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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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Non rientrano nella definizione <strong>di</strong> cosmetico i <strong>prodotti</strong> contenenti bioci<strong>di</strong> - sostanze con funzione<br />

antibatterica e/o antimicrobica - quali, ad esempio, salviette detergenti, saponi e gel antimicrobici<br />

o <strong>di</strong>sinfettanti, che devono adottare modalità <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> <strong>di</strong>fferenti.<br />

Infine è necessario evidenziare che i <strong>prodotti</strong> cosmetici sono <strong>di</strong>fferenti dai <strong>prodotti</strong> me<strong>di</strong>cinali:<br />

questi ultimi, infatti, hanno specifiche finalità terapeutiche per la cura e prevenzione <strong>di</strong> malattie e<br />

la loro applicazione non fa riferimento ad una zona particolareggiata del corpo (applicazione<br />

sistemica); i <strong>prodotti</strong> cosmetici, invece, non hanno finalità terapeutiche e non possono in alcun<br />

modo vantarle nei confronti del consumatore, ed inoltre esplicano funzioni solo su specifiche parti<br />

del corpo (applicazione topica).<br />

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DEI COSMETICI E IL NUOVO<br />

REGOLAMENTO<br />

Il primo atto normativo in materia <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici risale al 17 luglio 1976, con la pubblicazione della<br />

Direttiva 768, recepita in Italia <strong>di</strong>eci anni dopo con la Legge 713 del 1986. Allora al prodotto cosmetico<br />

venivano attribuite tre funzioni primarie (pulire, profumare, proteggere) e tre funzioni accessorie, dette<br />

anche ancillari, (mo<strong>di</strong>ficare l’aspetto, correggere e mantenere in buono stato). Successivamente, con il<br />

progresso scientifico e l’innovazione che contrad<strong>di</strong>stingue fortemente questo settore produttivo, l’accezione<br />

<strong>di</strong> cosmetico è <strong>di</strong>ventata più ampia: il prodotto cosmetico viene sempre più percepito dal consumatore come<br />

un prodotto attivo, che interagisce sulla cute - eventualmente mo<strong>di</strong>ficandola e migliorandola – il tutto<br />

finalizzato a mantenerla in buono stato. Nel 1993, con la Direttiva 93/35/CE, si giunge alla definizione ad<br />

oggi in vigore che ha inglobato, al suo interno, tutte e sei le funzioni sopra elencate.<br />

Il 22 <strong>di</strong>cembre 2009 è stato pubblicato il Regolamento 1223 sui <strong>prodotti</strong> cosmetici che andrà a<br />

sostituire la Direttiva 768. Il nuovo Regolamento persegue tre obiettivi principali: eliminare le incertezze e le<br />

incoerenze giuri<strong>di</strong>che della Direttiva motivate dall'elevato numero <strong>di</strong> emendamenti (pari a 55); evitare<br />

<strong>di</strong>vergenze nel recepimento nazionale che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma gravano sugli<br />

oneri normativi e sui costi amministrativi; garantire che i <strong>prodotti</strong> cosmetici immessi sul mercato dell'Unione<br />

siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore. A tale fine è stato apposta scelta la forma del Regolamento,<br />

e non della Direttiva, poiché esso agevola l’applicazione armonizzata e imme<strong>di</strong>ata tra tutti e 27 i Paesi<br />

membri.<br />

Il nuovo Regolamento è stato elaborato acquisendo i pareri <strong>dei</strong> rappresentanti dell’industria (chimica e<br />

cosmetica), delle Autorità Nazionali, <strong>dei</strong> professionisti e ricercatori del settore, nonché <strong>dei</strong> consumatori e<br />

delle organizzazioni coinvolte per il benessere degli animali.<br />

Tra le novità sostanziali introdotte dal Regolamento segnaliamo:<br />

- l’introduzione <strong>di</strong> definizioni legali; la <strong>di</strong>rettiva cosmetici, infatti, non conteneva definizioni legali e tale<br />

lacuna ha incrementato l'incertezza giuri<strong>di</strong>ca e ha reso più costoso e più oneroso del necessario far rispettare<br />

le prescrizioni; tra le definizioni introdotte troviamo “fabbricante”, “messa a <strong>di</strong>sposizione sul mercato”,<br />

“effetto indesiderabile”, “tracce”, ecc;<br />

- il rafforzamento del ruolo della valutazione preventiva sulla sicurezza <strong>dei</strong> cosmetici prima della loro<br />

immissione in commercio; la <strong>di</strong>rettiva cosmetici conteneva già i requisiti necessari ad effettuare tale<br />

valutazione senza, tuttavia, specificare le informazioni che tale valutazione doveva contenere e, <strong>di</strong><br />

conseguenza, essa non ha rivestito mai il ruolo importante che le era stato assegnato;<br />

- il potenziamento <strong>dei</strong> controlli sul mercato interno, tenendo anche conto dell’aumento costante delle<br />

importazioni dai paesi terzi.<br />

Il nuovo Regolamento 1223/09 si applicherà a decorrere dal 11 gennaio 2013 per consentire agli operatori <strong>di</strong><br />

adeguarsi ai cambiamenti introdotti; in questo lasso <strong>di</strong> tempo è opportuno, però, che gli operatori immettano<br />

sul mercato <strong>prodotti</strong> cosmetici conformi al nuovo provve<strong>di</strong>mento.<br />

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