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il libro - Silvio Riondato

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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />

L’omicidio per l’onore<br />

la capacità di percepire l’<strong>il</strong>lecito diventa funzione del tempo di permanenza nel luogo<br />

straniero: un breve lasso di tempo induce a ritenere scusab<strong>il</strong>e l’errore sull’<strong>il</strong>liceità<br />

elevata dal motivo d’onore 196 .<br />

Sebbene i dati criminologici indichino un incremento della criminalità all’aumentare<br />

dell’integrazione e del tempo di permanenza nello stato ospite 197 , parte della<br />

dottrina propugna l’applicazione dell’errore sul precetto solo nei casi di mancata<br />

integrazione dell’assassino motivato dalla restaurazione dell’onore 198 . Considerando<br />

determinante non tanto la conoscenza della norma, ma la conoscenza dei comportamenti<br />

tipici che in una determinata situazione sono oggetto di aspettativa da parte<br />

dei consociati 199 .<br />

Rispetto al tema della ricerca dei criteri di valutazione dell’inevitab<strong>il</strong>ità dell’errore<br />

dello straniero, sulla maggiore <strong>il</strong>liceità del fatto, si pone sostanzialmente la questione<br />

della gestione del dovere di procurarsi le informazioni necessarie per <strong>il</strong> rispetto consapevole<br />

dell’ordinamento 200 . Al di là di accortezze che rischiano di sembrare soltanto<br />

terminologiche 201 , la questione è quella di indicare i criteri per la rimproverab<strong>il</strong>tà,<br />

allo straniero che uccide a motivo dell’onore, di una disattenta socializzazione nel<br />

paese di immigrazione.<br />

La dottrina più rigorosa ritiene sia suciente la mera conoscenza della norma,<br />

considerando la richiesta di un’introiettazione dei valori un requisito troppo esigente,<br />

troppo aperto alla scusab<strong>il</strong>ità dell’errore sull’aggravamento dell’omicidio a motivo<br />

dell’onore, soprattutto per autori che sono emigrati in età adulta 202 .<br />

Prevalentemente, invece, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che non ci<br />

sia un dovere automatico dell’immigrato di informarsi, ma che questo obbligo,<br />

196 Krauss ritiene che la colpevolezza non sia disallineamento da una norma ma da un valore. Tanto che<br />

se l’ordinamento di valori della società non è né condiviso né compreso, <strong>il</strong> reo non è parte della società<br />

e non ci può essere rimprovero, cfr., D. Krauss, Das Unrechtsbewusstensein, cit., p. 55.<br />

197 G. Kaiser, Die Kriminalität der Gastarbeiter und ihre Erklärung als Kulturkonikt, in Kriminalistik,<br />

1969, p. 251 ss.<br />

198 Nella letteratura italiana si veda F. Bas<strong>il</strong>e, Immigrazione, cit., p. 391 ss.<br />

199 E.E. Hirsch, Zur Rechtserheblichkeit des Normirrtums in juristischer und soziologischer Sicht, in Recht<br />

und Gesellschaft, in Festschrift für Helmut Schelsky, Berlin,1978, pp. 216, 226.<br />

200 E H<strong>il</strong>gendorf, T. Frank, B. Valerius, Computer- und Internetstrafrecht, Heidelberg 2005, n. 353.<br />

201 Taluno imposta la questione della inevitab<strong>il</strong>ità dell’errore come una colpevolezza per la condotta di<br />

vita che non si è adeguata ai criteri e agli obblighi conoscitivi del paese ospitante, cfr., K Laubenthal,<br />

H. Baier, Durch die Ausländereigenschaft bedingte Verbotsirrtümer und die Perspektiven europäischer<br />

Rechtsvereinheitlichung, in GA, 2000, p. 220 ss. Ma viene per lo più riutata aermando che la<br />

rimproverab<strong>il</strong>ità per una disattenta socializzazione può essere fatta soltanto con riferimento a una<br />

determinata fattispecie e non in generale, cfr., G. Stratenwerth, Vermeidbarer Schuldausschluss, in G.<br />

Dornseifer, Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln 1989, p. 485.<br />

202 Cfr., I. Egeter, Das ethnisch-kulturell motivierte Delikt, Zürich 2002, p. 120, che contrasta la<br />

posizione comprensiva di D. Krauss, Das Unrechtsbewusstensein, cit., p. 51. Di diverso avviso, C. De<br />

Maglie, I reati culturalmente motivati, cit., p. 238.<br />

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