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editoriale - Guardia Costiera

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io) pari al due per cento del prezzo base<br />

indicato nel bando o nell’invito, sotto forma<br />

di cauzione o di fideiussione. 4<br />

Inoltre, l’offerta deve essere anche corredata,<br />

a pena di esclusione, dall’impegno di un<br />

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria<br />

per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente<br />

risultasse affidatario.<br />

Prima di concludere, si ritiene opportuno soffermarsi<br />

sulle interessanti innovazioni introdotte<br />

dal codice in materia di contenzioso.<br />

Al riguardo, il legislatore ha, sostanzialmente,<br />

operato su due fronti:<br />

- l’ampliamento del ricorso ai sistemi alternativi<br />

di risoluzione delle controversie;<br />

- l’ampliamento degli strumenti di tutela.<br />

Sotto il primo profilo, di particolare rilievo<br />

risulta l’estensione del ricorso alla transazione<br />

anche al di fuori<br />

dei casi in cui è<br />

previsto l’accordo,<br />

ed anche alle controversie<br />

relative a<br />

diritti soggettivi<br />

derivanti dall’esecuzione<br />

dei contratti<br />

pubblici di servizi e<br />

forniture.<br />

Per quanto riguarda,<br />

invece, gli strumenti<br />

di tutela,<br />

merita un cenno la<br />

cosiddetta “tutela cautelare ante causam”.<br />

Prevede, infatti, il terzo comma dell’articolo<br />

245 che, “in caso di eccezionale gravità e<br />

urgenza, tale da non consentire neppure la<br />

previa notifica del ricorso e la richiesta di<br />

misure cautelari provvisorie..., il soggetto<br />

legittimato al ricorso può proporre istanza per<br />

l’adozione delle misure interinali e provvisorie<br />

che appaiono indispensabili durante il<br />

tempo occorrente per la proposizione del<br />

ricorso di merito e della domanda cautelare”.<br />

Conclusione<br />

L’importanza economica assunta dal settore<br />

degli appalti pubblici 5 è, nel tempo, divenuta<br />

tale da richiedere una disciplina organica e<br />

coerente, in grado di garantire la correttezza<br />

dell’investimento pubblico, nonché il rispetto<br />

delle regole di concorrenza.<br />

Il legislatore europeo, avvertite le predette esigenze,<br />

ha, quindi, provveduto con le direttive<br />

17 e 18/2004/CE a riordinare il diritto<br />

comunitario in materia di appalti.<br />

Conseguentemente, nel solco tracciato dalle<br />

citate direttive, il legislatore nazionale ha elaborato<br />

l’opera di codificazione sin qui esaminata,<br />

compiendo uno sforzo notevole per<br />

armonizzare un insieme di norme eterogenee<br />

ed approdare ad una disciplina comune per<br />

le tre tipologie di appalti.<br />

Come accennato all’inizio, però, le aspettative<br />

di semplificazione e razionalizzazione del quadro<br />

normativo, potrebbero essere in parte deluse,<br />

atteso che lo stesso codice rinvia, per la<br />

disciplina di dettaglio di numerosi istituti, ad<br />

alcuni regolamenti che dovranno essere emanati<br />

in tempi successivi. Tra questi, rientra il regolamento<br />

generale di attuazione, che dovrebbe<br />

essere adottato entro il 1° luglio 2007 ed entrare<br />

in vigore nei successivi 180 giorni.<br />

Nelle more dell’adozione del citato regolamento<br />

una parte<br />

delle disposizioni<br />

del codice risulta<br />

inapplicabile.<br />

Per altre disposizioni,<br />

invece, è<br />

espressamente previsto<br />

un regime<br />

transitorio particolarmentecomplesso,<br />

disciplinato dall’articolo<br />

253.<br />

NOTE<br />

1 Cfr. Tommaso Edoardo FROSINI - “Regioni: ambiti più definiti per<br />

un’interpretazione snella - in Guida al Diritto de “Il Sole 24 Ore” -<br />

Maggio 2006.<br />

2 Nel far rinvio agli articoli 19, 20 e 21 ed agli allegati II A e II<br />

B del codice, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo,<br />

che sono soggetti alle disposizioni del codice stesso i servizi di<br />

manutenzione e riparazione; i servizi informatici e quelli di pulizia<br />

degli edifici.<br />

3 Cfr. R. Mangani - “Primo test per l’avvalimento. Si al prestito dei<br />

requisiti” in Guida al diritto de “Il Sole 24 ore” - maggio 2006.<br />

4 La misura della predetta garanzia, peraltro, è ridotta del cinquanta<br />

per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da<br />

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI<br />

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione<br />

del sistema di qualità conforme alle norme europee della<br />

serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di<br />

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.<br />

5 Al riguardo, si tenga conto che la dimensione economica del mercato<br />

del “public procurement”, a livello europeo, negli anni tra il<br />

1995 ed il 2003, ha superato il 16% del PIL e nel 2003 è stata stimata<br />

in oltre 1.500 miliardi di euro (cfr. intervento del Presidente<br />

Antonio Catricalà al Forum P.A. 2006, nell’ambito del seminario<br />

“Il codice degli appalti. Problematiche e prospettive”).<br />

NOTIZIARIO DELLA<br />

GUARDIA COSTIERA<br />

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