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il libro - Silvio Riondato

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154 R. Borsari<br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />

diritto penale interno prevedere e punire le condotte incriminate dallo Statuto;<br />

- la trasposizione integrale, per cui si realizza una totale corrispondenza fra le disposizioni<br />

statutarie e quelle del diritto penale sostanziale nazionale, tramite:<br />

a) l’immediata applicazione del diritto internazionale (percorrib<strong>il</strong>e specialmente<br />

nei sistemi di common law, dove la punib<strong>il</strong>ità può fondarsi anche sul diritto consuetudinario);<br />

b) <strong>il</strong> rinvio da parte delle norme nazionali alle fattispecie criminose previste dallo<br />

Statuto;<br />

c) la riproduzione testuale delle fattispecie statutarie nel diritto interno.<br />

- la trasposizione modicativa, per cui le disposizioni dello Statuto vengono trasposte<br />

nell’ordinamento interno non testualmente, ma riadattate ai ni di una maggior<br />

compatib<strong>il</strong>ità al diritto penale e, più in generale, alla cultura giuridica nazionale;<br />

- forme miste.<br />

Quanto, inne, alle tecniche legislative di adattamento si può distinguere fra:<br />

- modica di leggi penali esistenti;<br />

- creazione di nuove leggi penali 32 .<br />

2. L’adattamento preventivo dell’ordinamento della Repubblica di Turchia allo Statuto<br />

di Roma<br />

La Turchia non è ancora fra gli Stati parte né fra gli Stati rmatari dello Statuto<br />

della Corte penale internazionale. Recentemente, tuttavia, anche grazie alle pressioni<br />

esercitate dall’Unione Europea 33 nel corso delle negoziazioni per l’accesso all’Unione<br />

stessa, la Repubblica Turca ha intrapreso un percorso di progressivo miglioramento<br />

degli standards di tutela dei diritti umani 34 , nel cui ambito si colloca anche la futura<br />

adesione allo Statuto della Corte penale internazionale – da ricordare che l’Unione<br />

europea aveva espressamente richiesto alla Turchia di conformarsi alla Posizione comune<br />

2003/444/PESC sulla Corte penale internazionale 35 .<br />

La serietà della volontà politica di aderire allo Statuto, oltre che dalle pur signi-<br />

32 Id., op. ult. cit., p. 750-751.<br />

33 Per alcune considerazioni sull’impegno dell’Unione Europea in favore della creazione di una<br />

giurisdizione penale internazionale permanente e, più specicamente, sulla cooperazione fra Unione<br />

europea e Corte penale Internazionale v. Mignolli, L’accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e la<br />

Corte penale internazionale, in Ferrajolo (a cura di), Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione<br />

e funzionamento nella prassi iniziale, M<strong>il</strong>ano 2007, p. 171 ss.<br />

34 Cakmak, Turkey, EU and the International Criminal Court, in e Journal of Turkish Weekly, 14 apr<strong>il</strong>e<br />

2005.<br />

35 Quattordicesimo considerando e art. 9, comma 2, posizione comune 2003/444/pesc del Consiglio,<br />

del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale, in Guue, l. 150 del 18 giugno 2003, p. 67-<br />

69. La posizione comune citata è stata, tuttavia, recentemente abrogata dalla decisione del Consiglio<br />

2011/168/pesc del 21 marzo 2011, in Guue, l. 76 del 22 marzo 2011, p. 56 ss., che non contiene più<br />

alcun riferimento alla Turchia.

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