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editoriale - Guardia Costiera

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l’attribuzione di responsabilità di ordine penale<br />

e civile, comportando l’adozione di misure<br />

spesso generalizzate che non facilitano il trasporto<br />

marittimo degli idrocarburi.<br />

Su tali basi e sull’onda del triste ricordo<br />

dell’”onda nera” dell’Erika del ‘99, il caso Prestige<br />

ha portato alla richiesta di nuove leggi in<br />

Europa per essere più severi verso coloro che<br />

le Autorità francesi hanno definito “gangsters<br />

del mare”.<br />

Ed infatti nel Marzo 2003, meno di quattro<br />

mesi dopo l’affondamento della Prestige, presso<br />

la Commissione Europea girava un progetto<br />

di Direttiva che stabiliva la responsabilità<br />

penale per tutti gli scarichi illegali commessi<br />

per gravi negligenze, senza distinzioni tra attività<br />

illecite volontarie e sinistri marittimi accidentali.<br />

Un rapporto del Parlamento Europeo ha espresso<br />

numerose obiezioni legali e di opportunità a<br />

tale proposta, riflettendo le estese preoccupazioni<br />

manifestate dai vari soggetti interessati in<br />

materia e dai Governi.<br />

Comunque, tali obiezioni sono state sostanzial-<br />

18<br />

nella pagina precedente dall’alto:<br />

l’Hight Court di Londra; operazioni di bonifica<br />

della costa a seguito di uno sverzamento<br />

di greggio;<br />

sopra: recupero<br />

“manuale” di greggio.<br />

NOTIZIARIO DELLA<br />

GUARDIA COSTIERA<br />

mente annullate durante il successivo iter politico-amministrativo<br />

della proposta, per cui, nonostante<br />

l’opposizione di Grecia, Malta e Cipro, la<br />

Direttiva Europea 2005/35/EC del 7 Settembre<br />

2005 on “Ship-source pollution and on the introduction<br />

of penalties for infringements” è stata<br />

pubblicata il 30 Settembre del 2005 ed è entrata<br />

in vigore il giorno successivo.<br />

Nella sua forma attuale, la Direttiva rimane<br />

oggetto di critiche, tanto sotto il profilo formale<br />

che sostanziale.<br />

L’essenza di tali critiche è stata sottolineata dal<br />

Dr. Thomas Mensah, ex presidente del “International<br />

Law Of the Sea (ITLOS) Tribunal” di<br />

Amburgo, all’8° Annual Caldwallader Memorial<br />

Lecture”, tenutosi a Londra il 4 Ottobre<br />

2005, che ha pubblicamente dichiarato la non<br />

conformità della Direttiva alla Legge Internazionale.<br />

Quanto sopra ha determinato la presa di posizione<br />

dell’Intertanko (Associazione degli armatori<br />

di navi cisterne) nei confronti del Segretario<br />

di Stato ai Trasporti inglese.<br />

L’azione legale per verificare la validità della<br />

Direttiva è partita il 23 Dicembre 2005,<br />

quando un’istanza per la revisione giudiziale<br />

è stata registrata presso la Administrative<br />

Court of the High Court of<br />

Justice di Londra.<br />

I procedimenti a carico del predetto<br />

ministero sono stati presentati oltre che<br />

da Intertanko, da Intercargo, Greek<br />

Shipping Committee, Lloyd’s Register ed<br />

International Salvage Union.<br />

Un preventivo esame da parte della<br />

European Court of Justice (ECJ) ha stabilito<br />

che la Direttiva non può mettere gli<br />

Stati Membri nella condizione di violare<br />

gli obblighi di un Trattato già esistente,<br />

atteso che la MARPOL impone già precise<br />

disposizioni nell’ambito degli Annessi<br />

I e II alla Convenzione.<br />

I principi generali della legge comunitaria<br />

stabiliscono inoltre che l’attività<br />

della CE deve “essere coerente e assicurare<br />

garanzie legali”. Sotto tale profilo,<br />

i ricorrenti contestano che il testo relativo<br />

alla responsabilità per “seria negligenza”<br />

presenta elementi di incertezza e soggettività,<br />

non aderendo pertanto a tale requisito.<br />

Per ragioni tecniche, la parte istante non ha diretto<br />

accesso alla ECJ, ma le sue osservazioni<br />

potrebbero essere prese in considerazione qualora<br />

il procedimento venisse portato all’attenzione<br />

delle Autorità giudiziarie di uno Stato membro.<br />

ANNO VIII N°6 - DICEMBRE 2006

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