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Il Giornale dei Biologi - N. 6

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ECM<br />

Tabella 5.<br />

Dal punto di vista metodologico, e come indicato chiaramente<br />

nel D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nel valutare il rischio biologico,<br />

deve pertanto tener conto di tutte le informazioni disponibili relative<br />

alle caratteristiche degli agenti e delle modalità lavorative, con<br />

particolare riferimento alla classificazione riportata nell’allegato XL-<br />

VII o, in assenza di questa, sulla base delle conoscenze disponibili.<br />

Tali informazioni devono essere integrate adeguatamente con i dati<br />

inerenti il processo lavorativo in tutte le sue fasi, i lavoratori esposti,<br />

l’organizzazione della prevenzione, le misure di contenimento<br />

adottate ed il piano di emergenza, nell’eventualità di esposizione ad<br />

agenti biologici di classe III e IV.<br />

A tale scopo va predisposta una check-list sulla cui base esaminare,<br />

per ogni singola realtà lavorativa, tutte le variabili che possono<br />

entrare in gioco. Obiettivo dell’analisi della check-list è individuare<br />

la classe di rischio e conseguentemente valutare l’adeguatezza delle<br />

misure di prevenzione e delle procedure esistenti e, ove necessario,<br />

la necessità di ulteriori misure di prevenzione da adottare.<br />

La valutazione del rischio biologico è dunque attività “di campo”,<br />

che va realizzata mediante sopralluoghi e rilievi<br />

effettuati preliminarmente e periodicamente durante lo<br />

svolgimento delle attività per verificare le effettive condizioni<br />

di lavoro della specifica realtà e comprenderne<br />

appieno le dinamiche.<br />

Non esistono modelli precostituiti né è lecito o<br />

possibile far riferimento esclusivamente a documenti<br />

“standard” (protocolli e procedure) oppure attenersi a<br />

quanto dichiarato da responsabili, preposti e lavoratori.<br />

Per valutare adeguatamente tipologia e livello di rischio<br />

legata ad una specifica attività, necessita che questa sia<br />

vagliata “in loco”, attraverso momenti di analisi e monitoraggio,<br />

considerando prioritariamente gli aspetti organizzativi,<br />

di distribuzione <strong>dei</strong> carichi lavorativi, delle<br />

mansioni e delle responsabilità.<br />

Tutto quanto fin qui esposto, richiama e rafforza il principio,<br />

per altro già espresso, secondo il quale la sicurezza deve essere, per<br />

ogni realtà e singolo lavoratore, innanzitutto elemento “culturale”<br />

fondato sui principi di conoscenza e consapevolezza, orientata alla<br />

prevenzione e finalizzata alla “professionalità”.<br />

Tabella 6.<br />

Foto 1. Storia naturale di una malattia.<br />

Bibliografia essenziale<br />

Tabella 7. Esempio di check-list per l’individuazione della classe di rischio ai fini della valutazione<br />

del rischio biologico.<br />

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3<br />

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />

nei luoghi di lavoro. GU n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. Ordinario n.108.<br />

- INAIL. <strong>Il</strong> rischio biologico nei luoghi di lavoro; schede tecnico-informative.<br />

Milano, 2011.<br />

- Frusteri L, De Grandis D, Scarlini F, Pontuale G. Manuale per la<br />

valutazione del rischio biologico. EPC Editore, 2019.<br />

- Direttiva UE 2019/1833 della Commissione del 24.10.2019 che modifica<br />

agli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento<br />

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di<br />

ordine strettamente tecnico. G.U. L279/54 del 31.10.2019.<br />

94 <strong>Il</strong> <strong>Giornale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Biologi</strong> | Maggio 2020

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