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codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza

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D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163<br />

tanti chiedono al competente ufficio del casel<strong>la</strong>rio giudiziale, re<strong>la</strong>tivamente ai candidati<br />

o ai <strong>con</strong>correnti, i certificati del casel<strong>la</strong>rio giudiziale di cui all’articolo 21 del d.P.R. 14<br />

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo<br />

decreto n. 313 del 2002.<br />

4. Ai fini degli accertamenti re<strong>la</strong>tivi alle cause di esclusione di cui al presente articolo,<br />

nei <strong>con</strong>fronti di candidati o <strong>con</strong>correnti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono<br />

se del caso ai candidati o ai <strong>con</strong>correnti di fornire i necessari documenti probatori, e<br />

possono altresì chiedere <strong>la</strong> cooperazione delle autorità competenti.<br />

5. Se nessun documento o certificato è ri<strong>la</strong>sciato da altro Stato dell’Unione europea,<br />

costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui<br />

non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità<br />

giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale<br />

qualificato a ricever<strong>la</strong> del Paese di origine o di provenienza.<br />

Art. 40.<br />

Qualificazione per eseguire <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong><br />

(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)<br />

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong> devono essere qualificati e<br />

improntare <strong>la</strong> loro attività ai principi del<strong>la</strong> qualità, del<strong>la</strong> professionalità e del<strong>la</strong> correttezza.<br />

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati<br />

dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi del<strong>la</strong> normativa vigente.<br />

2. Con il rego<strong>la</strong>mento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione,<br />

unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong>, di importo superiore<br />

a 150.000 euro, artico<strong>la</strong>to in rapporto alle tipologie e all’importo <strong>dei</strong> <strong>la</strong>vori stessi.<br />

Con il rego<strong>la</strong>mento di cui all’articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate<br />

le categorie di qualificazione <strong>con</strong> <strong>la</strong> possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.<br />

(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 113 del 2007)<br />

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,<br />

appositamente autorizzati dall’Autorità. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto<br />

del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse<br />

commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.<br />

Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di <strong>la</strong>vori<br />

<strong>pubblici</strong> svolgono funzioni di natura <strong>pubblici</strong>stica, anche agli effetti dell’articolo<br />

1 del<strong>la</strong> legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse ri<strong>la</strong>sciate<br />

si applicano gli articoli 476 e 479 del <strong>codice</strong> penale. Prima del ri<strong>la</strong>scio delle attestazioni,<br />

le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente. Agli organismi di<br />

attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:<br />

(alinea così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’art. 2,<br />

comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)<br />

a) certificazione di sistema di qualità <strong>con</strong>forme alle norme europee del<strong>la</strong> serie UNI EN<br />

ISO 9000 e al<strong>la</strong> vigente normativa nazionale, ri<strong>la</strong>sciata da soggetti accreditati ai sensi<br />

delle norme europee del<strong>la</strong> serie UNI CEI EN 45000 e del<strong>la</strong> serie UNI CEI EN ISO/<br />

IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire <strong>la</strong> certificazione di cui<br />

al<strong>la</strong> presente lettera re<strong>la</strong>tiva alle imprese esecutrici di <strong>la</strong>vori <strong>pubblici</strong> nell’elenco<br />

ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui<br />

all’articolo 4, comma 2, del<strong>la</strong> legge 23 luglio 2009, n. 99; (Vedi Rego<strong>la</strong>mento art.<br />

3, comma 1, lett. ll; art. 76, comma 1)<br />

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 1, legge n. 106 del 2011)<br />

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