il libro - Silvio Riondato
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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco<br />
Diviene forse ut<strong>il</strong>e riportare <strong>il</strong> giudizio espresso da un commentatore italiano<br />
dell’epoca, <strong>il</strong> quale, pur dichiarandosi compiaciuto per la scelta del legislatore turco,<br />
aerma: «la nuova legislazione turca, che giunge dopo circa un quarantennio dalla<br />
nostra codicazione, appare timidamente schiusa alle nuove correnti di pensiero giuridico<br />
e quasi ferma di fronte alla progressiva evoluzione e alla fase di accrescimento,<br />
che si sta attraversando, del diritto penale» 15 . Insomma: la scelta di adottare <strong>il</strong> codice<br />
Zanardelli, ignorando le vicende del Progetto Ferri e la contemporanea discussione<br />
sul Progetto preliminare del codice Rocco, non poteva che apparire storicamente<br />
inattuale all’osservatore italiano. La torsione <strong>il</strong>liberale subita dal diritto penale italiano,<br />
cominciata nella metà degli anni Venti, conosceva un primo appariscente suggello<br />
con la legge n. 2008 sui “Provvedimenti per la difesa dello Stato”, emanata proprio<br />
nel 1926, la quale, tra l’altro, istituiva un Tribunale Speciale per la difesa dello Stato<br />
e reintroduceva la pena di morte per gravi delitti contro la “sicurezza dello Stato” 16 .<br />
In realtà, l’inattualità del codice italiano “liberale” non tardò a manifestarsi anche<br />
nella neonata Repubblica di Turchia, ancora monopartitica ed ass<strong>il</strong>lata dalla necessità<br />
di contrapporre, anche in maniera autoritaria, l’idea laica di “nazione” all’invadenza<br />
della religione nella vita civ<strong>il</strong>e 17 .<br />
Per la verità, già nel 1926 ci si era discostati dal modello liberale incarnato dal<br />
codice Zanardelli, nel momento in cui, rispetto a quest’ultimo, erano state generalmente<br />
elevate le sanzioni e, soprattutto, si era deciso di preservare tra loro la pena di<br />
15 C. Bianchedi, Note sul codice penale turco, cit., p. 261. Interessante, inoltre, <strong>il</strong> resoconto di un<br />
osservatore di lingua tedesca, piuttosto critico nei confronti di molte scelte compiute dal codice turco<br />
del 1926 (specialmente nella parte generale), ritenute vincolate al diritto (italiano) d’origine o non<br />
sucientemente chiare (ci si riferisce a S. Seiger, Strafrechtsreform in der Türkei, in ZfVglRWiss, 1931, p.<br />
193 ss.). Con riferimento alla non presa in considerazione del Progetto Ferri, N. Kunter, Le code penal<br />
turc, cit., p. 143, sostenne che le idee ivi contenute sarebbero apparse del tutto estranee alla società turca<br />
degli anni Venti: «Il fallait au législateur turc un modèle tout prêt qui pourrait servir de base à une œuvre<br />
d’adaptation d’un Code étranger à la vie politico-sociale de la Turquie kemaliste».<br />
16 Questo provvedimento anticipò, di fatto, la disciplina dei delitti contro la personalità dello stato del<br />
codice Rocco. Per una accurata ricostruzione dell’involuzione autoritaria della legislazione penale negli<br />
anni Venti, si rinvia a F. Colao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento, M<strong>il</strong>ano, 1986, p. 283 ss.<br />
17 Sui nessi tra questa necessità politica e la riforma penale, S. Dönmezer, Le cinquantenaire du code<br />
penal turc et les problemes de l’evolution de la politique criminelle moderne, in Annales de la Faculté de<br />
Droit d’Istanbul, no. 40, 1976, p. 20 ss. Sul nazionalismo, ereditato dal kemalismo, e sulla sua inuenza<br />
nell’assetto costituzionale turco, anche attuale, C. Rumpf, Das türkische Verfassungssystem. Einführung<br />
mit vollständigen Verfassungstext, Wiesbaden 1996, p. 100 ss. Sui caratteri del laicismo della Repubblica<br />
di Turchia, v. R. Bottoni, Secolarizzazione e modernizzazione nell’impero ottomano e nella Repubblica<br />
di Turchia: alle origini del principio di laicità, in RSPI, n. 294, 2/2007, p. 242 ss.; B. Öztürk, Die<br />
leizistische Rechtsordnung der Türkei. Ein Modell für die islamischen Staaten?, in FS für A. Eser, München<br />
2005, p. 587 ss.; per alcune ripercussioni penalistiche, in materia di tutela della libertà di religione,<br />
si veda A. Nuhoğlu, Religionsfreiheit in der Türkei und das Strafrecht, in Das Strafrecht im deutchtürkischen<br />
Rechtsvergleich, cit., p. 201 ss.<br />
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