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editoriale - Guardia Costiera

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58<br />

dei principi di correttezza e trasparenza delle<br />

procedure di scelta del contraente e di economica<br />

ed efficiente esecuzione dei contratti,<br />

nonché il rispetto delle regole della concorrenza<br />

nelle singole procedure di gara.<br />

In tale ottica, l’Autorità, tra l’altro, segnala al<br />

Parlamento e al Governo fenomeni particolarmente<br />

gravi di inosservanza o di applicazione<br />

distorta della normativa sui contratti pubblici.<br />

Parimenti rilevante è il ruolo attribuito all’Osservatorio<br />

dei contratti pubblici, che dovrebbe,<br />

finalmente, realizzare le aspettative, da anni<br />

disattese, in materia di determinazione di<br />

costi standardizzati per tipo di lavoro e per<br />

tipo di servizio e fornitura, in relazione a specifiche<br />

aree territoriali.<br />

Anche in tale ottica, sono stati previsti, in<br />

capo agli enti<br />

aggiudicatori, specifici<br />

obblighi di<br />

fornire notizie<br />

all’Osservatorio in<br />

ordine a quei contratti<br />

di importo<br />

superiore a 150<br />

mila euro, con<br />

pesanti sanzioni<br />

amministrative a<br />

fronte di ingiustificate<br />

omissioni.<br />

Altra rilevante innovazione,<br />

riguarda il cosiddetto prestito dei<br />

requisiti di carattere economico, finanziario,<br />

tecnico, organizzativo dei partecipanti alle<br />

procedure di affidamento.<br />

Il codice, infatti, conformemente alla volontà<br />

del legislatore europeo di evitare la “personalizzazione”<br />

dei requisiti di capacità tecnicoeconomica<br />

degli operatori che partecipano<br />

alle gare d’appalto, ha recepito l’istituto dell’avvalimento.<br />

I partecipanti ad una gara pubblica, ora, possono<br />

dimostrare il possesso della richiesta<br />

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,<br />

facendo affidamento sulle capacità<br />

di altri soggetti (nominati ausiliari), a prescindere<br />

dalla natura giuridica dei loro legami,<br />

mediante la presentazione di un loro<br />

impegno a tal fine.<br />

Particolare criticità, nel concreto funzionamento<br />

dell’istituto in discorso, è rappresentata<br />

dalla questione dei rapporti fra concorrente,<br />

impresa ausiliaria e stazione appaltante: nei<br />

confronti di quest’ultima, infatti, è prevista<br />

una responsabilità solidale degli altri due sog-<br />

NOTIZIARIO DELLA<br />

GUARDIA COSTIERA<br />

getti relativamente alle prestazioni contrattuali.<br />

La ricostruzione del rapporto trilaterale, come<br />

rilevato in dottrina 3 , appare, però, difficoltosa,<br />

tenuto conto che “la responsabilità solidale<br />

dovrebbe, infatti, presupporre una contitolarità<br />

delle obbligazioni assunte, che, invece,<br />

nel caso specifico, sembra esclusa dalla circostanza<br />

che la titolarità del contratto d’appalto<br />

- e quindi delle derivanti obbligazioni - fa<br />

capo esclusivamente all’impresa concorrente<br />

e non anche all’impresa ausiliaria”.<br />

Per quanto concerne la scelta del contraente, il<br />

codice conferma che la migliore offerta venga<br />

individuata in base al criterio del prezzo più<br />

basso, ovvero dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa.<br />

In tale ultima ipotesi, però, l’elemento di<br />

novità introdotto, è<br />

che i criteri di scelta<br />

dell’offerta economicamente<br />

più<br />

vantaggiosa (quali,<br />

ad esempio, la<br />

qualità, il prezzo, il<br />

pregio tecnico, le<br />

caratteristiche estetiche<br />

e funzionali,<br />

le caratteristiche<br />

ambientali, il costo<br />

di utilizzazione, il<br />

servizio di postvendita<br />

e l’assistenza tecnica, la data di consegna<br />

ed il termine di esecuzione) non solo<br />

debbono essere obbligatoriamente precisati<br />

nel bando, ma la stazione appaltante ne deve<br />

anche prevedere (ed indicare) i parametri di<br />

ponderazione: cioè - espresso in termini<br />

numerici - il peso attribuito a ciascuno degli<br />

elementi di valutazione.<br />

Al riguardo, giova evidenziare che se la definizione<br />

dei criteri e la ponderazione relativa<br />

attribuita a ciascuno di essi costituisce un<br />

obbligo specifico della stazione appaltante,<br />

la Commissione giudicatrice, può fissare,<br />

prima dell’apertura delle buste, i criteri motivazionali<br />

cui si atterrà per attribuire a ciascun<br />

criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio<br />

tra il minimo ed il massimo stabiliti dal<br />

bando.<br />

In ordine alle garanzie a corredo dell’offerta,<br />

l’articolo 75 introduce alcune novità.<br />

Prevede, infatti, tale disposizione la presentazione,<br />

da parte dell’offerente, di una garanzia<br />

(a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione<br />

del contratto per fatto dell’affidata-<br />

ANNO VIII N°6 - DICEMBRE 2006

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