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ECM<br />
Tabella 5.<br />
Dal punto di vista metodologico, e come indicato chiaramente<br />
nel D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nel valutare il rischio biologico,<br />
deve pertanto tener conto di tutte le informazioni disponibili relative<br />
alle caratteristiche degli agenti e delle modalità lavorative, con<br />
particolare riferimento alla classificazione riportata nell’allegato XL-<br />
VII o, in assenza di questa, sulla base delle conoscenze disponibili.<br />
Tali informazioni devono essere integrate adeguatamente con i dati<br />
inerenti il processo lavorativo in tutte le sue fasi, i lavoratori esposti,<br />
l’organizzazione della prevenzione, le misure di contenimento<br />
adottate ed il piano di emergenza, nell’eventualità di esposizione ad<br />
agenti biologici di classe III e IV.<br />
A tale scopo va predisposta una check-list sulla cui base esaminare,<br />
per ogni singola realtà lavorativa, tutte le variabili che possono<br />
entrare in gioco. Obiettivo dell’analisi della check-list è individuare<br />
la classe di rischio e conseguentemente valutare l’adeguatezza delle<br />
misure di prevenzione e delle procedure esistenti e, ove necessario,<br />
la necessità di ulteriori misure di prevenzione da adottare.<br />
La valutazione del rischio biologico è dunque attività “di campo”,<br />
che va realizzata mediante sopralluoghi e rilievi<br />
effettuati preliminarmente e periodicamente durante lo<br />
svolgimento delle attività per verificare le effettive condizioni<br />
di lavoro della specifica realtà e comprenderne<br />
appieno le dinamiche.<br />
Non esistono modelli precostituiti né è lecito o<br />
possibile far riferimento esclusivamente a documenti<br />
“standard” (protocolli e procedure) oppure attenersi a<br />
quanto dichiarato da responsabili, preposti e lavoratori.<br />
Per valutare adeguatamente tipologia e livello di rischio<br />
legata ad una specifica attività, necessita che questa sia<br />
vagliata “in loco”, attraverso momenti di analisi e monitoraggio,<br />
considerando prioritariamente gli aspetti organizzativi,<br />
di distribuzione <strong>dei</strong> carichi lavorativi, delle<br />
mansioni e delle responsabilità.<br />
Tutto quanto fin qui esposto, richiama e rafforza il principio,<br />
per altro già espresso, secondo il quale la sicurezza deve essere, per<br />
ogni realtà e singolo lavoratore, innanzitutto elemento “culturale”<br />
fondato sui principi di conoscenza e consapevolezza, orientata alla<br />
prevenzione e finalizzata alla “professionalità”.<br />
Tabella 6.<br />
Foto 1. Storia naturale di una malattia.<br />
Bibliografia essenziale<br />
Tabella 7. Esempio di check-list per l’individuazione della classe di rischio ai fini della valutazione<br />
del rischio biologico.<br />
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3<br />
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />
nei luoghi di lavoro. GU n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. Ordinario n.108.<br />
- INAIL. <strong>Il</strong> rischio biologico nei luoghi di lavoro; schede tecnico-informative.<br />
Milano, 2011.<br />
- Frusteri L, De Grandis D, Scarlini F, Pontuale G. Manuale per la<br />
valutazione del rischio biologico. EPC Editore, 2019.<br />
- Direttiva UE 2019/1833 della Commissione del 24.10.2019 che modifica<br />
agli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento<br />
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di<br />
ordine strettamente tecnico. G.U. L279/54 del 31.10.2019.<br />
94 <strong>Il</strong> <strong>Giornale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Biologi</strong> | Maggio 2020