il libro - Silvio Riondato
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212 R. Alagna<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
dal Landgericht. Il punto di partenza della motivazione è la necessità che <strong>il</strong> giudizio<br />
sia eettuato sulla base di criteri di valore generali, in base ai quali la motivazione<br />
del reo è incomprensib<strong>il</strong>e e deplorevole. Ma questo non escluderebbe, secondo la<br />
Corte Federale, la possib<strong>il</strong>ità di immettere nel giudizio complessivo anche particolari<br />
circostanze individuali del reo, tra le quali sarebbero da annoverare anche le rappresentazioni<br />
del concetto di onore tipiche della sua cerchia sociale 166 .<br />
Ebbene, la Corte ritiene di certo presenti tali particolari circostanze in chi è in<br />
una tale situazione socio-culturale da ritenere un dovere assoluto l’uccisione, tanto<br />
che <strong>il</strong> reo avrebbe agito sotto la pressione delle aspettative del padre e degli altri membri<br />
della famiglia. In questo modo <strong>il</strong> BGH colloca la questione dell’orientamento<br />
socioculturale del reato al livello dell’accertamento della bassezza dei motivi, su un<br />
piano oggettivo. In modo sorprendente, <strong>il</strong> BGH precisa che la consapevolezza della<br />
valutazione aggravata del proprio comportamento sia per l’ordinamento turco che<br />
per quello tedesco non è suciente per l’aermazione della presenza di un motivo<br />
di basso prolo morale. Precisa, inne, che non può essere determinante <strong>il</strong> tempo in<br />
cui <strong>il</strong> reo ha avuto la possib<strong>il</strong>ità di addentrarsi e impossessarsi dei valori dello stato<br />
ospite. A essere decisivi, secondo <strong>il</strong> BGH, sono soltanto i motivi che storicamente e<br />
realmente hanno animato <strong>il</strong> fatto 167 .<br />
La giurisprudenza ha tenuto questo prolo interpretativo oggettivante sino alla<br />
ne degli anni Novanta 168 , quando vira verso una valutazione soggettiva e, allo stesso<br />
tempo, pronuncia sentenze meno tolleranti rispetto agli autori di omicidio a motivo<br />
dell’adempimento di un obbligo morale. Fermo restando che <strong>il</strong> piano oggettivo del<br />
procedimento di valutazione della bassezza dei motivi è da tararsi sulla dimensione<br />
giuridica e valoriale espressa dall’ordinamento tedesco, si presta attenzione, dunque,<br />
alla possib<strong>il</strong>ità del reo di rendersi conto della diormità di valutazione morale tra i<br />
due agglomerati di norme giuridico-morali, quello d’origine e quello tedesco, e di<br />
conformarsi al rispetto di tali valori 169 .<br />
Questo mutamento, che si consolida dal 2000 in poi, viene introdotto da una<br />
decisione del 1994 concernente l’omicidio per vendetta compiuto da un uomo originario<br />
dell’Anatolia che era stato determinato al reato dalla sua famiglia 170 .<br />
I parametri per la valutazione del motivo del reato, dunque, si devono desumere<br />
dai concetti dell’ordinamento giuridico tedesco e non dalle visioni particolari di un<br />
gruppo etnico che non riconosce tali valori. Allo stesso tempo, però, <strong>il</strong> BGH apre le<br />
166 BGH, 5 StR, n. 711 del 1979, in NJW, 1980, p. 537.<br />
167 BGH, 5 StR, n. 711 del 1979, cit., p. 537.<br />
168 Cfr., BGH 09.04.1981, in StV 1981, p. 400; BGH, 08.09.1992, n. 228; BGH 10.11.1993, n. 476,<br />
in StV, 1994, p. 182; BGH 26.06.1997, n. 180, in StV, 1997, p. 566.<br />
169 Si veda, S. Tellenbach, Die Rolle der Ehre im Strafrecht. Rechtsvergleichende Zusammenfassung, in S.<br />
Tellenbach, Die Rolle der Ehre im Strafrecht, cit., p. 792.<br />
170 BGH 2 StR, n. 319 del 1994, in NJW, 1995, p. 602.