il libro - Silvio Riondato
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170 D. Provolo<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
dell’inferiore per l’esecuzione dell’ordine criminoso nei casi in cui la legge non consente<br />
al subordinato di esaminare i proli di legittimità dell’ordine ricevuto. Essa,<br />
d’altra parte, non è incompatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> dettato costituzionale, posto che l’ultimo<br />
comma dell’art. 137 Cost. fa espressamente salve eventuali deroghe al principio secondo<br />
cui l’inferiore non va esente da responsab<strong>il</strong>ità qualora abbia obbedito all’ordine<br />
criminoso proprio con riguardo, tra l’altro, all’ambito m<strong>il</strong>itare.<br />
Il terzo comma dell’art. 41 stab<strong>il</strong>isce tuttavia che anche l’inferiore risponda, come<br />
concorrente, del reato commesso per ordine in due ipotesi: a) nel caso in cui abbia<br />
ecceduto i limiti dell’ordine ricevuto; b) quando è evidente che l’ordine emanato dal<br />
superiore tendeva alla commissione di un reato comune o m<strong>il</strong>itare.<br />
La formulazione della lett. b) del terzo comma dell’art. 41 ha dato adito a contrasti<br />
interpretativi in seno alla dottrina turca: mentre invero la maggioranza degli<br />
autori ritiene che l’inferiore risponda quando la criminosità dell’ordine è manifesta 30 ,<br />
secondo altri l’inferiore è punib<strong>il</strong>e solo nel caso in cui sia a conoscenza del proposito<br />
criminoso perseguito dal superiore con l’emanazione dell’ordine 31 .<br />
Ad ogni modo, non può non destare serie perplessità la previsione di ordini criminosi<br />
vincolanti, seppur circoscritti all’ambito m<strong>il</strong>itare, che sottraggono l’inferiore<br />
alla responsab<strong>il</strong>ità della scelta e della valutazione critica, e del resto la norma penale<br />
m<strong>il</strong>itare è stata da più parti criticata in quanto in contrasto con l’ordinamento giuridico<br />
turco 32 .<br />
Emerge, più in generale, dalla disciplina turca in materia di esecuzione dell’ordine<br />
del superiore più di qualche prolo critico, in parte riscontrab<strong>il</strong>e anche nella disciplina<br />
italiana. Si tratta di criticità che, in una certa misura, sono senz’altro <strong>il</strong> portato<br />
dell’esigenza di tutelare <strong>il</strong> subordinato chiamato alla pronta obbedienza - esigenza<br />
che si pone a fondamento della previsione di aree di irresponsab<strong>il</strong>ità anche ampie<br />
soprattutto con riguardo a quelle categorie di soggetti per i quali <strong>il</strong> dovere di obbedienza<br />
si fa più stringente –, e che tuttavia parrebbero imporre le medesime esigenze<br />
di rimeditazione che pone, ad esempio, l’ultimo comma dell’art. 51 c.p. nell’ordinamento<br />
italiano, se è vero che la disciplina dell’adempimento dell’ordine criminoso,<br />
posta sul piano inclinato del rapporto tra autorità e libertà, si presenta come cartina<br />
30 Come riporta S. Tellenbach, op. ult. cit., p. 511.<br />
31 In questo senso v. S. Erman, L’insubordinazione nel diritto penale m<strong>il</strong>itare turco, cit., 149: secondo<br />
l’A. la norma in esame esige «non solo l’evidente criminalità dell’ordine ma altresì ed in special modo la<br />
scienza dell’intenzione, cioè del dolo, del superiore di far commettere un reato, esigendo l’esecuzione<br />
di un dato ordine», con la conseguenza che, equivalendo tale scienza ad una volontà dell’inferiore di<br />
partecipare al reato del superiore, egli viene punito secondo le disposizioni relative al concorso di più<br />
persone in uno stesso reato.<br />
32 V. S. Tellenbach, op. ult. cit., p. 511.