secondo<br />
livello preesistenti.<br />
Concretamente si potranno, all’esito del decreto, verificare<br />
situazioni diverse:<br />
a) datore di lavoro che, sino all’emanazione del decreto,<br />
non ha applicato sulle somme premiali alcuna<br />
detassazione: in questo caso si potrà applicare la detassazione<br />
a partire dal periodo di paga in corso, per i<br />
periodi di paga antecedenti (ma dalla data di stipula<br />
dell’accordo sindacale citato) il datore potrà applicare<br />
la detassazione durante le operazioni di conguaglio<br />
fiscale di fine anno o di fine rapporto;<br />
b) datore di lavoro che, pur in assenza del decreto e<br />
di istruzioni al riguardo, abbia erogato somme premiali<br />
e applicato la detassazione, in questo caso si potrebbe<br />
accedere, per formalizzare e regolarizzare le posizioni<br />
al cd. ravvedimento operoso. Massimo Mazzanti<br />
MINORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
2012 21,6 19,4 18,7 15<br />
2013 22 20,2 19,6 16,5<br />
2014 22,4 21 20,5 18<br />
2015 22,8 21,8 21,4 19,5<br />
2016 23,2 22,6 22,3 21<br />
2017 23,6 23,4 23,2 22,5<br />
Dal 2018 <strong>24</strong> <strong>24</strong> <strong>24</strong> <strong>24</strong><br />
MINORE<br />
DI 21 ANNI (%)<br />
2012 20,3 17,8 17,3 12,8<br />
Per quanto invece attiene gli importi<br />
contributivi dovuti dai coltivatori diretti,<br />
coloni, mezzadri e imprenditori agricoli<br />
professionali il reddito medio convenzionale,<br />
utile al calcolo contributivo per l’anno<br />
2012 è pari ad € 52,45 così come stabilito dal<br />
Decreto del ministero del Lavoro e delle<br />
politiche sociali.<br />
Le aliquote contributive pensionistiche<br />
di finanziamento e di computo dei lavoratori<br />
coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />
iscritti alla gestione autonoma dell’Inps sono<br />
riportate in tabella2e3.<br />
Nessun cambiamento rispetto agli anni<br />
precedenti è previsto per le aliquote contributive<br />
degli imprenditori agricoli professionali,<br />
che saranno aumentate a partire dal<br />
2013.<br />
Pertanto le aliquote previste per il 2012,<br />
comprensive del contributo addizionale<br />
del 2%, pari ad € 0,63, sono riportate in<br />
tabella 4.