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n. <strong>24</strong>/2012 [ LEGGI, LAVORO E FISCO ] Terra e Vita 27<br />

16 giugno 2012<br />

DETASSAZIONE<br />

Ridotti tetto<br />

e importi<br />

Sulla Gazzetta ufficiale<br />

n. 125 del<br />

30/5/2012 è stato finalmente<br />

pubblicato il decreto<br />

del Presidente del consiglio<br />

dei ministri<br />

23/3/2012 relativo a “Individuazione dell’importo<br />

massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista<br />

dall’art. 2, c. 1, lettera c), del Dl. 27/5/2008, n. 93,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge <strong>24</strong>/7/2008,<br />

n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo<br />

oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione<br />

sostitutiva”.<br />

In tale decreto sono fissati i requisiti di reddito ai<br />

fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%<br />

per il 2012. Tale imposta del 10% potrà applicarsi ai<br />

soli lavoratori dipendenti del settore privato i quali<br />

abbiano un reddito di lavoro dipendente, comprensivo<br />

di eventuali somme detassate nel corso del 2011,<br />

non oltre € 30.000 e per un importo complessivo di €<br />

2.500 al lordo. Come è facilmente desumibile dal testo<br />

il legislatore ha sforbiciato gli importi dello scorso<br />

anno. Sono stati infatti ridotti sia l’importo massimo<br />

fruibile dal lavoratore, che scende da € 6.000 a € 2.500,<br />

sia l’ammontare del tetto reddituale, che diminuisce<br />

da € 40.000 a € 30.000.<br />

Si rammenta che per poter fruire della minore imposizione<br />

fiscale (10%, contro, nel minimo, l’aliquota del<br />

23% e oltre), l’agevolazione può essere applicata solo se<br />

TAB.3-CD,MEZZADRI E COLONI: ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO<br />

ANNO<br />

TAB. 4 - IAP: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE<br />

ANNO<br />

MAGGIORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

MAGGIORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

ZONA NORMALE ZONA SVANTAGGIATA<br />

ZONE NORMALI<br />

MINORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

MINORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

MAGGIORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

TERRITORI MONTANI<br />

E ZONE SVANTAGGIATE<br />

MAGGIORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

la retribuzione oggetto di premialità, e comunque entro<br />

il tetto di € 2.500, sia stata erogata in ottemperanza ad<br />

accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali semprechè<br />

stipulati in precedenza rispetto all’applicazione<br />

delle agevolazioni.<br />

Per ciò che attiene il periodo di tempo nel quale è<br />

possibile riconoscere la detassazione, il decreto conferma<br />

come la predetta imposta sostitutiva del 10% si<br />

possa applicare per l’anno 2012, anche con valenza<br />

retroattiva rispetto alla data di pubblicazione del decreto<br />

odierno e ciò sempre alla condizione che le somme<br />

pagate e legate all’andamento economico dell’impresa<br />

siano state corrisposte sulla base di accordi di secondo<br />

livello preesistenti.<br />

Concretamente si potranno, all’esito del decreto, verificare<br />

situazioni diverse:<br />

a) datore di lavoro che, sino all’emanazione del decreto,<br />

non ha applicato sulle somme premiali alcuna<br />

detassazione: in questo caso si potrà applicare la detassazione<br />

a partire dal periodo di paga in corso, per i<br />

periodi di paga antecedenti (ma dalla data di stipula<br />

dell’accordo sindacale citato) il datore potrà applicare<br />

la detassazione durante le operazioni di conguaglio<br />

fiscale di fine anno o di fine rapporto;<br />

b) datore di lavoro che, pur in assenza del decreto e<br />

di istruzioni al riguardo, abbia erogato somme premiali<br />

e applicato la detassazione, in questo caso si potrebbe<br />

accedere, per formalizzare e regolarizzare le posizioni<br />

al cd. ravvedimento operoso. Massimo Mazzanti<br />

MINORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

2012 21,6 19,4 18,7 15<br />

2013 22 20,2 19,6 16,5<br />

2014 22,4 21 20,5 18<br />

2015 22,8 21,8 21,4 19,5<br />

2016 23,2 22,6 22,3 21<br />

2017 23,6 23,4 23,2 22,5<br />

Dal 2018 <strong>24</strong> <strong>24</strong> <strong>24</strong> <strong>24</strong><br />

MINORE<br />

DI 21 ANNI (%)<br />

2012 20,3 17,8 17,3 12,8<br />

Per quanto invece attiene gli importi<br />

contributivi dovuti dai coltivatori diretti,<br />

coloni, mezzadri e imprenditori agricoli<br />

professionali il reddito medio convenzionale,<br />

utile al calcolo contributivo per l’anno<br />

2012 è pari ad € 52,45 così come stabilito dal<br />

Decreto del ministero del Lavoro e delle<br />

politiche sociali.<br />

Le aliquote contributive pensionistiche<br />

di finanziamento e di computo dei lavoratori<br />

coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />

iscritti alla gestione autonoma dell’Inps sono<br />

riportate in tabella2e3.<br />

Nessun cambiamento rispetto agli anni<br />

precedenti è previsto per le aliquote contributive<br />

degli imprenditori agricoli professionali,<br />

che saranno aumentate a partire dal<br />

2013.<br />

Pertanto le aliquote previste per il 2012,<br />

comprensive del contributo addizionale<br />

del 2%, pari ad € 0,63, sono riportate in<br />

tabella 4.

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