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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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Gli ad<strong>di</strong>tivi devono essere designati con il nome della categoria <strong>di</strong> appartenenza seguito<br />

dal co<strong>di</strong>ce CE 1 o dal nome specifico.<br />

caso a: Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico.<br />

Se un prodotto alimentare contiene, ad esempio, tre <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>tivi<br />

appartenenti alla stessa categoria è sufficiente riportare una sola volta il nome della<br />

categoria, seguita dal numero CE o dal nome.<br />

caso a: Agenti lievitanti: carbonato acido <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, carbonato acido <strong>di</strong> ammonio.<br />

caso b: Addensanti: E 1422, E 410, E 440.<br />

Se un ad<strong>di</strong>tivo ha più funzioni, deve essere in<strong>di</strong>cata unicamente quella principale.<br />

I gas utilizzati per il confezionamento <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> alimentari (azoto, elio, idrogeno, e<br />

via <strong>di</strong>cendo come previsto dal DM 209/96), pur essendo ad<strong>di</strong>tivi, non vengono<br />

considerati ingre<strong>di</strong>enti e quin<strong>di</strong> non soggiacciono ai requisiti previsti dal D. Lgs. 109/92.<br />

L’unico obbligo previsto consiste nel riportare, sulla confezione, la <strong>di</strong>citura<br />

“confezionato in atmosfera protettiva”.<br />

Aromi<br />

Gli aromi sono menzionati in etichetta in uno <strong>dei</strong> seguenti mo<strong>di</strong>:<br />

a) con il nome generico <strong>di</strong> “aromi (a)”, che può essere utilizzato per qualsiasi<br />

forma <strong>di</strong> aromatizzante (naturale, artificiale, naturale-identico);<br />

b) con il nome specifico, ad esempio “vanillina”;<br />

c) con una descrizione dell’aroma, ad esempio “estratto <strong>di</strong> erbe alpine”.<br />

L’aggiunta della menzione “naturale” è ammessa solo per gli aromi la cui parte<br />

aromatizzante contiene, o viene ottenuta esclusivamente da, sostanze naturali e con<br />

proce<strong>di</strong>menti naturali (ad es. <strong>di</strong>stillazione, essiccazione, fermentazione, ecc.). La<br />

miscelazione <strong>di</strong> aromi <strong>di</strong> origine naturale con quelli <strong>di</strong> origine artificiale non consente<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> questa aggettivazione; pertanto l’aroma dovrà essere menzionato in<br />

etichetta come riportato nei casi a), b) o c).<br />

Per meglio tutelare i consumatori, sono previste regole particolari <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong><br />

relative all’aroma caffeina ed all’aroma chinino. La loro menzione deve essere riportata<br />

in etichetta subito dopo il termine “aromi (a)” e nel seguente modo “compreso chinino<br />

e/o caffeina”. Inoltre, per i soli <strong>prodotti</strong> liqui<strong>di</strong>, quando il contenuto <strong>di</strong> caffeina supera i<br />

150 mg/L, è obbligatorio riportare, nello stesso campo visivo della denominazione <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta, la specifica <strong>di</strong>citura “Tenore elevato <strong>di</strong> caffeina” seguita dall’in<strong>di</strong>cazione tra<br />

parentesi del relativo quantitativo calcolato su mg/L. L’obbligo non si applica alle<br />

bevande a base, o agli estratti, <strong>di</strong> caffè e tè la cui denominazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta contenga il<br />

termine “caffè” o “tè”.<br />

1 Un esempio <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce CE è “E 150 a” . La sigla deve essere così interpretata: la lettera “E” sta ad in<strong>di</strong>care<br />

che l’ad<strong>di</strong>tivo è riconosciuto a livello comunitario; il numero “150” rappresenta la sua classificazione; la<br />

lettera “a” la categoria <strong>di</strong> appartenenza.<br />

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