30.10.2012 Views

codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

64<br />

AGGIORNAMENTO<br />

i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente<br />

articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai <strong><strong>con</strong>tratti</strong> di cui al<strong>la</strong><br />

parte II, titolo III, capo IV, affidati al <strong>con</strong>traente generale. (Vedi Rego<strong>la</strong>mento, art.<br />

202, comma 1; art. 217, comma 1, lett. o))<br />

(comma così modificato dall’art. 4, comma 2, lett. gg), n. 01, legge n. 106 del 2011)<br />

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio,<br />

e possono essere reiterati per una so<strong>la</strong> volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse<br />

rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.<br />

3. Il direttore <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento<br />

delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile <strong>la</strong> propria<br />

re<strong>la</strong>zione riservata.<br />

4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e <strong>la</strong> non manifesta infondatezza<br />

delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.<br />

5. Per gli appalti e le <strong>con</strong>cessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il<br />

responsabile del procedimento entro trenta giorni dal<strong>la</strong> comunicazione di cui al comma<br />

3 promuove <strong>la</strong> costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita <strong>la</strong><br />

re<strong>la</strong>zione riservata del direttore <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori e, ove costituito, dell’organo di col<strong>la</strong>udo, entro<br />

novanta giorni dal<strong>la</strong> costituzione del<strong>la</strong> commissione, proposta motivata di accordo bonario.<br />

(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 53 del 2010, poi<br />

dall’art. 4, comma 2, lett. gg), n. 1), legge n. 106 del 2011)<br />

6. Nei <strong><strong>con</strong>tratti</strong> di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove <strong>la</strong><br />

costituzione del<strong>la</strong> commissione, indipendentemente dall’importo e<strong>con</strong>omico delle riserve<br />

ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del<br />

certificato di col<strong>la</strong>udo o di rego<strong>la</strong>re esecuzione. In tale ipotesi <strong>la</strong> proposta motivata del<strong>la</strong><br />

commissione è formu<strong>la</strong>ta entro novanta giorni dal<strong>la</strong> costituzione del<strong>la</strong> commissione.<br />

(comma così modificato dall’art. 4, comma 2, lett. gg), n. 2, legge n. 106 del 2011)<br />

7. La promozione del<strong>la</strong> costituzione del<strong>la</strong> commissione ha luogo mediante invito,<br />

entro dieci giorni dall a comunicazione del direttore <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori di cui al comma 3, da parte<br />

del responsabile del procedimento al soggetto che ha formu<strong>la</strong>to le riserve, a nominare il<br />

proprio componente del<strong>la</strong> commissione, <strong>con</strong> <strong>con</strong>testuale indicazione del componente di<br />

propria competenza.<br />

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in re<strong>la</strong>zione<br />

all’oggetto del <strong>con</strong>tratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi<br />

dell’articolo 51 <strong>codice</strong> di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo<br />

241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno<br />

dal soggetto che ha formu<strong>la</strong>to le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti<br />

già nominati, <strong>con</strong>testualmente all’accettazione <strong>con</strong>giunta del re<strong>la</strong>tivo incarico, entro dieci<br />

giorni dal<strong>la</strong> nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria<br />

competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o<br />

di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.<br />

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dal<strong>la</strong> nomina, al<strong>la</strong> nomina<br />

del terzo componente provvede, su istanza del<strong>la</strong> parte più diligente, il presidente del<br />

tribunale del luogo dove è stato stipu<strong>la</strong>to il <strong>con</strong>tratto.<br />

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente del<strong>la</strong> commissione ed è<br />

nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o <strong>con</strong>tabili, tra gli avvocati dello<br />

Stato o i componenti del Consiglio superiore <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong>, tra i dirigenti di prima<br />

fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto<br />

legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per alme-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!