29.05.2013 Views

il libro - Silvio Riondato

il libro - Silvio Riondato

il libro - Silvio Riondato

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

202 R. Alagna<br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />

4.2.3. L’applicab<strong>il</strong>ità della circostanza attenuante comune della provocazione ex art. 51<br />

L’indeterminatezza delle caratteristiche dell’attenuante della provocazione e l’induzione<br />

dell’idea che la vittima fosse corresponsab<strong>il</strong>e dell’accaduto 94 , fece considerare<br />

quest’ipotesi come la vera norma di riferimento per la tolleranza verso gli omicidi<br />

per causa d’onore, oltre che naturale porta di ingresso per la valorizzazione di morali<br />

particolari e usi locali 95 .<br />

L’applicab<strong>il</strong>ità dell’attenuante gravitava attorno al concetto di provocazione <strong>il</strong>lecita.<br />

L’eetto di questa provocazione era individuato nello stato d’ira o di malessere<br />

psichico 96 , che costituiva l’unica delimitazione ulteriore della sua applicazione: nessuna<br />

limitazione personale 97 , né temporale 98 .<br />

Si ponevano essenzialmente due ordini di questioni interpretative: in primo luogo,<br />

la ssazione del perimetro del concetto di provocazione <strong>il</strong>lecita 99 ; in secondo luogo,<br />

l’individuazione dei parametri per la distinzione tra l’ipotesi base e la provocazione<br />

aggravata, la quale abbatteva ulteriormente le pene già ridotte per la provocazione 100 .<br />

In ordine alla provocazione <strong>il</strong>lecita, la questione era quella di stab<strong>il</strong>ire quale fosse<br />

<strong>il</strong> parametro di identicazione di tale <strong>il</strong>liceità: <strong>il</strong> diritto penale, <strong>il</strong> diritto civ<strong>il</strong>e, o anche<br />

usi e costumi morali? Qui si toccano spesso le ipotesi limite, come <strong>il</strong> trattamento<br />

da riservare alla donna stuprata e quello previsto nel caso di mera volontà di divorzio.<br />

La giurisprudenza di merito ha sempre concesso alla norma sulla provocazione <strong>il</strong><br />

massimo grado possib<strong>il</strong>e di estensione 101 , ritenendo legittimo fondare la valutazione<br />

dell’atto provocatorio su usi e costumi locali che fossero espressione della cultura del<br />

reo 102 . E anche quando ciò avrebbe signicato attenuare grandemente la pena per chi<br />

aveva ucciso una donna rea di voler divorziare, oppure una donna stuprata. Solo le<br />

corti superiori, in queste due speciche ipotesi, posero un freno all’interpretazione<br />

largamente in favor rei delle corti territoriali delle zone più tradizionaliste 103 .<br />

Decisiva, inoltre, fu la questione dei criteri di identicazione di una provocazione<br />

94 Cfr., B. Erb<strong>il</strong>., Toleranz für Ehrenmörder?, cit., p. 140.<br />

95 Si veda, B. Erb<strong>il</strong>, Toleranz für Ehrenmörder?, cit., p. 140.<br />

96 Cfr., E. Cakir-Ceylan., Gewalt im Namen der Ehre, cit., p. 120.<br />

97 Parenti lontani, amici, sorella che uccide <strong>il</strong> fratello: erano tutte possib<strong>il</strong>ità coperte dalla provocazione.<br />

98 Sul punto E.R. Pohlreich, Ehrenmorde, cit., p. 170; Erb<strong>il</strong> B., Toleranz für Ehrenmörder?, cit., p.<br />

143.<br />

99 Ancora, E. Cakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, cit., pp. 120-121.<br />

100 Per l’ipotesi normale la pena di morte diventava un ergastolo, la detenzione a vita si riduceva alla<br />

pena di 24 anni e le altre pene erano ridotte di un quarto. Se la provocazione era grave, invece, alla pena<br />

di morte si sostituivano 24 anni di detenzione, all’ergastolo soltanto 15 anni e le restanti pene venivano<br />

ridotte da un terzo a due terzi; cfr., E.R. Pohlreich, Ehrenmorde, cit., p. 171.<br />

101 Estensione che si giovava anche della possib<strong>il</strong>ità del reo di sentirsi provocato da un fatto che<br />

interessasse dei terzi, come sottolinea B. Erb<strong>il</strong>, Toleranz für Ehrenmörder?, cit., p. 141.<br />

102 Ancora, B. Erb<strong>il</strong>, Toleranz für Ehrenmörder?, cit., p. 141; E.R. Pohlreich, Ehrenmorde, cit., p. 172.<br />

103 Si veda anche E. Cakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, cit., p. 120-121; E.R. Pohlreich,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!