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codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

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96<br />

AGGIORNAMENTO<br />

dell’art. 38 lett. c) del d.lgs. n. 163 del 2006 (Cons. Stato, sez. VI, n. 9324 del 21 dicembre<br />

2010; sez. V, n. 4594 del 23 luglio 2009). (...). Anche questa sezione ha affermato che,<br />

nelle gare ad evidenza pubblica, se è legittima l’esclusione del <strong>con</strong>corrente che ometta di<br />

dichiarare una <strong>con</strong>danna ad una sentenza patteggiata (ex art. 444 cod. proc. pen.) nei <strong>con</strong>fronti<br />

del legale rappresentante dell’impresa, non si può tuttavia procedere all’esclusione<br />

se ben prima del termine per <strong>la</strong> partecipazione al<strong>la</strong> gara sia stata dichiarata dal giudice<br />

dell’esecuzione penale l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. Infatti<br />

tale successiva vicenda determina l’irrilevanza del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva <strong>con</strong>danna anche in re<strong>la</strong>zione<br />

al<strong>la</strong> causa di esclusione dettata dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Cons. Stato, sez. III,<br />

n. 1750 del 22 marzo 2011). (...). Occorre peraltro precisare che, sia nel caso di sentenza<br />

penale patteggiata, sia nel caso di decreto penale di <strong>con</strong>danna, <strong>la</strong> successiva estinzione del<br />

reato, ai sensi degli articoli 445 e 460 del cod. proc. pen., pur operando in presenza <strong>dei</strong><br />

presupposti stabiliti, richiede comunque che l’esistenza di tali presupposti sia accertata<br />

<strong>con</strong> una pronuncia del giudice penale su istanza dell’interessato. Con <strong>la</strong> <strong>con</strong>seguenza che<br />

<strong>la</strong> <strong>con</strong>danna per un reato che incide sull’affidabilità morale e professionale di colui nei<br />

cui <strong>con</strong>fronti è pronunciata può costituire causa di esclusione dal<strong>la</strong> gara se manca tale<br />

pronuncia giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4243 del 5 luglio 2010; sez. VI, n. 9324 del<br />

21 dicembre 2010 cit.).<br />

Art. 38, comma 1, lett. g)<br />

TAR Toscana, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1264<br />

Gara di appalto – Omissione <strong>con</strong>tributiva – Gravità – Decreto Ministero <strong>la</strong>voro e previdenza<br />

sociale 24 ottobre 2007 – Portata vinco<strong>la</strong>nte – Opzione scelta dall’art. 4, comma<br />

2, lett. b), n. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70<br />

In ordine poi al<strong>la</strong> gravità dell’omissione <strong>con</strong>tributiva il Collegio ritiene che le stazioni<br />

appaltanti debbano tenere in <strong>con</strong>siderazione quanto disposto dal decreto del Ministero<br />

del <strong>la</strong>voro e del<strong>la</strong> previdenza sociale 24 ottobre 2007. Quest’ultimo all’art. 8, comma 3,<br />

ha stabilito un generale limite nel<strong>la</strong> gravità delle vio<strong>la</strong>zioni <strong>con</strong>tributive ai fini del<strong>la</strong> partecipazione<br />

alle gare di appalto <strong>con</strong>sistente, per quanto rileva nel<strong>la</strong> presente sede, nel<strong>la</strong><br />

somma di euro 100,00. È ben vero che detto decreto non è attuativo del <strong>codice</strong> appalti,<br />

come rilevato nel<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> quarta sezione del Consiglio di Stato 24 febbraio 2011,<br />

n. 1228; tuttavia a parere del Collegio tale <strong>con</strong>siderazione non autorizza a non ritenerlo<br />

vinco<strong>la</strong>nte. Se pure il decreto suddetto non è stato emanato nell’attuazione del <strong>codice</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong><strong>con</strong>tratti</strong> <strong>pubblici</strong>, tuttavia è stato emesso dall’autorità amministrativa competente in<br />

materia di <strong>con</strong>tribuzione previdenziale ed assistenziale, in attuazione di norme di legge<br />

aventi ad oggetto anche <strong>la</strong> partecipazione alle gare per l’affidamento di <strong><strong>con</strong>tratti</strong> <strong>pubblici</strong>.<br />

Non si vede quindi per quali ragioni detto decreto non debba ritenersi vinco<strong>la</strong>nte per le<br />

stazioni appaltanti. (...).<br />

L’azione amministrativa non può oggi essere <strong>con</strong>cepita come svolgentesi in compartimenti<br />

non comunicanti tra loro, poiché tende sempre più a svilupparsi in modo inter<strong>con</strong>nesso<br />

rispetto a tutti gli ambiti su cui incide. Neanche i blocchi normativi che disciplinano<br />

i diversi settori dell’azione amministrativa, a loro volta, possono quindi essere<br />

<strong>con</strong>cepiti a compartimenti stagni poiché ciò che accade ad esempio nell’ambito delle<br />

gare di appalto per l’affidamento <strong>dei</strong> <strong><strong>con</strong>tratti</strong> <strong>pubblici</strong> può essere rilevante, per restare<br />

nell’ambito del<strong>la</strong> materia oggetto di <strong>con</strong>troversia, anche in re<strong>la</strong>zione al diverso ambito<br />

di azione amministrativa volto all’applicazione del<strong>la</strong> normativa previdenziale ed assistenziale.<br />

Appare quindi logico che una normativa dettata in attuazione di quest’ultima

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