etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
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Per i <strong>prodotti</strong> alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo<br />
frazionamento e per i <strong>prodotti</strong> preincartati, le informazioni nutrizionali possono figurare<br />
su un cartello posto in evidenza nel negozio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del prodotto alimentare o<br />
accanto allo stesso o nel bancone ove è esposto.<br />
7.1.2 I claims salutistici<br />
Sono quei claims <strong>di</strong>retti ad informare il consumatore sui possibili benefici per la salute<br />
derivanti dal <strong>consumo</strong> dell’alimento.<br />
Un elenco <strong>dei</strong> possibili claims salutistici e delle relative con<strong>di</strong>zioni d’uso non è ancora<br />
stato definito. 3 Per venire in contro alle esigenze delle aziende è stato definito un<br />
apposito regime transitorio che, fino al 2010, consentirà alle stesse <strong>di</strong> utilizzare claims<br />
salutistici da loro ideati, previa autorizzazione da parte dell’Autorità Europea per la<br />
Sicurezza degli Alimenti (EFSA) secondo una precisa istruttoria (esempi <strong>di</strong> questi claims<br />
sono “Riduce l’invecchiamento cellulare”, “Facilita il transito intestinale”, “Migliora le<br />
funzioni dell’organismo”, ecc.)<br />
Oltre al rispetto delle con<strong>di</strong>zioni generali d’uso (cfr. § 7.1), le in<strong>di</strong>cazioni salutistiche<br />
devono essere accompagnate da:<br />
a) una <strong>di</strong>citura relativa all’importanza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>eta varia ed equilibrata e <strong>di</strong> uno<br />
stile <strong>di</strong> vita sano;<br />
b) la quantità dell’alimento e le modalità <strong>di</strong> <strong>consumo</strong> necessarie per ottenere<br />
l’effetto benefico in<strong>di</strong>cato;<br />
c) ove necessario, una <strong>di</strong>citura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il<br />
<strong>consumo</strong> dell’alimento;<br />
d) un’avvertenza per i <strong>prodotti</strong> che, se consumati in dosi eccessive, potrebbero<br />
avere controin<strong>di</strong>cazioni.<br />
L’aggiunta <strong>di</strong> queste avvertenze è obbligatoria per previene nel consumatore l’erronea<br />
convinzione che sia sufficiente l’assunzione <strong>di</strong> questi <strong>prodotti</strong> per raggiungere e<br />
mantenere uno stato <strong>di</strong> benessere fisico, che invece <strong>di</strong>pende da un concorso <strong>di</strong> fattori.<br />
Non è invece consentito:<br />
Claim: “Migliora le funzione intestinali”<br />
In<strong>di</strong>cazioni associate: “Per ottenere la massima efficacia si consiglia <strong>di</strong><br />
consumare il prodotto per almeno 1 settimana ”; “Si raccomanda l’uso del<br />
prodotto associato ad uno stile <strong>di</strong> vita sano e ad una <strong>di</strong>eta equilibrata”; “Se<br />
consumato in dosi eccessive può avere effetti lassativi”; “Non somministrare<br />
ai bambini <strong>di</strong> età inferiore ai 5 anni”.<br />
3 Infatti, come previsto all’art. 13 del Reg. Ce. 1924/06, entro il 31 gennaio 2008, gli Stati Membri<br />
avrebbero dovuto fornire alla Commissione gli elenchi delle in<strong>di</strong>cazioni in uso sul loro territorio, corredate<br />
dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> applicabilità; a seguito delle segnalazioni pervenute, la Commissione, sentito il parere<br />
dell’EFSA, deciderà entro i primi mesi del 2010 le in<strong>di</strong>cazioni consentite, re<strong>di</strong>gendo un apposito elenco.<br />
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