etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
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• 10 Grecia<br />
• 11 Spagna<br />
• 12 Portogallo<br />
• 13 Finlan<strong>di</strong>a<br />
• 14 Austria<br />
• 15 Svezia<br />
le ultime tre cifre sono quelle attribuite all’ingre<strong>di</strong>ente dal Ministero della<br />
Salute.<br />
4) sostanze vegetali o animali: l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> questi ingre<strong>di</strong>enti deve essere riportata<br />
utilizzando il nome del genere e della specie in latino seguito dal corrispondente termine in<br />
italiano o inglese (es. Rosmarinus officinalis, Rosmarino); gli ingre<strong>di</strong>enti derivanti da piante<br />
o da animali che hanno subito una trasformazione chimica devono essere in<strong>di</strong>cati con il<br />
nome della pianta, o dell’animale, in latino seguito dal nome dell’agente chimico utilizzato<br />
per la mo<strong>di</strong>fica in inglese (es. olio <strong>di</strong> visone mo<strong>di</strong>ficato chimicamente con il solvente PEG 13<br />
– ester sarà “Mustela PEG 13 – ester”);<br />
5) fanghi ed estratti termali: riferimenti a questi ingre<strong>di</strong>enti possono essere utilizzati solo se il<br />
cosmetico contiene sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da<br />
vegetazione termale, provenienti da stabilimenti termali riconosciuti dal Ministero della<br />
Salute.<br />
Se la confezione del prodotto non è trasparente, le in<strong>di</strong>cazioni degli ingre<strong>di</strong>enti devono essere<br />
riportate sull’imballaggio primario e su quello secondario.<br />
I cofanetti da trucco (astucci, cofanetti, ecc.) che contengono <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> per il<br />
make-up o <strong>di</strong>verse nuances devono riportare sull’imballaggio secondario l’elenco degli ingre<strong>di</strong>enti<br />
<strong>di</strong>fferenziato per singolo prodotto.<br />
I <strong>prodotti</strong> quali matite per labbra o occhi, per motivi <strong>di</strong> spazio, devono riportare le informazioni<br />
relative agli ingre<strong>di</strong>enti sull’imballaggio secondario o su un avviso collocato in prossimità del<br />
prodotto stesso.<br />
4.7 Modalità <strong>di</strong> impiego e avvertenze<br />
Le modalità <strong>di</strong> impiego sono in<strong>di</strong>cazioni finalizzate a guidare il consumatore nella corretta<br />
applicazione del cosmetico al fine <strong>di</strong> garantire l’effetto <strong>di</strong>chiarato, ad esempio: “applicare sui capelli<br />
bagnati”, “massaggiare delicatamente”, “riscaldare prima dell’uso”.<br />
Possono essere riportate sul contenitore primario e/o sull’imballaggio esterno, anche avvalendosi <strong>di</strong><br />
un foglietto illustrativo, e possono essere formulate liberamente dal produttore del cosmetico in<br />
base alle caratteristiche dello stesso; il loro uso è frequente soprattutto nei cosmetici ad uso<br />
professionale.<br />
Altra tipologia <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni sono le avvertenze: esse rappresentano precauzioni <strong>di</strong> impiego volte a<br />
proteggere il consumatore da possibili danni alla salute derivanti da un utilizzo improprio del<br />
cosmetico in relazione a tipologie particolari <strong>di</strong> ingre<strong>di</strong>enti che fanno parte del prodotto. Le <strong>di</strong>citure<br />
e i casi <strong>di</strong> utilizzo delle avvertenze rivestono una particolare importanza per la tutela del<br />
consumatore e, pertanto, sono <strong>di</strong>sciplinate dalla Legge 713/1986.<br />
Facciamo qualche esempio:<br />
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