il libro - Silvio Riondato
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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco<br />
Ma l’eredità italiana più signicativa, ed anche più problematica, giace nei<br />
reati a tutela dello Stato, i quali, come detto, furono modicati sin dagli anni ’30,<br />
sostituendo la disciplina ispirata al codice Zanardelli con <strong>il</strong> ben più violento apparato<br />
repressivo allestito dal codice Rocco. Tra le norme riformulate, gurava l’allora art.<br />
159, che puniva alcune forme di v<strong>il</strong>ipendio nei confronti della “nazione turca” e di<br />
diverse istituzioni pubbliche, e che fu riscritto sul modello dell’art. 291 del codice<br />
Rocco (v<strong>il</strong>ipendio alla nazione italiana) 93 .<br />
Da allora, l’art. 159 del codice turco fu modicato più volte, nel periodo di vigenza<br />
del vecchio codice, vedendo ampliarsi progressivamente l’oggetto della tutela;<br />
sino a comprendere un concetto di “identità turca” 94 ancor meno aerrab<strong>il</strong>e della<br />
“nazione” alla quale faceva (e fa) riferimento la fattispecie italiana.<br />
Nel codice penale turco del 2005, la stessa fattispecie è prevista dall’art. 301 ed<br />
è sanzionata con la pena detentiva da sei mesi a due anni. È punita la “denigrazione<br />
pubblica” “della nazione turca, dello stato della Repubblica di Turchia, della Grande<br />
Assemblea Nazionale della Turchia, del governo della Repubblica di Turchia e degli<br />
organi giudiziari statali” (art. 301, comma 1), così come delle forze armate o di sicurezza<br />
dello Stato (art. 301, comma 2). La norma è stata già modicata una volta, nel<br />
2008. Per attenuarne le conseguenze, si fa esplicito riferimento alla non punib<strong>il</strong>ità<br />
delle “espressioni di opinioni che avvengono con l’intenzione della critica” (art. 301,<br />
comma 3), ed è ora prevista un’autorizzazione ministeriale come condizione di procedib<strong>il</strong>ità<br />
(art. 301, comma 4).<br />
Oltre ad un “ritorno” al requisito della “nazione” (turca), si è anche ridenita la<br />
condotta in termini di “denigrazione” (aşağılamak), là dove le precedenti versioni, nel<br />
rendere <strong>il</strong> concetto italiano di “v<strong>il</strong>ipendio”, ut<strong>il</strong>izzavano i verbi turchi corrispondenti<br />
a “deridere” e “insultare” (tahkir e tezyif) 95 . A prescindere dalla persistente vaghezza<br />
dell’oggetto tutelato, si è sostenuto che l’ut<strong>il</strong>izzo di un solo vocabolo, “denigrare”, da<br />
un lato, non rispetterebbe la radice italiana “v<strong>il</strong>ipendere”, dall’altro, estenderebbe la<br />
punib<strong>il</strong>ità a condotte di scherno prive di “insulto” 96 .<br />
Non si è in grado, in questa sede, di esprimere un giudizio sull’interpretazione di<br />
questa norma, assai controversa per i suoi noti risvolti in tema di limitazione della<br />
libertà di pensiero e di espressione 97 , né si sa pronosticare la sorte di questa discuti-<br />
93 B. Algan, e brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the Future of Freedom of<br />
Expression Cases in Turkey, in German Law Journal, vol. 12, 2008, p. 2243, nt. 23.<br />
94 F. Consorte, Uno studio, cit., p. 160. Sulle evoluzioni normative di questo concetto, v. anche B.<br />
Algan, e Brand New Version, cit., p. 2237 ss.<br />
95 Algan, e Brand New Version, cit., p. 2246.<br />
96 Algan, e Brand New Version, cit., p. 2245 ss.<br />
97 Vedi le perplessità espresse da O. Can, Der Schutz der staatlichen Ehre und religiösen Gefühle in der<br />
Türkei, in O. Dopenheuer, I. Dogan, O. Can (Hrsg.), Der Schutz der staatlichen Ehre und religiösen<br />
Gefühle und die Unabhängigkeit der Justiz, Berlin 2008, p. 33 ss.; F. Consorte, Uno studio, cit., p. 160;<br />
S. Tellenbach, Zum neuen türkischen Strafgesetzbuch. Ein Blick aus deutscher Sicht, in S. Tellenbach<br />
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