il libro - Silvio Riondato
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154 R. Borsari<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
diritto penale interno prevedere e punire le condotte incriminate dallo Statuto;<br />
- la trasposizione integrale, per cui si realizza una totale corrispondenza fra le disposizioni<br />
statutarie e quelle del diritto penale sostanziale nazionale, tramite:<br />
a) l’immediata applicazione del diritto internazionale (percorrib<strong>il</strong>e specialmente<br />
nei sistemi di common law, dove la punib<strong>il</strong>ità può fondarsi anche sul diritto consuetudinario);<br />
b) <strong>il</strong> rinvio da parte delle norme nazionali alle fattispecie criminose previste dallo<br />
Statuto;<br />
c) la riproduzione testuale delle fattispecie statutarie nel diritto interno.<br />
- la trasposizione modicativa, per cui le disposizioni dello Statuto vengono trasposte<br />
nell’ordinamento interno non testualmente, ma riadattate ai ni di una maggior<br />
compatib<strong>il</strong>ità al diritto penale e, più in generale, alla cultura giuridica nazionale;<br />
- forme miste.<br />
Quanto, inne, alle tecniche legislative di adattamento si può distinguere fra:<br />
- modica di leggi penali esistenti;<br />
- creazione di nuove leggi penali 32 .<br />
2. L’adattamento preventivo dell’ordinamento della Repubblica di Turchia allo Statuto<br />
di Roma<br />
La Turchia non è ancora fra gli Stati parte né fra gli Stati rmatari dello Statuto<br />
della Corte penale internazionale. Recentemente, tuttavia, anche grazie alle pressioni<br />
esercitate dall’Unione Europea 33 nel corso delle negoziazioni per l’accesso all’Unione<br />
stessa, la Repubblica Turca ha intrapreso un percorso di progressivo miglioramento<br />
degli standards di tutela dei diritti umani 34 , nel cui ambito si colloca anche la futura<br />
adesione allo Statuto della Corte penale internazionale – da ricordare che l’Unione<br />
europea aveva espressamente richiesto alla Turchia di conformarsi alla Posizione comune<br />
2003/444/PESC sulla Corte penale internazionale 35 .<br />
La serietà della volontà politica di aderire allo Statuto, oltre che dalle pur signi-<br />
32 Id., op. ult. cit., p. 750-751.<br />
33 Per alcune considerazioni sull’impegno dell’Unione Europea in favore della creazione di una<br />
giurisdizione penale internazionale permanente e, più specicamente, sulla cooperazione fra Unione<br />
europea e Corte penale Internazionale v. Mignolli, L’accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e la<br />
Corte penale internazionale, in Ferrajolo (a cura di), Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione<br />
e funzionamento nella prassi iniziale, M<strong>il</strong>ano 2007, p. 171 ss.<br />
34 Cakmak, Turkey, EU and the International Criminal Court, in e Journal of Turkish Weekly, 14 apr<strong>il</strong>e<br />
2005.<br />
35 Quattordicesimo considerando e art. 9, comma 2, posizione comune 2003/444/pesc del Consiglio,<br />
del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale, in Guue, l. 150 del 18 giugno 2003, p. 67-<br />
69. La posizione comune citata è stata, tuttavia, recentemente abrogata dalla decisione del Consiglio<br />
2011/168/pesc del 21 marzo 2011, in Guue, l. 76 del 22 marzo 2011, p. 56 ss., che non contiene più<br />
alcun riferimento alla Turchia.