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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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La legge impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong>:<br />

• riportare i riferimenti del responsabile commerciale sotto forma <strong>di</strong> sigle, co<strong>di</strong>ci o<br />

numeri (ad esempio attraverso l’in<strong>di</strong>cazione del numero <strong>di</strong> iscrizione al REA del<br />

Registro Imprese della CCIAA);<br />

• <strong>di</strong> sostituire il nome o la ragione sociale con il marchio <strong>di</strong> impresa.<br />

Queste pratiche sono considerate scorrette poiché non trasparenti nei confronti nel consumatore e<br />

quin<strong>di</strong> potenzialmente ingannevoli.<br />

LA FIGURA DEL RESPONSABILE COMMERCIALE NEL NUOVO REGOLAMENTO COSMETICI<br />

Il nuovo Reg. Ce 1223/09 dà molto risalto alla c.d. “Persona responsabile”, ovvero la persona fisica, o<br />

giuri<strong>di</strong>ca, che immettendo il prodotto cosmetico in commercio ne garantisce anche il rispetto <strong>dei</strong> principi <strong>di</strong><br />

sicurezza. A tale scopo, il Regolamento <strong>di</strong>spone che la persona responsabile pre<strong>di</strong>sponga la Valutazione <strong>di</strong><br />

impatto (cfr. § 2.1) prima dell’immissione in commercio del prodotto cosmetico e che la aggiorni tenendo<br />

conto delle informazioni supplementari <strong>di</strong>sponibili sul prodotto dopo la sua immissione; la valutazione deve<br />

contenere tutti gli elementi necessari a definire con precisione l’identità del prodotto cosmetico, la sua<br />

qualità, la sicurezza per la salute umana e gli effetti attribuiti al prodotto. La persona responsabile è anche<br />

tenuta a cooperare con le Autorità nazionali e comunitarie in caso <strong>di</strong> ritiro o richiamo del prodotto ai fini della<br />

vigilanza sul mercato (cfr. § 6); a tale fine viene <strong>di</strong>sposto che essa comunichi all’autorità competente a livello<br />

nazionale (il Ministero della Salute in Italia) a chi è stato fornito il prodotto cosmetico per la sua<br />

<strong>di</strong>stribuzione, così da identificare la catena <strong>di</strong> fornitura. Il nuovo Regolamento 1223/09 stabilisce, anche,<br />

precisi obblighi per i <strong>di</strong>stributori i quali, prima <strong>di</strong> rendere un cosmetico <strong>di</strong>sponibile sul mercato, devono<br />

verificarne la corretta <strong>etichettatura</strong> e il termine relativo alla durata minima del prodotto.<br />

4.2 Contenuto nominale<br />

Cosmetics Int.<br />

NEW YORK<br />

Importato da: Mario Rossi Srl - LT<br />

Il contenuto nominale in<strong>di</strong>ca la quantità <strong>di</strong> prodotto contenuta nella confezione, calcolata al<br />

momento del suo confezionamento.<br />

Tale informazione non è obbligatoria per i <strong>prodotti</strong> cosmetici:<br />

- con peso inferiore a 5 grammi/millilitri;<br />

- gratuiti (es. i campioni) e/o per i monodose;<br />

- commercializzati “per insiemi” <strong>di</strong> pezzi (es. confezioni contenenti più fiale <strong>di</strong> prodotto),<br />

poiché l’in<strong>di</strong>cazione deve figurare sull’imballaggio esterno complessivo in aggiunta<br />

all’in<strong>di</strong>cazione del numero <strong>dei</strong> pezzi qualora questo non fosse facilmente deducibile<br />

dall’esterno.<br />

La quantità deve essere espressa in unità <strong>di</strong> volume, per i liqui<strong>di</strong>, o in massa, per i soli<strong>di</strong>, e deve<br />

essere riportata subito dopo il valore numerico utilizzando le seguenti <strong>di</strong>citure: 9<br />

9 I <strong>prodotti</strong> cosmetici confezionati in contenitori tipo aerosol (es. lacche, spray, ecc.) se l’imballaggio non è a norma CE<br />

(senza la lettera е, cfr. § 3), devono riportare l’in<strong>di</strong>cazione del contenuto in peso e in volume.<br />

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