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il libro - Silvio Riondato

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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />

L’omicidio per l’onore<br />

comune, non dovrebbe avere alcuna r<strong>il</strong>evanza.<br />

Come si è visto, la stessa giurisprudenza tedesca ha quasi sempre escluso l’aggravante<br />

dei motivi di basso prolo morale nella condanna per omicidi per causa<br />

d’onore 207 . Questa giurisprudenza ha riconosciuto per anni ai valori tradizionali<br />

turchi l’accesso al giudizio oggettivo sulla bassezza del motivo, dimostrandosi un<br />

modello di ordinamento de facto multiculturale 208 . E oggi <strong>il</strong> BGH si mostra attento<br />

nell’opporre al reo un aggravamento di pena <strong>il</strong> cui presupposto di disvalore egli<br />

potrebbe non aver compreso o al quale potrebbe non essere stato in grado di adeguarsi<br />

209 . L’Italia e la Francia, che sono state le progenitrici delle norme codicistiche<br />

turche a tutela del reo per onore, non garantiscono e non possono garantire per<br />

ogni ipotesi di omicidio d’onore un livello di severità maggiore rispetto a quello di<br />

un comune omicidio doloso 210 .<br />

207 Per un esame della giurisprudenza italiana sul fattore culturale in generale, cfr., A. Bernardi, Il<br />

“fattore culturale” nel sistema penale, Torino 2010, p. 94 ss.<br />

208 Si rinvia agli studi che deniscono e classicano i vari modelli di diritto penale rispetto ai reati<br />

culturalmente orientati, C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, cit., p. 32 ss.; A. Bernardi,<br />

Modelli penali e società multiculturale, Torino 2006, p. 87 ss.<br />

209 La stessa giurisprudenza italiana ondeggia incerta tra l’identicazione dei presupposti per distinguere<br />

tra reati culturalmente orientati e reati con motivi culturali. Signicativo <strong>il</strong> caso della uccisione della<br />

giovane Hina Saleem: la Cassazione esclude si sia trattato di un omicidio di stampo culturale senza<br />

disporre però alcuna perizia antropologica, senza adeguatamente motivare sul fatto che <strong>il</strong> sentimento di<br />

possesso del padre verso la glia poteva essere indotto da una struttura tradizionale di valori, sebbene<br />

<strong>il</strong> reo non si fosse espressamente richiamato a questi. Sulla sentenza (Cass., Sez. I, 12 novembre 2009<br />

n. 6587, in Foro it., 2010, II, c. 516 ss.) si veda F. Parisi, I motivi abietti tra consuetudini culturali e<br />

mero «possesso parentale»: alcune precisazioni sul valore del fattore culturale in sede penale, in Foro it.,<br />

2010, II, c. 527 ss.: l’Autore sottolinea come la Cassazione nel caso in esame abbia ut<strong>il</strong>izzato un criterio<br />

storicizzato che valorizza accanto ai modelli etici prevalenti anche quelli espressione dell’ambito sociale<br />

del reo. Questa analisi aperta, tuttavia, non ha portato alla valorizzazione in favor rei dell’elemento<br />

culturale. Non è stata infatti esclusa l’abiezione del motivo: <strong>il</strong> ragionamento della Corte in sostanza<br />

distingue tra movente personale e movente culturale, riconoscendo al padre autore dell’omicidio non la<br />

consapevolezza di aver adempiuto a un obbligo morale, bensì una mera morbosa gelosia e un sentimento<br />

di possesso verso la glia che lo hanno portato al reato al di fuori di condizionamenti sociali o religiosi.<br />

Sul punto cfr., F. Bas<strong>il</strong>e, Immigrazione, cit., p. 185 ss. Diversa la valutazione di altra parte della dottrina<br />

secondo cui proprio questo senso di possesso è frutto della cultura alla quale è stato educato <strong>il</strong> reo e<br />

che proprio tale comportamento sarebbe espressione di un reato culturalmente motivato, cfr., C. De<br />

Maglie, I reati culturalmente motivati, cit., p. 60 ss.<br />

210 In Italia la precisazione delle nozione di fatto culturalmente motivato postula tre fasi di accertamento:<br />

a) l’accertamento del motivo culturale; b) l’accertamento della c.d. coincidenza di reazione tra quella<br />

del reo e quella della cultura di cui è membro; c) e <strong>il</strong> divario culturale rispetto all’ordinamento del paese<br />

ospitante, cfr., C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, cit., p. 146 ss.<br />

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