il libro - Silvio Riondato
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158 R. Borsari<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo ne di studio<br />
Disposizioni speciche disciplinano, invece, l’esecuzione dell’ordine (§ 3),<br />
la command responsib<strong>il</strong>ity (§ 4, nonché 13 e 14) e l’imprescrittib<strong>il</strong>ità dei crimini<br />
internazionali (§ 5).<br />
Nella seconda parte sono previsti e puniti <strong>il</strong> genocidio, i crimini contro l’umanità<br />
e i crimini di guerra. Si tratta di trasposizione modicativa e non già integrale. Se<br />
poche e di carattere prevalentemente sistematico sono le dierenze fra i crimini di<br />
genocidio e contro l’umanità previsti dallo Statuto e le analoghe fattispecie tipizzate<br />
dal VStGB, maggiori diormità si riscontrano invece in relazione alle fattispecie di<br />
crimini di guerra, previste dai §§ 8-12 e suddivise in crimini di guerra contro le persone,<br />
crimini di guerra contro <strong>il</strong> patrimonio e altri diritti, crimini di guerra contro<br />
operazione umanitarie e emblemi, crimini di guerra commessi mediante l’ut<strong>il</strong>izzo<br />
di metodi proibiti e uso di mezzi proibiti. La dierenza più signicativa risiede nel<br />
superamento, da parte del codice tedesco, della tradizionale distinzione fra conitti<br />
di carattere internazionale e conitti privi di tale carattere 48 .<br />
3.2. La legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale<br />
La IStGHG si compone di sette parti e disciplina ampiamente l’esecuzione degli<br />
obblighi di cooperazione da parte della Germania nei confronti della Corte penale<br />
internazionale. In particolare, essa disciplina la consegna (Überstellung, §§ 2 ss.) e <strong>il</strong><br />
trasferimento (Durchbeförderung, §§ 34 ss.) dei sospetti alla Corte, l’assistenza giudiziaria<br />
in materia di esecuzione delle pene privative della libertà e di altri tipi di<br />
sanzioni applicate della Corte (Vollstreckungsh<strong>il</strong>fe, §§ 40 ss.), le altre forme di cooperazione<br />
(Sonstige Rechtsh<strong>il</strong>fe, §§ 47 ss.), nonché le richieste da parte della Germania<br />
alla Corte (Ausgehende Ersuchen, §§ 64 ss.).<br />
Tale struttura ripete le sue cadenze dalla Gesetz über die internationale Rechtsh<strong>il</strong>fe<br />
in Strafsachen (IRG, legge di assistenza giudiziaria in materia penale), che, tuttavia,<br />
disciplina esclusivamente forme di cooperazione internazionale cosiddetta orizzontale,<br />
ossia fra Stati sovrani, e non già verticale, ossia fra un’organizzazione sovranazionale,<br />
come la Corte penale internazionale, e i singoli Stati. La IStGHG contiene, perciò,<br />
disposizioni autonome che tengono conto delle peculiarità della cooperazione fra la<br />
Germania e la Corte 49 .<br />
4. Le prospettive di adattamento dell’ordinamento italiano allo Statuto di Roma<br />
Quale Stato ospite della Conferenza diplomatica che ha adottato lo Statuto della<br />
Corte penale internazionale, l’Italia ha avuto un ruolo cruciale nell’ambito dei nego-<br />
48 Cfr., amplius, Ambos, ibidem. Per altre dierenze si v. ancora Werle, Jessberger, L’ adattamento<br />
nell’ordinamento nazionale dello Statuto, cit., p. 753-754.<br />
49 Ambos, op. ult. cit., p. 38.