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codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

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112<br />

AGGIORNAMENTO<br />

santa giorni dal<strong>la</strong> data del predetto ricevimento. La <strong>con</strong>ferenza di servizi ha finalità<br />

istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti del<strong>la</strong><br />

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di <strong>con</strong>ferenza di<br />

servizi. Nei sessanta giorni successivi al<strong>la</strong> <strong>con</strong>clusione del<strong>la</strong> <strong>con</strong>ferenza di servizi il<br />

Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di <strong>con</strong>ferenza di servizi da<br />

parte delle pubbliche amministrazioni competenti e <strong>dei</strong> gestori di opere interferenti,<br />

ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong> o di<br />

altra commissione <strong>con</strong>sultiva competente, e formu<strong>la</strong> <strong>la</strong> propria proposta al CIPE che,<br />

nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;<br />

2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;<br />

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:<br />

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede al<strong>la</strong> pubblicazione del bando di gara non<br />

oltre novanta giorni dal<strong>la</strong> pubblicazione nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica italiana<br />

del<strong>la</strong> delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto<br />

a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero,<br />

può disporre <strong>la</strong> revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;<br />

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:<br />

«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni,<br />

decorrenti dal<strong>la</strong> data in cui diventa efficace <strong>la</strong> delibera del CIPE che approva il progetto<br />

preliminare dell’opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo<br />

che comporta <strong>la</strong> dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. In caso di mancata approvazione<br />

del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio<br />

decade e trova applicazione <strong>la</strong> disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in<br />

materia edilizia approvato <strong>con</strong> decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 6 giugno 2001,<br />

n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, <strong>la</strong> proposta è<br />

formu<strong>la</strong>ta al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La<br />

reiterazione del vincolo è disposta <strong>con</strong> deliberazione motivata del CIPE se<strong>con</strong>do quanto<br />

previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma<br />

deroga alle disposizioni dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;<br />

s) identico:<br />

1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;<br />

1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta <strong>la</strong> compatibilità delle<br />

proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche<br />

amministrazioni competenti e <strong>dei</strong> gestori di opere interferenti <strong>con</strong> le indicazioni<br />

vinco<strong>la</strong>nti <strong>con</strong>tenute nel progetto preliminare approvato e formu<strong>la</strong> <strong>la</strong> propria proposta<br />

al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, <strong>con</strong> eventuali integrazioni o modificazioni,<br />

il progetto definitivo, anche ai fini del<strong>la</strong> dichiarazione di pubblica utilità»;<br />

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:<br />

«4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni,<br />

decorrente dal<strong>la</strong> data in cui diventa efficace <strong>la</strong> delibera del CIPE che approva il<br />

progetto definitivo dell’opera, salvo che nel<strong>la</strong> medesima deliberazione non sia<br />

previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre <strong>la</strong> proroga <strong>dei</strong> termini previsti<br />

dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.<br />

La proroga può essere disposta prima del<strong>la</strong> scadenza del termine e per un periodo<br />

di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga<br />

alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;

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