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codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

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62<br />

AGGIORNAMENTO<br />

pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71;<br />

73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche<br />

nel capito<strong>la</strong>to d’oneri, indicando, in caso affermativo, nel capito<strong>la</strong>to i requisiti minimi<br />

che le varianti devono rispettare nonché le modalità per <strong>la</strong> loro presentazione; 77; 79;<br />

81, commi 1 e 3; 82; 83, <strong>con</strong> <strong>la</strong> precisazione che i criteri di cui all’articolo 83, comma 1,<br />

<strong>la</strong> ponderazione re<strong>la</strong>tiva di cui all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di importanza di cui<br />

all’articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all’articolo 83,<br />

comma 4, sono precisati all’occorrenza nell’avviso <strong>con</strong> cui si indice <strong>la</strong> gara, nell’invito a<br />

<strong>con</strong>fermare l’interesse di cui all’articolo 226, comma 5, nell’invito a presentare offerte o<br />

a negoziare, o nel capito<strong>la</strong>to d’oneri; 84; 85, <strong>con</strong> <strong>la</strong> precisazione che gli enti aggiudicatori<br />

possono indicare di volere ricorrere all’asta elettronica, oltre che nel bando, <strong>con</strong> un altro<br />

degli avvisi <strong>con</strong> cui si indice <strong>la</strong> gara ai sensi dell’articolo 224; 86, <strong>con</strong> <strong>la</strong> precisazione<br />

che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte<br />

anormalmente basse, indicandolo nell’avviso <strong>con</strong> cui si indice <strong>la</strong> gara o nell’invito a<br />

presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131. Nessun altra norma del<strong>la</strong> parte II, titolo I, si<br />

applica al<strong>la</strong> progettazione e al<strong>la</strong> realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.<br />

(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. ddd), d.lgs. n. 113 del 2007 , poi<br />

dall’art. 4, comma 2, lett. ee), legge n. 106 del 2011)<br />

2. Quando, ai sensi del<strong>la</strong> presente parte, <strong>la</strong> gara può essere indetta, oltre che <strong>con</strong> bando<br />

di gara, anche <strong>con</strong> un avviso periodico indicativo o <strong>con</strong> un avviso sull’esistenza di un<br />

sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» <strong>con</strong>tenuto negli articoli del<strong>la</strong><br />

parte I e del<strong>la</strong> parte II che sono applicabili anche ai <strong><strong>con</strong>tratti</strong> soggetti al<strong>la</strong> presente parte,<br />

deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.<br />

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare<br />

altre disposizioni del<strong>la</strong> parte II, al<strong>la</strong> cui osservanza non sono obbligati in base al presente<br />

articolo, indicandolo nell’avviso <strong>con</strong> cui si indice <strong>la</strong> gara, ovvero, nelle procedure<br />

in cui manchi l’avviso <strong>con</strong> cui si indice <strong>la</strong> gara, nell’invito a presentare un’offerta. (Vedi<br />

Rego<strong>la</strong>mento, art. 339)<br />

Capo II<br />

Soglie e <strong><strong>con</strong>tratti</strong> esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo<br />

Art. 219.<br />

Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta al<strong>la</strong> <strong>con</strong>correnza<br />

(art. 30, dir. n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)<br />

1. Gli appalti destinati a permettere <strong>la</strong> prestazione di un’attività di cui agli articoli da 208<br />

a 213 non sono soggetti al presente <strong>codice</strong> se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività,<br />

l’attività è direttamente esposta al<strong>la</strong> <strong>con</strong>correnza su mercati liberamente accessibili.<br />

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attività è direttamente esposta al<strong>la</strong> <strong>con</strong>correnza<br />

si ricorre a criteri <strong>con</strong>formi alle disposizioni del Trattato in materia di <strong>con</strong>correnza<br />

come le caratteristiche <strong>dei</strong> beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o servizi<br />

alternativi, i prezzi e <strong>la</strong> presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori <strong>dei</strong> beni o servizi<br />

in questione.<br />

3. Ai fini del comma 1, un mercato è <strong>con</strong>siderato liberamente accessibile quando sono<br />

attuate e applicate le norme del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione comunitaria di cui all’allegato VII del presente<br />

<strong>codice</strong>.<br />

4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma,<br />

si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.<br />

5. Quando sul<strong>la</strong> base delle <strong>con</strong>dizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1

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