29.05.2013 Views

il libro - Silvio Riondato

il libro - Silvio Riondato

il libro - Silvio Riondato

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

28 F. Yenisey<br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />

Nonostante <strong>il</strong> legislatore abbia regolato molto scrupolosamente <strong>il</strong> controllo delle<br />

telecomunicazioni (art. 135 c.p.p. e art. aggiuntivo 7 PVSK – legge sulla polizia), ci<br />

sono stati, negli ultimi tempi, molti casi in cui alcune registrazioni, venute in essere<br />

in violazione del segreto di comunicazione, sono state rese note in internet. Questi<br />

dati hanno provocato l’avvio di una serie di procedimenti penali, negli ultimi anni,<br />

che hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico. Giacché la maggior<br />

parte dei reati contro la vita privata, previsti nel nono titolo, sono delitti punib<strong>il</strong>i a<br />

querela e siccome l’entità modesta della pena edittale impediva un’eettiva punizione<br />

mediante l’applicazione della sospensione della pubblicazione della sentenza ai sensi<br />

dell’art. 231 c.p.p., le pene previste per questo settore sono state inasprite. Tuttavia,<br />

se l’inasprimento della pena possa servire alla celerità del procedimento, resta una<br />

questione aperta.<br />

Anche la pena per <strong>il</strong> furto è stata modicata dalla legge n. 6352, e ciò perché<br />

la sottrazione diusa di elettricità aaticava considerab<strong>il</strong>mente i tribunali. Il furto<br />

avente ad oggetto energia elettrica (art. 142, co. 1° lett. f c.p.) è stato espunto dalla<br />

fattispecie, e la denizione secondo cui “ogni forma di energia, che possieda un<br />

valore economico, (…)” è “intesa come cosa mob<strong>il</strong>e” (art. 141, co. 2° c.p.) è stata<br />

abrogata. Questa fattispecie viene ora sanzionata come conseguimento fraudolento di<br />

prestazioni (art. 163, co. 3° c.p.: chiunque fa uso di energia elettrica, acqua o gas, a cui<br />

si può aver diritto mediante abbonamento, senza <strong>il</strong> consenso del proprietario ed in modo<br />

da impedire la determinab<strong>il</strong>ità della quantità ut<strong>il</strong>izzata, è punito con la detenzione da<br />

1 a 3 anni). Il dato fondamentale, qui, è che la possib<strong>il</strong>ità di pentimento operoso è<br />

stata ampliata e integrata (art. 168, co. 5° c.p.: non si procede contro chi, in caso di conseguimento<br />

fraudolento di prestazioni, mostra pentimento operoso per questo fatto e, prima<br />

del compimento delle indagini, risarcisce integralmente <strong>il</strong> danno della vittima, dello Stato<br />

o della persona giuridica privata. La pena è ridotta sino alla metà, se <strong>il</strong> risarcimento del<br />

danno avviene prima dell’emissione della sentenza). Da questa regola ci si attende un<br />

consistente alleggerimento dei tribunali, perché si calcola che molti degli interessati<br />

pagheranno i costi energetici determinatisi, in modo tale che <strong>il</strong> procedimento possa<br />

essere archiviato.<br />

In base alla disciplina transitoria, non sarà irrogata alcuna pena, anche nei casi di<br />

persecuzione penale per furto o consumo di energia elettrica, acqua o gas, pendenti<br />

sino al momento della pubblicazione della legge n. 6352 del 2 luglio 2012; quando è<br />

intervenuta una sentenza denitiva, si estingue la pena con tutte le conseguenze, nel<br />

caso in cui <strong>il</strong> danno sia stato interamente risarcito entro sei mesi.<br />

Benché sia chiaro <strong>il</strong> proposito di sgravare la giustizia penale, la natura giuridica<br />

di questa nuova disciplina è controversa. Se vi s’intravede un’amnistia, essa è incostituzionale,<br />

dal momento che per l’amnistia la Costituzione prevede una maggioranza<br />

qualicata.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!