il libro - Silvio Riondato
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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
distinzione tra cause di giusticazione e cause di esclusione della colpevolezza presenta<br />
proli di r<strong>il</strong>evanza pratica, connessi in particolare al diverso modo di operare e alla loro<br />
possib<strong>il</strong>e estensib<strong>il</strong>ità ad altri soggetti che concorrano nel reato. In proposito, mentre<br />
prevale l’opinione che le cause di giusticazione operino oggettivamente e quindi anche<br />
se l’agente ne ignora l’esistenza, la questione relativa all’operatività di scusanti che<br />
sussistano oggettivamente ma che non siano conosciute dall’agente non è stata sinora<br />
chiaramente trattata dalla dottrina turca 8 . Quanto agli eetti con riferimento alle ipotesi<br />
di concorso di persone del reato, è opinione condivisa che le cause di giusticazione si<br />
estendano a tutti coloro che hanno preso parte alla commissione del fatto; al contrario,<br />
in presenza di un fatto tipico e antigiuridico, la non punib<strong>il</strong>ità dell’agente per ragioni<br />
attinenti alla sua persona (e, dunque, anche nel caso della sussistenza di una scusante)<br />
non torna a vantaggio degli altri compartecipi 9 .<br />
Come emerge dalla lettura del 1° comma dell’art. 24 del Codice penale turco, la<br />
punib<strong>il</strong>ità è anzitutto esclusa laddove <strong>il</strong> soggetto abbia agito in esecuzione di una disposizione<br />
di legge. Si è, in tale ipotesi, in presenza di una causa di giusticazione che<br />
si fonda in ultimo sul principio di unità dell’ordinamento giuridico 10 . La dottrina turca<br />
tende sempre più a porre in evidenza l’aspetto del “dovere”, tanto che è opinione diusa<br />
quella secondo cui la causa di non punib<strong>il</strong>ità avrebbe dovuto più propriamente essere<br />
espressa, nel codice, non con la terminologia “esecuzione della legge”, bensì con quella<br />
“adempimento di un dovere” 11 . Si tratta di una scriminante che viene in considerazione,<br />
nella prassi, soprattutto con riferimento all’agire del pubblico impiegato, ma che<br />
non è escluso possa trovare applicazione anche con riferimento al semplice cittadino 12 .<br />
La formulazione della norma in esame non pare suscitare particolari dicoltà interpretative.<br />
L’aspetto più problematico riguarda comunque − non diversamente da<br />
quanto accade nel nostro ordinamento 13 − l’individuazione delle fonti normative che<br />
alla dottrina tedesca (v., per tutti, T. Lenckner, D. Sternberg-Lieben, Vor § 32, in A. Schönke,<br />
H. Schröder, StGB Kommentar, München 2010, n. marg. 108-109) - tra cause di esclusione della<br />
colpevolezza e scusanti (in senso favorevole v. G. Fornasari, Le cause soggettive di esclusione della<br />
responsab<strong>il</strong>ità nello schema di delega per un nuovo codice penale, in Ind. pen., 1994, p. 365; contra<br />
Romano, Cause, cit., p. 224).<br />
8 S. Tellenbach, Gründe für den Ausschluss der Strafbarkeit in der Türkei, cit., p. 491 s. Quanto<br />
alla disciplina dell’errore, <strong>il</strong> terzo comma dell’art. 30 del codice penale turco prevede che l’errore<br />
inevitab<strong>il</strong>e sulla sussistenza delle condizioni che escludono o mitigano la responsab<strong>il</strong>ità penale operi<br />
a favore dell’agente: sul punto v. F.S. Mahmutoğlu, Das neue türkische Strafgesetzbuch, cit., p. 44; S.<br />
Tellenbach, op. ult. cit., p. 492.<br />
9 S. Tellenbach, op. ult. cit., p. 493 s.<br />
10 V. S. Tellenbach, op. ult. cit., p. 504; F.S. Mahmutoğlu, Das neue türkische Strafgesetzbuch, cit., p.<br />
41.<br />
11 S. Tellenbach, op. loc. cit.<br />
Adempimento del dovere e ordine del superiore nel diritto penale turco<br />
12 Ibidem.<br />
13 Sui contrasti sorti nella dottrina italiana in merito all’interpretazione della generica espressione «norma<br />
giuridica» contenuta nell’art. 51 c.p. sia consentito rinviare a D. Provolo, Esecuzione dell’ordine del<br />
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