il libro - Silvio Riondato
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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
caso, egli avrebbe potuto beneciare soltanto della circostanza attenuante generale<br />
della provocazione 88 .<br />
Inne, delle dierenze si possono r<strong>il</strong>evare sul piano strettamente sanzionatorio 89 .<br />
Da questa prospettiva <strong>il</strong> codice turco del 1926 mostrava minore indulgenza di quello<br />
italiano. Mentre <strong>il</strong> codice Zanardelli sostituiva l’ergastolo con la pena da 1 a 5 anni e<br />
riduceva le altre pene a meno di un sesto, <strong>il</strong> primo codice turco repubblicano degra-<br />
dava l’ergastolo a una detenzione da 4 a 8 anni, la pena di morte a una detenzione da<br />
5 a 10 anni, e riduceva tutte le altre possib<strong>il</strong>i sanzioni sino a un ottavo 90 . Sanzioni,<br />
al di là delle dierenze, che fanno chiaramente percepire come quel tipo di onore<br />
espresso dalle due fattispecie fosse ritenuto, in entrambi gli ordinamenti, certamente<br />
più importante della stessa vita 91 .<br />
L’omicidio per l’onore<br />
Come la fattispecie di adulterio, anche la norma speciale di priv<strong>il</strong>egio per l’omici-<br />
dio d’onore fu condotta dinanzi alla Corte Costituzionale turca, anche se per proli<br />
diversi da quelli che si potrebbero immaginare 92 . Salvata dalle decisioni del giudice<br />
delle leggi, la norma venne poi abrogata nel luglio del 2003. Da questo momento<br />
sino all’entrata in vigore del nuovo codice, tuttavia, si assistette alla riespansione<br />
applicativa della norma attenuante generale della provocazione, di cui all’art. 51 93 .<br />
88 Cfr., E.R. Pohlreich, Ehrenmorde, cit., p. 166 che segnala anche le solide critiche che la dottrina non<br />
risparmiò a questa formulazione interpretativa ritenuta eccessivamente ampia e ingiusta.<br />
89 Rispetto all’uccisione contemporanea della congiunta e dell’amante non c’era unanimità: una parte<br />
della dottrina e della giurisprudenza intendeva questa ipotesi come la somma di due omicidi con <strong>il</strong><br />
relativo sommarsi delle pene attenuate; altra parte della letteratura e della giurisprudenza ha inteso tale<br />
fattispecie concreta come un unico fatto di reato con una sola pena, cfr., E.R. Pohlreich, Ehrenmorde,<br />
cit., pp. 159-160.<br />
90 Cfr., E. Cakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, cit., p. 116; Pohlreich E.R., Ehrenmorde, cit.,<br />
p. 159.<br />
91 Ancora, E. Cakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, cit., p. 117.<br />
92 La contestazione di incostituzionalità concerneva, infatti, la non applicab<strong>il</strong>ità della attenuante nel<br />
caso in cui una donna avesse ucciso <strong>il</strong> proprio fratello. Questo caso non era, in eetti, contemplato dalla<br />
norma di cui al previgente art. 462. La decisione della Corte presa a maggioranza escluse l’<strong>il</strong>legittimità<br />
della norma, proclamando <strong>il</strong> rispetto del principio di uguaglianza, dato che, si disse, la donna benecia<br />
dell’attenuante se uccide sue sorelle. Il fatto che la stessa regola non valesse per l’uccisione del fratello<br />
maschio non fu ritenuto pertinente. Benchè la risposta fosse deludente rispetto alle questioni concernenti<br />
gli autori, la Corte si produsse in una motivazione interessante rispetto ai beni giuridici: aermando<br />
che corpo e vita sono i maggiori beni giuridici dell’individuo e in una società pluralistica democratica e<br />
partecipativa non ci può essere alcuna attenuante per motivi di tutela dell’onore famigliare.<br />
93 Dal punto di vista generale, non si deve dimenticare la possib<strong>il</strong>ità di applicazione delle norme sulla<br />
giusticazione per legittima difesa o in stato di necessità; norme in cui si faceva riferimento soltanto alla<br />
difendib<strong>il</strong>ità della vita e dell’onore sessuale, cfr., E. Cakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, cit., p.<br />
119-120.<br />
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